Espandi Indice

Legislatura XI - Progetto di legge (testo presentato)

Share
Oggetto n. 3420
Presentato in data: 21/05/2021
Progetto di legge d'iniziativa Consiglieri recante: “Integrazioni alla L.R. 12 marzo 2003, n.2 (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali)”. (21 05 21) A firma dei Consiglieri: Montevecchi, Occhi, Liverani, Rancan, Bergamini, Pompignoli, Marchetti Daniele, Stragliati, Pelloni, Delmonte, Catellani, Facci, Bargi, Rainieri

Presentatori:

Montevecchi, Occhi, Liverani, Rancan, Bergamini, Pompignoli, Marchetti Daniele, Stragliati, Pelloni, Delmonte, Catellani, Facci, Bargi, Rainieri

Testo:

 

Integrazioni alla L.R. 12 marzo 2003, n.2 (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali)

 


RELAZIONE

 

I dati degli ultimi anni costringono il mondo della politica ad una seria riflessione sul tema dell’andamento demografico nel nostro paese e nella nostra Regione. È ormai noto il brusco calo demografico che sta vivendo l’Italia e per quanto riguarda l’Emilia-Romagna, con una prosecuzione del trend in discesa riguardo le nuove nascite dal 2010 fino ai nostri giorni. Un dato che peggiora di anno in anno e che nel contesto nazionale vede il numero di nati nel 2020 come nuovo record negativo di nascite dall’Unità d’Italia ad oggi. Un triste primato che negli ultimi tempi si verifica puntualmente, senza alcun segnale di miglioramento.

Il bilancio demografico della popolazione residente in Emilia-Romagna nel 2017 ha registrato 33.011 nuove nascite. Nel 2018 si è evidenziato una consistente diminuzione delle nascite, registrando 32.400 nuovi nati. Nel 2019 si è verificata una ulteriore contrazione delle nascite: 30.926 nuovi nati registrati in anagrafe. Si parla esattamente di 1.474 bambini nati in meno rispetto all’anno precedente.

Rispetto a ciò, infatti, il tasso di fecondità emiliano-romagnolo si è attestato all’1,3 per l’anno 2019, ultimo dato fornitoci dall’Istat nel mese di dicembre. Un tasso drammaticamente al di sotto della soglia che consentirebbe il ricambio generazionale e sul quale la politica ha il dovere di intervenire per un duplice motivo:

  1. La famiglia contribuisce in misura fondamentale alla ricchezza del paese. Se non ci sono i figli oggi, un domani non esisterà la società del futuro;
  2. Il valore della vita, come strada da promuovere e tutelare in situazioni di difficoltà.

Questi dati mostrano in modo esplicito come il calo demografico si stia dimostrando sempre di più come uno dei problemi più grandi e urgenti per la nostra Regione e le cause del continuo abbassamento del tasso di fecondità sono riscontrabili in motivazioni culturali, economiche e sociali. Nel primo caso, l’idea di congiungersi in matrimonio e quindi formare una famiglia che poggia su un legame solido, sta diminuendo progressivamente. Sono numerosissime le coppie conviventi senza figli. Nel secondo caso, incide molto il contesto lavorativo, la precarietà e le troppe spese da sostenere. In questa situazione la paura e l’incertezza per il futuro contribuisce a far desistere le coppie dal voler mettere al mondo un figlio. Infine, vi è una motivazione sociale: i momenti di formazione e di ingresso nel mondo del lavoro avvengono in una età biologica già avanzata. Basti pensare che l’età media in cui si ha il primo figlio è circa pari a 31 anni.

La politica ha il dovere di porre rimedio a questo fenomeno intervenendo con azioni mirate a tutela della maternità, con particolare attenzione alle donne in gravidanza in difficoltà economica, le quali, data la precarietà economica e l’incertezza sul futuro, accresciuta anche dall’emergenza sanitaria che stiamo vivendo, potrebbero essere indotte ad interrompere la gravidanza.

A tal riguardo, il Piano sociale e sanitario 2017-2019 della Regione Emilia-Romagna attualmente in vigore (in attesa del nuovo Piano), aveva già espresso l’attenzione sul tema affermando che “si favorirà l’attivazione presso le realtà locali di specifici programmi multidisciplinari e interistituzionali […] di prevenzione dell’interruzione volontaria di gravidanza”. Inoltre, lo Statuto della Regione Emilia-Romagna riconosce alla famiglia uno specifico ruolo sociale e si impegna a promuovere le condizioni per il suo efficace svolgimento (Art. 9).

Il quadro normativo regionale vigente relativo alle politiche per la famiglia e la natalità presenta una molteplicità di leggi regionali. In particolare, la Legge Regionale 14 agosto 1989, n. 27 “Norme concernenti la realizzazione di politiche di sostegno alle scelte di procreazione ed agli impegni di cura verso i figli” e la Legge Regionale 12 marzo 2003, n. 2 “Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” all’Art. 15, offrono un quadro generale di politiche familiari e di sostegno alla natalità. La L. R. 27/1989 aveva istituito il Centro per le famiglie (Art. 11) poi abrogato dalla L. R. del 28 luglio 2008 n. 14, disciplinando a sua volta i Centri per le famiglie, scelti come canale a sostegno delle famiglie, ai sensi dell’Art. 15 della suddetta Legge Regionale. Quindi, le politiche familiari si esplicano attraverso il finanziamento da parte dello Stato e della Regione dei Centri per le famiglie, le cui Linee Guida sono state definite dalla D.G.R. 391 del 2015.

