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Legislatura XI - Atto ispettivo ogg. n. 3307

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Oggetto:
Testo presentato:
3307 - Interpellanza sul “Calendario venatorio regionale. Stagione 2021-2022”. A firma della Consigliera: Gibertoni

Testo:

Interpellanza

 

Visti

 

̶            la delibera della Giunta regionale dell’Emilia-Romagna, del 12 aprile 2020, n. 491, recante “Calendario venatorio regionale. Stagione 2021-2022” come rettificata, quanto all’Allegato 1, dalla determinazione n. 7402, del 26 aprile 2021, del Responsabile del Servizio “Attività Faunistico-Venatorie e Pesca” della Regione Emilia-Romagna;

̶            la nota, avente valore di Circolare, del Direttore Generale della Direzione Generale per il Patrimonio Naturalistico del Ministero della Transizione Ecologica prot. n. 29730, del 22 marzo 2021, recante “Accordo, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281, su proposta del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, sul Piano di gestione nazionale per la tortora selvatica. Nota Presidenza del Consiglio dei Ministri – DAR- n. prot. 1787 P-4.37.2.14 del 28 gennaio 2021” che ricorda come “Riguardo alle specie cacciabili, ma in declino, l’articolo 7 della Direttiva 2009/147/CE stabilisce come le specie di uccelli indicate all’Allegato II possano essere cacciate, purché ciò non pregiudichi la conservazione di queste specie. A questo scopo la “Guida alla disciplina della caccia nell’ambito della Direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici” della Commissione Europea indica come nel caso di una specie in declino la caccia non può essere per definizione sostenibile, a meno che non faccia parte di un adeguato piano di gestione” e che così conclude: “Stante la situazione descritta e in assenza di un adeguato piano di gestione delle Tortora selvatica appare ineludibile una moratoria dell’attività venatoria sulla specie. Tale opzione appare in linea con le previsioni della Direttiva 2009/147/CE, peraltro si ricorda che sulla materia rimane ancora aperta nei confronti dell’Italia la procedura Eu-Pilot 6955/14/ENVI.”;

̶            la nota del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare inviata, in data 9 luglio 2019, e contenente una comunicazione urgente agli Uffici Caccia di tutte le Regioni italiane ,a firma del Direttore Generale della Direzione Generale per la Protezione della Natura e del Mare, di detto Ministero, che informava della rilevante novità, in particolare per quanto riguarda le specie Moriglione e Pavoncella, inseriti rispettivamente nelle categorie 4 e 1b dell’allegato A dell’Accordo AEWA, per le quali “viene richiesto all’Italia di sospendere il prelievo venatorio”, il Ministero, infatti, sottolineava che “l’assenza di specifici piani d’azione per le specie summenzionate fa sì che il prelievo venatorio non possa considerarsi sostenibile ai sensi dell’art. 7 della Direttiva Uccelli e delle collegate linee guida sulla caccia” e così si concludeva: “Tenuto conto di quanto sopra rappresentato, si invitano le Regioni a escludere il moriglione e la pavoncella dai rispettivi calendari venatori regionali e di comunicare le proprie determinazioni entro il 25 luglio, considerato il riscontro che questa Direzione dovrà fornire alla Commissione Europea” (comunicazione consultabile alla pagina internet: https://www.minambiente.it/comunicati/caccia-commissione-europea-italia-divieto-moriglione-e-pavoncella);

̶            la nota prot. n. 39696 del 28 maggio 2020, del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, trasmessa anche all’ISPRA, con cui il Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio del mare, ha invitato nuovamente le Regioni a fermare il prelievo venatorio delle specie moriglione e pavoncella, in disaccordo con ISPRA ente tecnico-scientifico dello stesso Ministero, che ne ammetteva la caccia in tutte le regioni italiane nella successiva stagione venatoria, con limiti di prelievo;

̶            la delibera della Giunta regionale dell’Emilia-Romagna, del 4 maggio 2020, n. 429, recante “Calendario venatorio regionale. Stagione 2020-2021”;

̶            la legge 11 febbraio 1992, n. 157 recante “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” e successive modifiche ed in particolare, l’art. 18, commi 1, 1 bis e 2, che prevedono rispettivamente l’elenco delle specie cacciabili e i relativi periodi di prelievo, il divieto di esercizio venatorio per ogni singola specie durante il ritorno al luogo di nidificazione, il periodo di nidificazione e le fasi della riproduzione e della dipendenza degli uccelli, nonché la possibilità di apportare modifiche ai termini stabiliti nei predetti commi 1 e 1 bis, previo parere dell’Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (oggi Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale, ISPRA);

