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Legislatura XI - Atto ispettivo ogg. n. 2771

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Oggetto:
Testo presentato:
2771 - Interrogazione a risposta orale in commissione sulle spese sanitarie di specialistica ambulatoriali e accesso in pronto soccorso con codice bianco a seguito di infortunio in servizio da parte di Forze armate e di Polizia, Protezione civile, Vigili del fuoco e agenti di Polizia locale. A firma della Consigliera: Castaldini

Testo:

INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE IN COMMISSIONE

 

Oggetto: Numeri di esenzione ticket per spese sanitarie di specialistica ambulatoriali e accesso in pronto soccorso con codice bianco a seguito di infortunio in servizio da parte di Forze armate e di Polizia, Protezione civile, Vigili del fuoco ed agenti di Polizia locale

 

Il sottoscritto Consigliere

 

Visto che:

̶            le prestazioni sanitarie comprese nei LEA sono erogate da SSN con partecipazione al costo o a titolo gratuito come previsto da Legge D.Lgs 502/92;

̶            tutti i cittadini sono soggetti al pagamento di una quota di partecipazione alla spesa (ticket) per la specialistica ambulatoriale (e cure termali) per un tetto di 36,15 euro per ricetta;

̶            il D.Lgs 124/98 fissa i criteri, gli ambiti e le modalità di applicazione del sistema di partecipazione al costo. In particolare, stabilisce che sono soggette alla partecipazione al costo le prestazioni di assistenza farmaceutica, specialistica e termale;

̶            con DGR 264 del 24/02/2003 è stato introdotto il ticket di pronto soccorso;

̶            la Legge 27/12/2006 (Finanziaria 2007) Art.1 comma 796 lettera p), prevede che per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale gli assistiti non esentati dalla quota di partecipazione al costo sono tenuti al pagamento di una quota fissa sulla ricetta pari a 10 euro (applicata in RER con circolari 14 e 14bis del 2011);

̶            con DGR 313 del 04/03/2019 (proposta GPG/2019/350 del 27/02/2019) si stabilisce che coloro che non godono di copertura assicurativa INAIL appartenenti a Corpi di Polizia ad ordinamento civile e militare, Forze Armate e Vigili del Fuoco che si recano in Pronto soccorso a seguito di “infortunio sul lavoro/in servizio” hanno diritto a ricevere le prestazioni sanitarie senza corrispondere alcuna quota di partecipazione;

 

rilevato che:

̶            con la delibera di Giunta 313 del 04/03/2019 la Regione ha stabilito che tutti coloro che non godono di copertura assicurativa INAIL, appartenenti a corpi di Polizia ad ordinamento civile e militare (per cui Forze armate di Polizia, Protezione civile, Vigili del fuoco e anche agenti delle Polizie locali) che si recano al Pronto soccorso a seguito di infortunio sul lavoro o in servizio hanno diritto a ricevere le prestazioni sanitarie senza corrispondere alcuna quota di partecipazione, definito anche con codice di esenzione L99;

̶            si è previsto inoltre che le successive prestazioni sanitarie correlate all’infortunio e per il periodo dell’infortunio non sono inoltre assoggettate al pagamento della quota di accesso al Pronto soccorso e alla compartecipazione della spesa;

 

chiede alla Giunta di sapere

 

̶            quanti siano stati gli accessi in pronto soccorso, dal 05/03/2019 ad oggi, di appartenenti alla Protezione Civile che, non godendo di coperture assicurativa INAIL, hanno avuto diritto a ricevere le prestazioni sanitarie senza corrispondere alcuna quota di partecipazione, grazie al codice di esenzione L99;

̶            quanti siano, dal 05/03/2019 ad oggi, gli accessi in pronto soccorso in codice bianco di appartenenti a corpi di Polizia ad ordinamento civile e militare (per cui Forze armate di Polizia, Protezione civile, Vigili del fuoco e anche agenti delle Polizie locali) che alla dimissione non abbiano pagato il alcuna quota di partecipazione, grazie al codice di esenzione L99;

̶            quanta sia stata la spesa sostenuta dal SSR, dal 05/03/2019 ad oggi, per le visite specialistiche ambulatoriali di appartenenti a corpi di Polizia ad ordinamento civile e militare (per cui Forze armate di Polizia, Protezione civile, Vigili del fuoco e anche agenti delle Polizie locali) che alla dimissione non abbiano pagato alcuna quota di partecipazione, grazie al codice di esenzione L99.

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