I Centri per le famiglie sono finalizzati:

-          alla promozione del benessere delle famiglie con figli, anche attraverso la diffusione di informazioni utili alla vita quotidiana, al sostegno delle competenze genitoriali, specie in occasione di eventi critici e fasi problematiche della vita familiare, e allo sviluppo delle risorse familiari e comunitarie, con particolare attenzione ai nuclei con un solo genitore convivente e a quelli con bambini disabili, nonché tramite l'incentivazione d'iniziative volte al sostegno economico di genitori che usufruiscono di congedi parentali nel primo anno di vita del bambino;

-          all'integrazione e al potenziamento dell'attività dei servizi territoriali e specialistici finalizzata alla prevenzione del disagio familiare e infantile e alla tutela dei bambini e dei ragazzi;

-          alla promozione della cultura dell'accoglienza e della solidarietà tra le famiglie.

Inoltre, per quanto riguarda la natalità, sulla base dell’allegato alla D.G.R. 2217/2019, i Centri per le famiglie devono operare su tre linee di azione:

  1. Attività informative e di supporto alle famiglie espletate in rete con équipe interdisciplinari rivolte in particolare al periodo prenatale e nei primi mesi di vita del bambino;
  1. Prevenzione delle situazioni di fragilità sociale con l’attivazione di interventi domiciliari per mamme in gravidanza e bambini nei primi mesi di vita anche in collaborazione con i servizi sanitari;
  2. Attivazione di gruppi e azioni di sostegno tra famiglie per facilitare l’auto mutuo aiuto offrendo un sostegno pratico ed emotivo nella quotidianità per accompagnare i futuri e neogenitori in questi particolari periodi che influenzano lo sviluppo del bambino.

La D.G.R. 2217 del 2019 “Assegnazione e concessione delle risorse per lo sviluppo e la qualificazione dei Centri per le famiglie esistenti e delle risorse per la natalità, annualità 2020” ha destinato un finanziamento pari a Euro 1.274.400,00, di cui 1.062.000,00 di risorse statali e 212.400,00 di risorse regionali. Però, come si nota da quanto espresso in precedenza e anche alla luce della Delibera regionale n. 391 del 2015 che detta le Linee Guida per i Centri delle famiglie, non è prevista la pianificazione di un sostegno economico regionale per la natalità. Ad oggi, infatti, i sostegni economici vigenti sono di natura statale e comunale.

Il presente progetto di legge si è resa quindi necessaria al fine di:

-          istituire un Fondo regionale a sostegno della natalità, cumulabile con gli altri strumenti statali e comunali vigenti;

-          predisporre bandi di finanziamento per le imprese che adottano un welfare aziendale a misura di famiglia (a titolo di esempio: diversa ripartizione della retribuzione, che può consistere sia in benefit rimborsuali per spese riguardanti la gravidanza e i beni di prima necessità per il neonato, oppure la fornitura diretta dei servizi, o un mix delle due soluzioni). Requisito fondamentale per la partecipazione al bando è la presentazione di un progetto di welfare aziendale;

-          istituire un Elenco regionale di mutuo aiuto, a cui i Centri per le Famiglie o le singole donne in gravidanza in difficoltà possono attingere, al fine di garantire un sostegno nei momenti di difficoltà, che può tradursi in un contributo economico o in un aiuto nei lavori di cura dei bambini da parte di chi concede la propria disponibilità, iscrivendosi nell’elenco;

-          predisporre una campagna informativa permanente riguardo i sostegni economici introdotti dal presente Progetto di Legge, tramite affissione di manifesti nelle città, all’interno di consultori e nei centri per le famiglie, opuscoli, siti istituzionali e canali social.

Le proposte sopra elencate verranno introdotte tramite integrazione della Legge Regionale 12 marzo 2003, n. 2 “Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”, auspicando in futuro la stesura di un Testo Unico in materia di Sanità e Servizi Sociali, nel quale includere le diverse leggi regionali vigenti sul tema.

 


Art. 1

Integrazioni al Capo I, Titolo II, della L.R. 2/2003

 

1. L’articolo 8 della legge regionale 12 marzo 2003, n. 2, è integrato dal seguente comma:

 

“4. La Regione, ad integrazione degli interventi di competenza degli Enti Locali ai sensi del comma 1, lettera c) del presente articolo, promuove politiche di welfare aziendale, attraverso la predisposizione di bandi di finanziamento per le aziende del territorio, che si impegnano ad attuare iniziative di natura contrattuale o unilaterali da parte del datore di lavoro volte a incrementare il benessere del lavoratore e della sua famiglia, che può consistere sia in benefit rimborsuali, sia nella fornitura diretta di servizi, o in un mix delle due soluzioni.”.

