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Legislatura XI - Atto ispettivo ogg. n. 2173

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Oggetto:
Testo presentato:
2173 - Interrogazione a risposta orale in commissione circa gli atti pianificatori del Comune di Langhirano relativi all’area circostante il castello di Torrechiara. A firma della Consigliera: Zamboni

Testo:

INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE IN COMMISSIONE

 

Premesso che

 

̶            il Comune di Langhirano, in provincia di Parma, si è dotato nel 2010 di un Piano Strutturale Comunale (PSC), approvato con delibera numero 97 del Consiglio Comunale il 27 dicembre 2010;

̶            successivamente, nel 2015 e nel 2017, sono state approvate due varianti al PSC: la I, con delibera numero 69 del Consiglio Comunale del 12 novembre 2015; la II, con delibera numero 43 del 15 novembre 2017;

̶            una ulteriore proposta di variante, la III, è stata avanzata nel 2017 (delibera di Giunta 112 del 17 agosto 2017), modificata con delibera di Giunta 10 del 08 gennaio 2018 ed infine adottata dal Consiglio comunale con delibera 29 del 30/07/2018;

̶            in seguito, anche su sollecitazione di osservazioni formali di alcuni consiglieri comunali, sono state stralciate le modifiche cartografiche relative alla frazione di Torrechiara n. 3-7-9-11-14-23 e normative n. 1-2-3-4-5, creando da questa scissione la variante III-BIS; la variante III-BIS e la variante III sono state approvate dal Consiglio comunale: la III BIS con delibera n. 13 del 27/02/2019, la variante III con delibera numero 21 del 10/04/2019;

̶            l’Amministrazione comunale ha successivamente proposto anche una variante IV al PSC, che è stata adottata con delibera del Consiglio Comunale numero 39 del 29/07/2020.

 

Premesso inoltre che

 

̶            nel corso del 2020 alcuni cittadini di Langhirano e alcuni abitanti della frazione Torrechiara, autodenominatisi “Gruppo di Cittadini per Torrechiara”, hanno manifestato la loro preoccupazione per le previsioni contenute nelle varianti al PSC mediante un comunicato, ripreso da alcuni articoli comparsi sulla stampa locale, e con un esposto, datato 6 ottobre 2020, indirizzato al Comune di Langhirano, alla Provincia di Parma e alla Regione Emilia-Romagna, chiedendo chiarimenti sulla legittimità delle modifiche intervenute nelle varianti III BIS e IV al PSC.

 

Considerato che

 

̶            sia la variante III BIS che la variante IV prevedono diverse modifiche con conversione da terreno agricolo a edificabile;

̶            prima della loro adozione è entrata in vigore la legge Regionale n. 24 del 2017, il cui articolo 5 comma 3 recita:

“il consumo di suolo non è comunque consentito per nuove edificazioni residenziali, ad eccezione di quelle necessarie:

a)      per attivare interventi di riuso e di rigenerazione di parti del territorio urbanizzato a prevalente destinazione residenziale;

b)      per realizzare interventi di edilizia residenziale sociale, comprensivi unicamente della quota di edilizia libera indispensabile per assicurare la fattibilità economico finanziaria dell'intervento”;

̶            alla data dell’adozione delle 2 varianti in oggetto era già stata pubblicata la Circolare esplicativa della Legge Regionale 24/2017 PG01179478, emanata il 14/03/2018, che esclude la possibilità di convertire terreni agricoli in edificabili;

̶            la Provincia di Parma, rappresentata dall’architetto Gianluca Gennari, ha dichiarato le modifiche incluse nelle varianti ammissibili in quanto considerate “specifiche”, ai sensi dell’art. 4, comma 4, lett. a) della L.R. 24/2017, senza però considerare il combinato disposto dell’art. 5, comma 3.

 

Considerato inoltre che

 

̶            l’area in cui sono previste molte delle variazioni cartografiche delle due varianti risulta inclusa nel perimetro di tutela del Castello di Torrechiara, monumento nazionale tutelato dal codice dei Beni Culturali insieme al paesaggio circostante;

̶            detto monumento ha un ruolo molto importante nell'ambito del patrimonio monumentale italiano, in quanto costituisce un esempio particolarmente significativo del rapporto storico consolidato tra un edificio di rilevante pregio architettonico e il circostante contesto paesaggistico;

̶            tutto ciò che inficia tale fondamentale rapporto tra il costruito monumentale del Castello di Torrechiara ed il paesaggio circostante risulta un intervento che altera il significato stesso del monumento;

̶            le varianti in oggetto intervengono all'interno dell’ultima residua fascia strategica di conservazione del linguaggio identitario e culturale del Castello di Torrechiara, proponendo scenari insediativi e di trasformazione urbanistica che per loro stessa natura si pongono come elementi che alterano il consolidato rapporto storico tra il monumento e il paesaggio circostante;

̶            tutto ciò assume particolare significato in relazione alla possibilità di altre analoghe iniziative in altre zone tutelate della Regione.

 

Tutto ciò premesso e considerato

INTERROGA LA GIUNTA REGIONALE PER SAPERE

 

̶            se è al corrente degli atti pianificatori del Comune di Langhirano che riguardano l’area circostante al Castello di Torrechiara;

̶            se li ha esaminati e valutati, anche alla luce dell’esposto richiamato in premessa che sostiene che le varianti non sarebbero legittime secondo l’articolo 5 comma 3 della legge 24/2017 e la circolare esplicativa della stessa legge PG01179478 del 14/03/2018;

̶            quali soggetti dell’amministrazione regionale hanno compiuto tale eventuale valutazione;

̶            nel caso siano state esaminate, se non ritenga che l’approvazione delle varianti III bis e VI del PSC del Comune di Langhirano sia in contrasto con le previsioni normative della legge 24 del 2017 e la circolare esplicativa della stessa legge PG01179478 del 14/03/2018;

̶            se parimenti non ritenga che le citate varianti del PSC del Comune di Langhirano siano in contrasto con le norme poste a difesa dei beni tutelati;

̶            se non tema che l’attuazione di queste varianti possa rappresentare un precedente per altre iniziative simili in differenti aree tutelate della regione, con un potenziale detrimento del patrimonio storico-architettonico e paesaggistico dell’Emilia-Romagna.

 

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