̶            la legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 recante “Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio dell’attività venatoria” e s.m.i., in particolare, l’art. 48, co. 1 che prevede: “Nel territorio della regione Emilia-Romagna l'esercizio venatorio viene svolto nei limiti e nei modi previsti dalla legge statale e dalla presente legge dai cacciatori residenti in possesso del tesserino di cui all'art. 49 e dai non residenti ammessi negli ATC o autorizzati nelle aziende faunistico-venatorie ed agri-turistico-venatorie, in possesso dei tesserini rilasciati dalle rispettive Regioni o Province autonome”, l’art. 50, co. 1 che prevede: “La Giunta regionale, sentito l’ISPRA e la Commissione assembleare competente per materia, regola l’esercizio della caccia, con il calendario venatorio da pubblicarsi entro il 1° giugno di ogni anno” e l’art. 51, recante “Provvedimenti limitativi” che prevede: “La Regione può vietare o ridurre la caccia in tutto il territorio ... o in parte di esso, per periodi stabiliti, a determinate specie di fauna selvatica per motivate ragioni connesse alla gestione faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamità.”;;

̶            il “Piano faunistico-venatorio regionale dell’Emilia-Romagna 2018-2023. (Proposta della Giunta regionale in data 23 luglio 2018, n. 1200)” approvato con deliberazione dell’Assemblea Legislativa n. 179 del 6 novembre 2018;

̶            il documento “Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42” redatto dall’ISPRA e trasmesso alle Regioni e ai Ministeri competenti con Prot. 25495/T-A 11 del 28 luglio 2010;

̶            la Direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici, ed in particolare l’art. 7, che stabilisce che non possano essere cacciati durante la stagione riproduttiva e di dipendenza dei giovani dai genitori e, per quanto riguarda i migratori, durante il ritorno ai luoghi di nidificazione (c.d. migrazione prenuziale), in particolare prevede, al comma 1 dello stesso articolo: “In funzione del loro livello di popolazione, della distribuzione geografica e del tasso di riproduzione in tutta la Comunità le specie elencate all’allegato II possono essere oggetto di atti di caccia nel quadro della legislazione nazionale. Gli Stati membri faranno in modo che la caccia di queste specie non pregiudichi le azioni di conservazione intraprese nella loro area di distribuzione” e al comma 4 dello stesso articolo: “Gli Stati membri si accertano che l’attività venatoria, compresa eventualmente la caccia col falco, quale risulta dall’applicazione delle disposizioni nazionali in vigore, rispetti i principi di una saggia utilizzazione e di una regolazione ecologicamente equilibrata delle specie di uccelli interessate e sia compatibile, per quanto riguarda la popolazione delle medesime, in particolare delle specie migratrici, con le disposizioni derivanti dall’articolo 2. Essi provvedono in particolare a che le specie a cui si applica la legislazione sulla caccia non siano cacciate durante il periodo della nidificazione né durante le varie fasi della riproduzione e della dipendenza. Quando si tratta di specie migratrici, essi provvedono in particolare a che le specie a cui si applica la legislazione sulla caccia non vengano cacciate durante il periodo della riproduzione e durante il ritorno al luogo di nidificazione. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione tutte le informazioni utili sull’applicazione pratica della loro legislazione sulla caccia.” e, infine, l’Allegato II, Parte B al cui interno si trovano la specie Vanellus vanellus (Pavoncella), la specie Aythya ferina (Moriglione) e la specie Streptopelia turtur (Tortora selvatica);

̶            la “Guida alla disciplina della caccia nell’ambito della Direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici”, redatta dalla Commissione Europea, ultima stesura febbraio 2008, ed in particolare il capitolo 2;

̶            la legge 6 febbraio 2006, n. 66, che ratifica l’Accordo AEWA (Africa-Eurasia Waterbird Agreement), stipulato nell’ambito della Convenzione di Bonn per la Conservazione delle Specie Migratrici;

̶            il caso, avviato nell’ambito del meccanismo di cooperazione tra la Commissione europea e gli Stati membri che consente di verificare se il diritto dell’Unione sia rispettato e correttamente applicato in seno ad essi, EU Pilot 6955/14/ENVI, avviato dalla Commissione europea nell’ottobre del 2014 nei confronti dell’Italia con una richiesta di informazioni sull’attività di monitoraggio del prelievo venatorio in Italia e sull’impatto che tale prelievo esercita, in particolare con riferimento alle specie in cattivo stato di conservazione;

