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Legislatura XI - Atto ispettivo ogg. n. 3131

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Oggetto:
Testo presentato:
3131 - Interrogazione a risposta orale in commissione circa la realizzazione di un parco logistico su aree site in località Pievesestina del comune di Cesena. A firma dei Consiglieri: Amico, Taruffi

Testo:

INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE IN COMMISSIONE

 

Premesso che

 

in data 16 dicembre 2019 la ditta Arca S.p.A., ha presentato al Servizio SUAP dell’Unione Valle Savio istanza di attivazione di procedimento unico, in variante allo strumento urbanistico vigente, ai sensi dell’art. 8, comma 1, del DPR 160/2010 per la realizzazione di un edificio della superficie totale di circa mq. 23.000, oltre alle dotazioni di legge di verde pubblico e parcheggi pubblici e privati, nonché piazzali scoperti e connettivo da destinare a centro distributivo logistico di merci alimentari deperibili, su aree site in località Pievesestina del Comune di Cesena, per una superficie territoriale complessiva di mq. 56.400;

 

Arca S.p.A. di Longiano è una delle realtà più importanti della Grande Distribuzione Organizzata, che opera sul territorio romagnolo-marchigiano, attraverso un’articolata rete di vendita composta da oltre 90 supermercati e 15 cash&carry appartenenti ai marchi Famila, Famila Market, Cash&Carry C+C e Dpiù;

 

l’attuale destinazione urbanistica delle aree di cui trattasi è quella di “Ambito della pianura bonificata” di cui all’art. 67 delle Norme di attuazione del PRG e la proposta pervenuta riguarda la variazione in “Tessuto produttivo polifunzionale” di cui all’art. 39 delle norme medesime, assoggettandola a permesso di costruire convenzionato (art. 27 delle NdA) con previsione del reperimento – sulle aree perimetrate – del verde e dei parcheggi pubblici e privati di standard, secondo le dotazioni indicate per tali destinazioni dal PRG vigente;

 

il Consiglio Comunale di Cesena con Delibera n. 31 del 28 maggio 2020 si è espresso favorevolmente all’avvio del procedimento per l’approvazione del progetto in variante al PRG riguardante l’insediamento produttivo in argomento, nel rispetto delle indicazioni e prescrizioni riportate nella relazione istruttoria preliminare, subordinandone l’approvazione all’esito favorevole della conferenza dei servizi;

 

Considerato che

 

il comma 1 dell’art. 8 del DPR 7 settembre 2010, n. 160 recita “Nei comuni in cui lo strumento urbanistico non individua aree destinate all'insediamento di impianti produttivi o individua aree insufficienti, fatta salva l'applicazione della relativa disciplina regionale, l'interessato può richiedere al responsabile del SUAP la convocazione della conferenza di servizi di cui agli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e alle altre normative di settore, in seduta pubblica.  Qualora l'esito della conferenza di servizi comporti la variazione dello   strumento urbanistico, ove sussista l'assenso della Regione espresso in quella sede, il verbale è trasmesso al Sindaco ovvero al Presidente del Consiglio comunale, ove esistente, che lo sottopone alla votazione del Consiglio nella prima seduta utile. Gli interventi relativi al progetto, approvato secondo le modalità previste dal presente comma, sono avviati e conclusi dal richiedente secondo le modalità previste all'articolo 15 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380”;

 

Premesso inoltre che

 

la Delibera di Consiglio Comunale citata dichiara che “il progetto presentato necessita - in base alla documentazione inviata dal proponente - di una superficie costruita di mq. 23.000, in unico corpo, oltre alle dotazioni di legge per verde e parcheggi pubblici e privati, nonché piazzali scoperti e pertanto i vari comparti individuati come AT4a nel PRG vigente nonché quelli provenienti dalla previgente pianificazione (pregresso PRG ’85) idonei, per destinazione urbanistica, all’insediamento della attività in cui trattasi non ancora attuati o parzialmente attuati non presentano dimensioni tali da consentire la realizzazione del progetto”;

 

secondo un documento di osservazioni presentato al SUAP dell’Unione dal Comitato cittadino “Via San Cristoforo”, nella pianificazione vigente sono già state individuate aree di trasformazione con un’estensione paragonabile a quella richiesta dalla ditta Arca quali, ad esempio, 12/14-AT4a “Pievesestina - via Chiesa di Pievesestina” con una superficie territoriale di mq. 83.089, 12/22-AT4a “Pievesestina – prolungamento viale della Cooperazione” con una superficie territoriale di mq. 54.547 oppure 03/02-At4b “Case Frini – via Assano via Madonna” con una superficie territoriale di mq. 175.525;

 

la stessa società Arca possiede già un proprio stabilimento nella parte terminale di Pievesestina, in prossimità dell’autostrada, con dotazioni territoriali ed aree su cui espandersi che corrispondono alla scheda 12/02-AT4a “Pievesestina - via Viazza via Larga” con una superficie territoriale di mq. 280.096;

 

a fronte di ciò, il Dirigente del Settore Governo del Territorio del Comune di Cesena attesta che “lo strumento urbanistico vigente – per quanto contenga comparti idonei per destinazione all’insediamento della attività – non individua in unico comparto aree sufficienti alla realizzazione del progetto presentato. I comparti di maggiori dimensioni risultano nella disponibilità di soggetti imprenditoriali locali che – in taluni casi – hanno avviato la progettazione di insediamenti funzionali alle loro attività” e segnala che “si rilevano elementi di possibili criticità relativamente all’innesto veicolare sulla strada provinciale Diegaro-Pievesestina in assenza del lotto 0 della E45”;

 

tutto ciò premesso,

 

SI INTERROGA

 

la Giunta regionale e l’assessore competente al fine di conoscere:

 

se la Regione ritenga credibile che in tutto il territorio del Comune di Cesena e di quelli limitrofi non esista un comparto produttivo adatto ad accogliere il progetto presentato, posto che tutti i comparti sono nella disponibilità di un qualche soggetto e che l’attuale centro distributivo logistico di merci alimentari deperibili di Arca S.p.A., che dovrebbe essere sostituito da quello proposto,  si trova a Perugia;

 

se le affermazioni che consentono di utilizzare il comma 1 dell’art. 8 del DPR 7 settembre 2010, n. 160 in questo procedimento vengano verificate in sede di Conferenza dei Servizi e, nel caso, in quale modo;

 

se la Regione ritenga razionale posizionare una piattaforma logistica, che per le sue caratteristiche intrinseche genera mobilità, in un’area che non solo non presenta connessioni con la rete ferroviaria, ma anche quelle stradali sono, quanto meno, insufficienti;

 

se la Regione ritenga che il recente e diffuso proliferare di piattaforme logistiche non connesse alla rete ferroviaria e localizzate in corrispondenza degli svincoli della rete stradale e autostradale sia coerente con gli obiettivi del Piano Aria Integrato Regionale e, più in generale, con la normativa ambientale vigente.

 

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