Espandi Indice

Legislatura XI- Atto di indirizzo politico ogg. n. 3193

Share
Oggetto:
Testo presentato:
Risoluzione relativa al Piano Territoriale Metropolitano (PTM). (20 04 21) A firma del Consigliere: Mastacchi

Testo:

Risoluzione

 

Il sottoscritto Marco Mastacchi Presidente del Gruppo RETE CIVICA Progetto Emilia-Romagna

 

Premesso che

̶            il 23 dicembre 2020 è stato adottato il Piano Territoriale Metropolitano per tutelare il suolo, garantire sicurezza, assicurare inclusione e vivibilità, attrarre investimenti sostenibili e rafforzare la coesione territoriale, che verrà approvato dal Consiglio entro la primavera 2021, dopo l’acquisizione del parere motivato del Comitato Urbanistico Regionale;

̶            il PTM invita i Comuni, in caso di “Edificato sparso e discontinuo”, di cui alla L.R. 24/2017, ad evitare ampliamenti delle attività economiche per non generare nuovo carico urbanistico e dispone che eventuali richieste di ampliamento siano contenute e circoscritte all’area pertinenziale del fabbricato principale e non interessino aree esterne a tale area;

̶            in attuazione della L.R. n. 15/2013 e di principi fondamentali che trovano il loro fondamento nella nostra Costituzione, tali scelte dovrebbero essere lasciate ai Comuni, per consentire l’adeguamento alle concrete e differenti situazioni imprenditoriali e geografiche riscontrate;

̶            l’applicazione di questa limitazione in maniera astratta e che prescinde dai diversi contesti incide sullo sviluppo di attività economiche insediate da tempo, soprattutto nelle zone montane e svantaggiate, disincentivando investimenti e rischiando di innescare processi di involuzione di economie, che comunque presidiano il territorio e possono peraltro anche essere collegate alla economia agricola;

 

Rilevato che

̶            la scelta di ammettere modesti ampliamenti delle attività economiche già insediate, purché ciò non comporti l'eliminazione di alberature, sembra particolarmente restrittiva perché le attività economiche debbono potersi ampliare in prossimità degli immobili esistenti (come è sempre storicamente avvenuto) così come per gli edifici esistenti non connessi all’attività agricola, vengono fortemente limitate le possibili destinazioni d’uso, impedendone un recupero ed un  riutilizzo così come auspicato dalla Legge Regionale n°24/2017;

̶            il Piano Territoriale Metropolitano prevede solo un’attività edificatoria di natura sostanzialmente conservativa, escludendo di fatto tutti i piccoli ampliamenti indispensabili per i contesti rurali e tesi a far permanere sul territorio i nuclei famigliari già ivi insediati che in tal modo invece potrebbero presidiare quel territorio e evitare nuove domande abitative aggiuntive e quindi nuovo consumo di suolo;

̶            la disciplina del PTM interpreta in modo eccessivamente estensivo le proprie competenze, finendo per ledere l’esercizio di funzioni fondamentali che la legge assegna ai Comuni e laddove impedisce il cambio d’uso e il recupero di edifici con originaria funzione diversa da quella abitativa, finisce anche per contraddire le stesse finalità della legge regionale, quali il “contrasto allo spopolamento e abbandono delle aree remote e marginali”, effetto che inevitabilmente si determinerà, a fronte dell’impossibilità di un proficuo recupero degli edifici sopra menzionati;

 

Atteso che

̶            è agevole constatare, anche in ragione delle osservazioni presentate da numerosi Comuni su tale punto, come la Città Metropolitana abbia deciso di attribuirsi il compito di assumere delle scelte che paiono esulare dal novero delle proprie competenze (ai sensi della L. 56/2014 e della L.R. 13/2015) e che, da sempre, la legislazione statale attribuisce dall’ordinamento ai Comuni in quanto rientrante nell’ambito della pianificazione urbanistica e non della pianificazione territoriale;

