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Legislatura XI - Atto ispettivo ogg. n. 2610

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Oggetto:
Testo presentato:
2610 - Interrogazione a risposta orale in commissione circa il polo estrattivo del gesso di Monte Tondo, situato in località Borgo Rivola in Comune di Riolo Terme (RA). A firma dei Consiglieri: Taruffi, Amico

Testo:

INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE IN COMMISSIONE

 

Premesso che

 

il polo estrattivo del gesso di Monte Tondo, situato in località Borgo Rivola in Comune di Riolo Terme (Ravenna), è in funzione dal 1958 e dal 1989 è costituito in Polo Unico Regionale del Gesso che aveva lo scopo di ottimizzare e massimizzare l’estrazione del gesso e che attualmente è gestito dalla società multinazionale Saint-Gobain PPC Italia S.p.A.;

 

l’ultimo Piano delle Attività Estrattive (PAE), approvato nel marzo 2011 dall’Unione dei Comuni di Brisighella, Casola Valsenio e Riolo Terme, riconosce che “l’area estrattiva ha profondamente e in modo irreversibile alterato e modificato la situazione originaria dell’affioramento della Vena dei Gessi. In tal senso la sistemazione finale dei fronti di cava non può prescindere da una ricomposizione paesaggistica volta a riprodurre lo stato e l’assetto caratteristico dell’affioramento, mediante tecniche di ingegneria naturalistica”;

 

l’intenso e costante sfruttamento dell’area ha causato la grave compromissione della Grotta del Re Tiberio, sito di rilevante interesse naturalistico, speleologico ed archeologico, i sistemi carsici presenti all’interno della montagna sono stati intercettati dalla cava e, a seguito di ciò, l’idrologia sotterranea è stata irreparabilmente alterata, i tratti fossili di tali cavità hanno subito pesanti mutilazioni, le morfologie carsiche superficiali sono state in massima parte distrutte, l’arretramento del crinale, nonché la regimazione delle acque esterne, hanno pesantemente alterato anche l’idrologia di superficie;

 

nel 2001 era stato commissionato un apposito studio dalla Regione Emilia-Romagna, dalla Provincia di Ravenna e dai Comuni interessati per definire le modalità di escavazione, compatibilmente con la tutela del valore ambientale della zona nel suo complesso;

 

nel testo dell’accordo sottoscritto nel 2000 da Regione Emilia-Romagna, Provincia di Ravenna e Comuni di Riolo Terme e Casola Valsenio, ai sensi dell’art. 15 – L. 7/8/90 n. 241, per la realizzazione dello studio sopra citato, si specificava che “Nella descrizione degli scenari legati a piani di coltivazione diversi si farà riferimento ad un'alternativa "zero" intesa come dismissione entro breve termine di tutte le attività di cava presenti ed eventuale loro trasferimento in altri siti.”;

nel medesimo studio, effettuato da ARPA e terminato nel dicembre 2001, veniva descritto nei suoi lineamenti generali il tipo di attività considerato ottimale per contemperare interessi economici dell’esercente, dinamiche socio-economiche del territorio e necessità di tutela del paesaggio e delle risorse ambientali;

 

in particolare, lo studio aveva permesso di definire l’areale massimo in cui effettuare l’attività estrattiva e a cui era associato un volume di materiale pari a 4,5 milioni di metri cubi di gesso, limiti formalmente recepiti nel PIAE e nel PAE e atti a garantire l’attività per un lasso di tempo sufficientemente lungo per riconvertire il polo produttivo presente a Casola Valsenio;

 

quindi venti anni fa le parti in causa condivisero un patto, circa l’attuazione di questi vincoli, ovvero veniva accettata una ulteriore e consistente distruzione dell’ambiente allo scopo di avere il tempo sufficiente per trovare una diversa collocazione occupazionale per i dipendenti coinvolti nell’attività della cava e della produzione di cartongesso;

 

Premesso inoltre che

 

il valore naturale e paesaggistico della Vena del Gesso romagnola è riconosciuto dal fatto che la Regione vi ha istituito il Parco regionale della Vena del Gesso Romagnola con Legge regionale 21 febbraio 2005, n. 10, nella cui area contigua ricade la cava;

 

tale area è ricompresa nel Sito della Rete Natura 2000 ZSC/ZPS IT4070011 ed è in parte sottoposta a vincolo previsto dall’art. 136 del Dlgs n. 42/2004 a conferma del D.M. del Ministro per i Beni Culturali e Ambientali del 12/12/1975 “Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona di Monte Mauro, Monte Tondo, Monte della Volpe”;

 

tale area è anche inserita nel sito “Grotte e carsismo evaporitico dell’Emilia-Romagna” candidato fra i siti naturalistici per il Patrimonio Mondiale dell’UNESCO, proposta avanzata dalla Regione Emilia-Romagna e fortemente sostenuta dal Ministero dell’Ambiente;

 

Considerato che

 

su segnalazione della ditta titolare dell’autorizzazione per l’attività estrattiva, della Provincia di Ravenna e dei Comuni di Riolo Terme e Casola Valsenio è stato rilevato che lo scenario di proseguimento dell’escavazione adottato porterebbe al termine dell’attività estrattiva nel giro di pochi anni, con gravi ripercussioni sull’assetto socio-economico della zona;

 

con Determinazione Num. 22662 del 17/12/2020 la Regione ha affidato ad un Raggruppamento temporaneo di impresa la verifica della possibilità di proseguimento dell’estrazione del gesso nel rispetto di tutte le componenti ambientali e paesaggistiche di questa area particolarmente delicata, compresa l’alternativa “zero”, oltreché di individuare una o più modalità di sistemazione e recupero finale dell’area che possano valorizzare nella maniera migliore tutte le sue caratteristiche di pregio e di interesse;

 

tutto ciò premesso,

 

SI INTERROGA

 

la Giunta regionale e l’assessore competente al fine di conoscere:

 

se in questi ultimi vent’anni sia mai stata avanzata, da parte della ditta esercente la cava o delle amministrazioni pubbliche interessate, una proposta di riconversione produttiva del Polo Unico Regionale del Gesso;

 

se in questi ultimi vent’anni la ditta esercente abbia effettuato investimenti allo scopo di minimizzare il proprio impatto ambientale, ad esempio per il miglioramento del sito di estrazione oppure per lo sviluppo di attività di recupero degli scarti a base di gesso per valorizzarli e preservare la materia prima naturale;

 

se la Regione abbia intenzione di porre un limite oltre il quale non sia più possibile proseguire l’attività di cava, pena la definitiva compromissione dell’ambiente naturale della Vena del Gesso romagnola.

 

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