̶            la sentenza del TAR Toscana n. 00848, del 30 giugno 2020, che accogliendo sostanzialmente in pieno il ricorso delle associazioni LIPU, WWF, ENPA, LAV e LAC sul Calendario Venatorio della Regione Toscana lo annullava stabilendo, tra l’altro, che “Ne consegue, pertanto, la necessità che la Regione Toscana si conformi nell’immediato alle prescrizioni internazionali, europee e statali, recependo nel calendario venatorio il divieto di prelievo delle specie moriglione e pavoncella;

̶            il decreto del Consiglio di Stato, del 29 ottobre 2020, n. 06289/2020, sul ricorso numero di registro generale 8307 del 2020 che, riformando l’ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima) n. 322/2020, concernente l’impugnazione della delibera n. 1060 del 28 luglio 2020 emessa dalla Giunta della Regione Marche, avente ad oggetto l’adozione del calendario venatorio 2020\2021, nella sola parte in cui autorizzava la caccia alla pavoncella e al moriglione, considerato: “1) che il Ministero dell’Ambiente, con nota 9 luglio 2019, a seguito di specifica nota 19 giugno 2019 n. 3896523 della Commissione UE, e nuovamente - con nota 28 maggio 2020 per la stagione 2020-2021, che qui interessa - ha specificamente preso in considerazione la emersa vulnerabilità delle specie “moriglione” e “ pavoncella”. In particolare, già per la stagione 2019/2020, era stato osservato che - malgrado al 9 giugno 2019 non fosse ancora esecutivo l’accordo AEWA che inseriva le due specie tra quelle non cacciabili – gli Stati Parte erano invitati nelle more a sospendere il relativo prelievo venatorio anche ai sensi dell’art. 7 cd. “Direttiva Uccelli”, salvo che non fossero stati adottati piani di azione specifici nazionali (e, nel caso dell’Italia, regionali) volti a rendere sostenibile il (limitato) prelievo di tali specie ritenute vulnerabili; tale orientamento ha trovato conforto in numerose recenti pronunzie (cfr. Tar Liguria sent.n.780/2019; TAR Calabria sent.n.147/2020; TAR Toscana sentenza n. 848/2020); 2) che lo stesso Ministero dell’Ambiente, per la corrente stagione venatoria, con la citata nota 28 maggio 2020, proprio per il moriglione e la pavoncella ha rafforzato l’esortazione alle Regioni ad escludere tali specie da quelle cacciabili, specificamente affermando: - che le stesse specie sono state inserite nell’allegato A dell’Accordo AEWA sulla conservazione delle specie cacciabili; - che, pertanto, risulta massimamente urgente sospendere la caccia a tali specie; Nel senso della sospensione, cfr. per la stagione venatoria corrente, le ordinanze TAR Veneto n.473/2020; TAR Calabria n.522/2020; decreto presidenziale TAR Sardegna n.347/2020; 3) che, allo stato, manca qualsivoglia piano definibile “piano d’azione specifico” per rendere sostenibile, fino alla piena operatività del divieto di cui al citato Accordo AEWA, il prelievo delle due specie alla luce della attuale condizione di vulnerabilità.sospendeva la caccia alla pavoncella e al moriglione;

 

premesso che

 

̶            il “Calendario venatorio regionale. Stagione 2021-2022” fissa per la tortora, il carniere giornaliero e stagionale di 5 e 20 capi, inoltre, conferma la caccia in preapertura della tortora a partire dal 1° settembre e con chiusura al 30 settembre autorizzando con il prelievo venatorio l’uccisione di un numero di capi dell’ordine delle centinaia di migliaia a fronte di una presenza sul territorio regionale dell’ordine delle decine di migliaia di coppie, cioè autorizzando, in linea teorica, il completo sterminio della specie, tra l’altro a fronte della presenza della tortora nell’elenco delle specie con stato di conservazione sfavorevole;

̶            il “Calendario venatorio regionale. Stagione 2021-2022” fissa per il moriglione il carniere giornaliero e stagionale di 7 e 20 capi;

̶            il “Calendario venatorio regionale. Stagione 2021-2022” fissa per la pavoncella, il carniere giornaliero e stagionale di 7 e 25 capi,

