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Legislatura XI - Atto ispettivo ogg. n. 2882

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Oggetto:
Testo presentato:
2882 - Interrogazione a risposta orale in commissione sulle attività di ristorazione che possono essere svolte, in deroga alle disposizioni restrittive vigenti, nelle zone “arancioni” e “rosse”. A firma dei Consiglieri: Facci, Delmonte, Liverani, Montevecchi, Catellani, Bargi, Pompignoli, Rainieri, Rancan

Testo:

INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE IN COMMISSIONE

 

I sottoscritti Consiglieri

 

Premesso che

̶            l’ultimo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 2 marzo 2021[1]

(“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”), all’art. 37 (per le zone “arancioni”) ed all’art. 46 (per le zone “rosse”), così dispone:

 

Attività dei servizi di ristorazione.

Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio.

Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati.

 

Tale disposizione, in relazione alla possibilità concessa alle attività di ristorazione, di svolgimento di attività di mensa per conto delle proprie aziende clienti, all’interno di pubblici esercizi con regolare contratto di mensa, era stata così originariamente  interpretata dalla Regione Emilia-Romagna[2]:

 

“La disposizione di cui all’art. 2, comma 4 del DPCM del 3 novembre u.s. prevede la sospensione delle attività dei servizi di ristorazione, eccezion fatta, tra le altre, per le mense e per il catering continuativo su base contrattuale, le cui attività potranno pertanto proseguire, a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida di settore.

Al riguardo si rileva che le predette attività sono quelle identificate dai codici ATECO "56.29.10 Mense – gestione di mense (ad esempio presso fabbriche, uffici, ospedali o scuole) in concessione" e "56.29.20 Catering continuativo su base contrattuale – fornitura di pasti preparati per imprese di trasporto, ospedali, scuole, eccetera", differenti quindi dalle attività di ristorazione di cui al codice ATECO "56.10.11 Ristorazione con somministrazione".

Al riguardo si segnala che tra gli allegati al DPCM del 3 novembre scorso Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri (all.13) viene affrontato anche l’argomento delle “mense aziendali” ubicate all’interno dei cantieri.

Tale documento specifica che l’accesso agli spazi comuni, comprese le mense e gli spogliatoi è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano.

Alla luce di quanto rappresentato si ritiene che, al di fuori della fattispecie prima indicata ed in linea di massima, non sia possibile consentire l’accesso all’esercizio di ristorazione anche se supportato da un contratto con l’azienda. Ciò in quanto il DPCM in argomento all’art. 2 non vieta la somministrazione da parte degli esercizi di ristorazione o bar se organizzati in forma di asporto o di consegna domiciliare (anche presso la sede aziendale)”.

 

Considerato che

̶            le interpretazioni in seguito intervenute da parte dei vari UTG, primo tra tutti quelli della Regione Friuli – Venezia Giulia[3], erano andate tuttavia nel senso opposto a quanto stabilito dalla nostra Regione.[4]

̶            un’ulteriore precisazione era stata poi effettuata direttamente dal Ministero dell’Interno[5], in risposta ad uno specifico quesito posto dalla Prefettura di Latina, relativamente a quanto disposto dall’art. 2, comma 4, lett. C) del DPCM 14.1.2021, norma del tutto identica a quella attualmente prevista dagli artt. 37 e 46 DPCM 2.3.2021 (cit.):

 

 

̶            a seguito di questa interpretazione del tutto “autentica” della disposizione, poiché proveniente direttamente dal Ministero dell’Interno, anche la Regione Emilia-Romagna ha quindi provveduto a modificare la propria impostazione al riguardo, ed ha consentito alle attività di ristorazione lo svolgimento di somministrazione alimentare purché su base contrattuale, in favore dei dipendenti aziendali.

̶            è cessato, pertanto, ogni riferimento al possesso dei codici Ateco, in precedenza invece previsto, in linea con l’interpretazione data direttamente dal Ministero.

̶            Secondo la Regione[6], infatti,

“Le disposizioni di cui all’art. 1 comma 10 lett. gg  e  di cui all’art. 2, comma 4 del DPCM del 14 gennaio 2021 prevedono limitazioni alle attività dei servizi di ristorazione, eccezion fatta, tra le altre, per le mense e per il catering continuativo su base contrattuale, le cui attività potranno pertanto proseguire, a condizione che garantiscano la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e vengano rispettati i protocolli o le linee guida di settore.