 

Art. 2

Integrazioni al Capo III, Titolo II, della L.R. 2/2003

 

1. Dopo l’articolo 9 della L.R. 2/2003 sono integrati i seguenti articoli:

 

Art. 9 bis

Interventi a sostegno della natalità

 

1. La Regione Emilia-Romagna promuove la natalità e la lotta all’inverno demografico come valore da perseguire anche con strumenti di sostegno delle politiche familiari.

 

2. Al fine di sostenere la natalità, le spese connesse alla cura e all’accoglienza del nascituro e prevenire l’interruzione volontaria della gravidanza, quando quest’ultima sia causata dall'incidenza delle condizioni economiche, è istituito il “Fondo Regionale Natalità”, che prevede l’erogazione di un Assegno Prenatale destinato ad alleviare i costi legati alla gravidanza e le spese relative alle primarie esigenze del bambino.

 

3. La Giunta regionale disciplina con propria deliberazione le modalità attuative di quanto previsto dal presente articolo, nonché la commisurazione dell’Assegno Prenatale.

 

4. L’Assegno prenatale consiste in una provvidenza per ciascun nascituro o neonato fino al compimento del 12° mese di vita per nucleo familiare che, in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 9-ter, ne faccia richiesta.

 

5. Il contributo di cui al comma 3 è cumulabile con eventuali altri contributi disposti per i medesimi fini.

 

6. La Giunta Regionale, come già previsto dall’Art. 3, comma 1, lettera c) della L.R. 14 agosto 1989 n. 27, si impegna a pianificare una campagna informativa delle disposizioni di cui al presente Capo, tramite la predisposizione di opuscoli, affissione di manifesti nelle città, nei consultori e nei centri per le famiglie, nonché tramite la pubblicazione nei portali istituzionali e nella comunicazione telematica dell’Ente, per agevolare la conoscenza di tutta la normativa vigente in materia di politiche a sostegno della natalità.

 

Art. 9 ter

Beneficiari

 

1. Sono destinatari dei benefici i nuclei familiari dei neonati successivamente alla data di approvazione della presente legge regionale in possesso dei seguenti requisiti:

 

a) la cittadinanza italiana o altra condizione ad essa equiparata, prevista dalla legislazione vigente;

 

b) la residenza nel territorio della Regione Emilia-Romagna;

 

c) un indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) inferiore ad euro 30.000.

 

Art. 9 quater

Famiglie fragili

 

1. L’entità del contributo previsto dall’articolo 9-bis è raddoppiata nel caso in cui il nascituro sia affetto da patologie fetali o qualora il nucleo familiare richiedente comprenda uno o più minori fino al sesto anno di età, riconosciuti disabili gravi ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

 

Art. 9-quinquies

Elenco regionale di mutuo aiuto per la maternità

 

1. Nell’ambito delle misure tese ad offrire alla donna tutti gli aiuti necessari sia durante la gravidanza, sia dopo il parto, oltre agli interventi previsti all’articolo 9-bis, la Regione istituisce l’Elenco Regionale di mutuo aiuto per la maternità, finalizzato a mettere in contatto singoli, famiglie, gruppi che intendono donare il proprio tempo o denaro a donne in gravidanza con difficoltà economiche, in modo tale da garantire maggiore sicurezza per vivere con coraggio e serenità la maternità.

 

2. L’Elenco di mutuo aiuto per la maternità è istituito con deliberazione di Giunta Regionale, che stabilisce le modalità di iscrizione e accesso, le forme di aiuto che possono essere fornite dagli iscritti e il relativo monitoraggio.

 

3. L’accesso all’Elenco regionale è garantito ai Centri per le famiglie, di cui all’Art. 15 della L.R. 28 luglio 2008 n. 14, nel loro ruolo di intermediari, o alle singole donne in gravidanza in difficoltà sia economica che sociale.

 

Art. 3

Monitoraggio ed analisi d'impatto

 

1. Il monitoraggio e l’analisi d’impatto delle misure contenute nella presente legge regionale è attuato nell’ambito delle previsioni di cui all’articolo 51 della L.R. 2/2003.

 

Art. 4

Disposizioni finali e transitorie

 

1. Entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale con propria deliberazione, assunto il parere della competente Commissione assembleare:

 

a) disciplina i criteri e le modalità attuative degli interventi a sostegno della natalità di cui all’Art. 9 bis, comma 2, della L.R. 2/2003, come inserito dalla presente legge, nonché la commisurazione dello stesso;

 

b) definisce la pianificazione della campagna informativa, ai sensi dell’Art. 9 bis, comma 6, della L.R. 2/2003, come inserito dalla presente legge;

 

c) disciplina i criteri e le modalità di formazione, nonché di iscrizione nello stesso, dell’Elenco di cui all’Art. 9 quinquies della L.R. 2/2003, come inserito dalla presente legge.

 

Art. 5

Norma finanziaria

 

1. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

 

 

Espandi Indice