̶            per il moriglione nel “Calendario venatorio regionale. Stagione 2021-2022” si afferma che “alla scheda specifica della Lista Rossa IUNC si evince che la pressione venatoria non risulta essere un fattore di maggiore criticità per tale specie. Rilevante risulta invece la riduzione del numero e della superficie delle zone umide create attraverso l’applicazione di misure agroambientali”, mentre per la pavoncella si afferma che “il Piano d’Azione Multispecie sui Limicoli elaborato dalla Commissione Europea ha identificato nelle pratiche agricole e nella predazione le principali minacce per la specie, mentre non costituisce una minaccia il prelievo venatorio”, ma non si spiega come sia possibile che uccidere ogni anno circa 1.000 esemplari di moriglione e circa 4.400 esemplari di pavoncella (dati questi desunti dal quadriennio esaminato dal “Piano faunistico-venatorio regionale dell’Emilia-Romagna 2018-2023”) possa contribuire ad aumentare il numero di capi delle specie in questione e possa non costituire un elemento di ulteriore criticità per la sopravvivenza delle stesse;

̶            il “Calendario venatorio regionale. Stagione 2021-2022” prevede per il prelievo alla volpe le seguenti tre modalità: - prelievo in forma vagante da parte del singolo cacciatore dal 19 settembre al 5 dicembre; - caccia in squadre organizzate con l’ausilio dei cani da seguita dal 6 dicembre al 31 gennaio; - prelievo da appostamento con arma a canna rigata dotata di ottica di mira solo da parte del singolo cacciatore con esperienza comprovata dal superamento di una prova di tiro avente le caratteristiche previste dal Regolamento Regionale n. 1/2008 dal 19 settembre al 31 gennaio, prelievo venatorio a cui va aggiunto il numero di capi uccisi a seguito dei Piani di controllo, quale quello attuale 2019 – 2023, che consente l’abbattimento di un numero di capi pari a circa 4 volte quelli uccisi durante la stagione di caccia;

̶            il “Calendario venatorio regionale. Stagione 2021-2022” prevede per il prelievo dell’allodola un carniere giornaliero e stagionale rispettivamente di 10 e 50 capi, benché, la popolazione sia considerata in decremento in Europa, dove presenta uno stato di conservazione sfavorevole malgrado in Italia la popolazione nidificante mostri un importante decremento, stimato nel 25-35% per il periodo 2000-2012 e il decremento medio annuo per il nostro Paese sia stato stimato nel 3,9% (± 0.3) nel periodo 2000-2014 e malgrado una percentuale tra il 7% e il 25% della popolazione europea nidificante (stimata in 25-55 milioni di coppie) venga cacciata annualmente;

̶            il “Calendario venatorio regionale. Stagione 2021-2022” prevede per il prelievo del merlo un carniere giornaliero di 5 capi dal 1° al 16 settembre e di 25 dal 19 settembre al 13 dicembre, benché, sia già una specie il cui numero di capi abbattuti sul territorio regionale si misuri nell’ordine di diverse decine di migliaia di capi all’anno e benché sia soggetto a riduzione e alterazione degli habitat;

̶            il “Calendario venatorio regionale. Stagione 2021-2022” per il cinghiale fissa nei comprensori 1 e 2 obiettivi non conservativi, assumendo come obiettivo la massima riduzione numerica possibile degli effettivi della specie, quindi, il prelievo venatorio può avvenire senza vincoli quali-quantitativi, mentre nel comprensorio 3 è consentita la gestione conservativa del cinghiale;

̶            per il cinghiale è prevista dal “Calendario venatorio regionale. Stagione 2021-2022” il metodo della battuta e della braccata, nonché il metodo della girata e ciò nonostante il metodo della braccata sia sistema ritenuto particolarmente crudele nei confronti degli animali e anche per quanto riguarda l’Emilia-Romagna le indicazioni ISPRA prevedano soltanto il metodo cosiddetto della girata e non quello della braccata e malgrado nel parere richiesto dalla Regione Abruzzo per il prolungamento della caccia al cinghiale al 31 gennaio ISPRA, pur dando assenso alla proroga, evidenzi chiaramente che la caccia collettiva in braccata non è lo strumento utile per contenere né la popolazione di cinghiale né i danni provocati dalla specie;

̶            si continua a consentire l’utilizzo di fucili caricati con munizionamento con pallini di piombo o contenenti piombo per l’attività venatoria con la sola esclusione di quelle aree all’interno delle zone umide naturali ed artificiali e limitandosi a disporre l’utilizzo preferenziale di munizioni alternative per la caccia agli ungulati “al fine di giungere a una auspicabile totale sostituzione delle munizioni contenenti piombo e all’uso esclusivo di armi a canna rigata”;