Alla luce di quanto rappresentato si ritiene che la deroga di cui sopra sia applicabile ai pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande solo nel caso che abbiano comunque sottoscritto specifici contratti di ristorazione collettiva con le aziende.

Gli esercenti, per agevolare eventuali controlli delle forze dell’ordine, dovranno esibire la  copia dei contratti sottoscritti con le aziende per i quali si svolge il servizio di ristorazione e l’elenco dei nominativi dei dipendenti dell’azienda beneficiari del servizio.

Tale deroga non si applica viceversa ai rapporti instaurati con i singoli titolari di partita IVA o liberi professionisti non essendo configurabile, in questi casi, il connotato indefettibile del servizio mensa o catering ossia il servizio di ristorazione collettiva”.

 

Rilevato che

̶            alcune Amministrazioni comunali, in contrasto con quanto previsto sia dal Ministero, sia dalla Regione, sembra stiano subordinando l’attività della ristorazione su base contrattuale al possesso di codice Ateco “mensa” 56.29.10, oltre ad un’espressa autorizzazione amministrativa e all’integrazione di una SCIA[7], requisiti invece del tutto assenti nel provvedimento governativo e nelle disposizioni regionali.

̶            il settore della ristorazione, a causa della pandemia e dell’emergenza sanitaria, è da mesi in aperta crisi. Secondo gli ultimi dati diffusi dalla FIPE[8], il quarto trimestre 2020 ha registrato una contrazione del fatturato della ristorazione pari a -44,3% rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente, portando l’intero anno ad una perdita complessiva del 36,2 %,  pari a 34,4 miliardi di euro.

̶            l’introduzione di ulteriori procedure burocratiche, per potere permettere ai ristoratori di svolgere, in deroga alle disposizioni restrittive vigenti per le zone “arancioni” e “rosse”, attività di somministrazione al personale lavoratore dipendente di aziende, oltre a non essere prevista nel provvedimento ministeriale, appare del tutto illogica, ingiustamente vessatoria nei confronti di un settore ampiamente in difficoltà, ed in contrasto con lo stesso spirito della norma.

̶            diventa quindi assolutamente necessario che la Regione Emilia-Romagna faccia chiarezza circa la possibilità concessa ai ristoratori dagli art. 37 e 46 del DPCM 2.3.2021, anche per evitare una indebita disparità di trattamento all’interno della categoria dei ristoratori, tale da alterare l’equilibrio nella concorrenza tra imprenditori, violare il principio di buon andamento e imparzialità nella Pubblica Amministrazione, costituzionalmente garantito (art. 97, 2° Cost.), e contribuire ad aggravare le conseguenze economiche già negative per il settore della ristorazione.

 

Tutto ciò premesso,

 

i sottoscritti Consiglieri,

chiedono

 

alla Giunta

 

se non ritenga di dovere intervenire nell’ambito delle proprie competenze, in via di urgenza, affinché le disposizioni ministeriali del DPCM 2.3.2021, secondo le quali i ristoratori possono svolgere, in deroga alle disposizioni restrittive vigenti per le zone “arancioni” e “rosse”, attività di somministrazione al personale lavoratore dipendente di aziende con le quali sussiste una apposita convenzione, senza la previsione di ulteriori adempimenti e/o procedure se non l’osservanza delle disposizioni antiCovid, siano osservate e rispettate da tutte le Pubbliche amministrazioni del territorio regionale, così da non appesantire ed aggravare ulteriormente una categoria economica da quasi un anno in stato di sofferenza ed aperta crisi.

 


[1] https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/03/02/21A01331/sg

[2] https://www.regione.emilia-romagna.it/coronavirus/domande-frequenti/mense-aziendali

[3] https://www.cnafvg.it/linee-orientative-sullapplicazione-delle-disposizioni-del-dpcm-3-novembre-2020-condivise-tra-tutte-le-prefetture-del-fvg/

[4]

[5] https://www.cnafc.it/wp-content/uploads/2021/01/irc-Min-INTERNO-PE-che-fungono-da-mense-e-cattering-contrattuali.pdf

[6] https://www.regione.emilia-romagna.it/coronavirus/domande-frequenti/mense-aziendali

[7] https://www.panoramachef.it/i-ristoranti-possono-svolgere-il-servizio-mensa-i-passi-da-fare/

[8] https://www.fipe.it/centro-studi/news-centro-studi/item/7663-ristorazione-persi-11-1-miliardi-di-euro-nel-iv-trimestre-2020.html

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