̶            un’eventuale avocazione da parte del PTM della disponibilità dei Comuni di disporre liberamente di aree a tal punto significative, quali sono quelle rurali, limiterebbe fortemente il pieno e libero esercizio della funzione di pianificazione urbanistica comunale in contrasto con il principio di sussidiarietà verticale previsto dall’art. 118 Costituzione, con la normativa statale relativa alle funzioni fondamentali dei Comuni emanata in attuazione dell’art. 117, c. 2, lett. p, della Costituzione e con il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa e costituzionale;

̶            la disciplina introdotta dal PTM pur così pervasiva e vincolante, è altresì oggettivamente incompleta, in quanto non consta che sia stato ancora emanato il fondamentale Atto regionale di coordinamento tecnico, contenente le linee guida in merito alla tutela e qualificazione paesaggistica e ambientale del territorio rurale e al recupero ed alla valorizzazione degli edifici di valore storico-architettonico, culturale e testimoniale, previsto dall’ art. 36, 1° comma della L.R. 24/2017;

̶            pare ragionevole pensare che la previsione di salvaguardia del PTM non debba trovare applicazione rispetto a quegli interventi da realizzarsi, non sul territorio, ma bensì sul patrimonio edilizio già esistente, fra i quali ben può rientrare ad esempio il recupero con cambio d’uso di un fabbricato ad uso servizi, incentivando in tal modo il recupero degli edifici non più funzionali all’esercizio dell’attività agricola, presenti nel territorio rurale, per riqualificare il paesaggio e contrastare lo spopolamento e l’abbandono delle aree remote e marginali;

̶            da recenti articoli di stampa il Ministro della Cultura Dario Franceschini ha annunciato  alcune sue proposte da inserire nel Recovery Plan che prevedono misure per 650 milioni di euro per il restauro del patrimonio costituito dall’edilizia rurale come i casali, depositi agricoli, rustici spesso abbandonati, a cui si aggiunge circa un miliardo di euro per rivitalizzare i borghi compresi quelli abbandonati e inclusi gli alpeggi, considerando quindi il patrimonio italiano come frutto dell’uomo nel contesto della natura, per ridare vita a quella parte d'Italia lontana sia dei grandi centri che dalle coste marine, la più soggetta l'abbandono da parte delle nuove generazioni che non trovano più occasioni di lavoro e prospettive di una futura vita; 

 

Impegna il Presidente e la Giunta Regionale

 

̶            a prevedere nel proprio Atto regionale di coordinamento tecnico, ancora da emanare, che le misure del PTM in regime di salvaguardia non devono essere interpretate in senso impeditivo rispetto alla possibilità di recuperare ai fini abitativi edifici siti nella aree rurali, qualora tale possibilità sia prevista e/o ammessa negli strumenti urbanistici comunali, rimarcando  pertanto che, ai sensi del combinato disposto fra le norme del Piano e l’art. 4 comma 4 della L.R. 24/2017, per gli interventi diretti in territorio rurale le norme di salvaguardia non si applicano, fino alla approvazione del Piano Territoriale Metropolitano o comunque fino alla fine del periodo transitorio 31/12/2021

̶            ad operare (mediante l’Atto di cui sopra ovvero con ogni altra modalità), affinchè si determini una modifica radicale di prospettiva delle disposizioni del PTM, che sono palesemente in contrasto con la strategia regionale del “consumo del suolo a saldo zero” delineata dalla legge regionale 24 del 2017, affinchè venga restituita ai Comuni una maggiore flessibilità relativamente all’ uso dei propri territori, flessibilità che consenta di tenere conto delle caratteristiche geo-morfologiche e delle esigenze delle Comunità che li popolano, diretta ad ostacolare lo spopolamento del nostro Appennino ed a incentivare il trasferimento di famiglie e di giovani coppie, ottimizzando i servizi che già esistono sul territorio, dando la possibilità di realizzare civili abitazioni con il cambio di uso di vecchi fienili e/o stalle, di effettuare eventuali ampliamenti fuori dai centri abitati o di recuperare fabbricati collabenti” tipici dei nostri borghi

̶            a condividere con le autorità locali che, gli strumenti urbanistici vigenti conservano pienamente la loro efficacia e continuano a regolamentare gli interventi sul territorio comunale, sino all’approvazione dei nuovi strumenti urbanistici previsti dalla LR 24/2017

 

Espandi Indice