 

considerato che

 

̶            nell’ambito del sistema EU Pilot, la Commissione europea ha inviato all’Italia una richiesta di chiarimenti sulla non corretta applicazione di alcune disposizioni della direttiva 2009/147/CE concernente la conservazione degli uccelli selvatici, il sopra citato caso EU Pilot 6955/14/ENVI, in particolare, le attività venatorie praticate in diverse regioni italiane non sarebbero compatibili con la normativa dell’UE dal momento che alcune specie di uccelli selvatici sarebbero cacciate in fase di migrazione pre-nuziale e diverse specie di uccelli in cattivo stato di conservazione sarebbero cacciate in assenza di piani di gestione o di conservazione;

̶            il Calendario Venatorio 2021 – 2022 viola la legge 6 febbraio 2006, n. 66, che ratifica l’Accordo AEWA (Africa-Eurasia Waterbird Agreement), stipulato nell’ambito della Convenzione di Bonn per la Conservazione delle Specie Migratrici, in quanto nel Calendario si autorizza il prelievo delle specie moriglione e pavoncella, nonostante esse siano state inserite nell’Allegato III, Colonna A, della Tabella 1 (rispettivamente nelle categorie 4 e 1b, che indicano le specie globalmente minacciate e che necessitano d’integrale protezione e perciò sono inserite tra le SPEC 1 e nelle c.d. Liste Rosse), senza la previsione di misure adattive di gestione e contingentamento dei prelievi e, dunque, in contrasto con l’art. 7 della Direttiva Uccelli 09/147/CE e delle collegate Linee Guida sulla caccia;

̶            per la volpe non viene in pratica effettuata alcuna quantificazione o pianificazione del prelievo consentendone il prelievo, teorico, nell’ordine delle decine di milioni di capi considerandola, con ogni evidenza, specie da ridurre quanto più possibile considerate le sue attitudini predatorie, anche nei confronti di altre specie e, tra queste, specie a loro volta oggetto di prelievo venatorio;

̶            il piombo delle munizioni è un problema non solo per le zone umide e gli animali che le frequentano poiché gli uccelli acquatici non sono gli unici a utilizzare i pallini delle cartucce come “macine” e ad avvelenarsi mortalmente ingerendoli, inoltre, il problema riguarda un po’ tutte le specie di granivori, che, per frantumare i semi ingeriti, usano questo sistema di ingerire dei sassolini, poiché in zone in cui la caccia è praticata in maniera intensa, ad esempio dove ci sono i capanni fissi di caccia per il prelievo venatorio sulle specie migratrici o nelle riserve di caccia, le quantità di pallini sul terreno non sono trascurabili e aumentano anno dopo anno, col susseguirsi delle stagioni di caccia, perché il piombo è un elemento stabile, la cui degradazione richiede decine o centinaia di anni, e quindi rimane e si accumula negli strati superficiali del suolo ed ancora, si avvelenano anche i rapaci cibandosi per esempio delle viscere degli ungulati cacciati e tra l’altro con conseguenze gravissime poiché i rapaci hanno dei succhi gastrici estremamente acidi che aggrediscono anche il piombo metallico velocizzandone l’assorbimento;

̶            il Calendario Venatorio 2021 – 2022 dà la possibilità di usufruire di due giornate in più di caccia da appostamento che permettono ai cacciatori di andare a caccia 5 giornate alla settimana provocando una, non più sostenibile, pressione venatoria;

̶            il Calendario Venatorio 2021 – 2022 non fa nulla affinché i numeri degli abbattimenti siano più corrispondenti alla realtà (vedere caso EU Pilot 6955/14/ENVI), e si impediscano atti di bracconaggio sull’avifauna come sarebbe possibile semplicemente togliendo la parola “accertato” dopo la parola “abbattimento” laddove si stabilisce di prevedere l’annotazione dei singoli capi di fauna abbattuti durante l’esercizio della caccia subito dopo l’abbattimento accertato dal cacciatore.

 

Interpella la Giunta regionale per sapere:

 

̶            se non ritenga utile e opportuno ritornare, come è ben possibile, sul “Calendario venatorio regionale. Stagione 2021-2022” di cui alla delibera della Giunta regionale dell’Emilia-Romagna, del 12 aprile 2020, n. 491, considerata la larga condivisione degli assunti sopra esposti presso larga parte della società regionale, chiudendo una stagione ultradecennale di sottomissione degli interessi pubblici a quelli di una piccola, ma ancora molto influente lobby.

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