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Legislatura XI - Atto ispettivo ogg. n. 3446

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Oggetto:
Testo presentato:
3446 - Interpellanza sul piano di prelievo del cinghiale in selezione e in forma collettiva per la stagione venatoria 2021/2022. A firma della Consigliera: Gibertoni

Testo:

Interpellanza

 

Visti

 

        la delibera della Giunta regionale dell’Emilia-Romagna, del 12 aprile 2021, n. 491, recante “Calendario venatorio regionale. Stagione 2021-2022” come rettificata, quanto all’Allegato 1, dalla determinazione n. 7402, del 26 aprile 2021, del Responsabile del Servizio “Attività Faunistico-Venatorie e Pesca” della Regione Emilia-Romagna;

        la delibera della Giunta regionale dell’Emilia-Romagna, del 12 aprile 2021, n. 492, recante “Approvazione del piano di prelievo del cinghiale in selezione e in forma collettiva per la stagione venatoria 2021/2022”;

        la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 recante “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, l’art. 18 nel quale vengono indicate le specie cacciabili, i periodi di attività venatoria e viene demandata alle Regioni l’approvazione del calendario venatorio per i territori di propria competenza;

        la Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8 recante “Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria” e s.m.i. e tra queste, in particolare, la Legge Regionale 26 febbraio 2016, n. 1 recante “Modifiche alla Legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 “Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio dell’attività venatoria” in attuazione della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni” e della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”. Abrogazione della Legge Regionale 6 marzo 2007, n. 3 “Disciplina dell’esercizio delle deroghe prevista dalla Direttiva 2009/147/CE””, in particolare, l’art. 3 che attribuisce alla Regione la competenza all’esercizio di funzioni di programmazione e pianificazione ed individua, quali strumenti delle medesime, la Carta regionale delle vocazioni faunistiche del territorio, il Piano faunistico-venatorio regionale ed i piani, i programmi ed i regolamenti di gestione faunistica delle aree protette di cui alla L.R. n. 6/2005; l’art. 30, comma 5, il quale prevede che gli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC), al fine di consentire un prelievo programmato e qualora le presenze faunistiche lo rendano tecnicamente opportuno, possano individuare distretti di gestione della fauna selvatica stanziale da proporre alla Regione per l’approvazione; l’art. 56 che, in particolare, al comma 2 prevede, relativamente alla caccia di selezione, che i limiti quantitativi, la scelta dei capi ed eventuali prescrizioni sul prelievo vengano approvati annualmente dalla Regione, su proposta degli organismi direttivi di ogni Ambito Territoriale di Caccia (ATC) e dei concessionari delle Aziende venatorie, attraverso l’adozione di piani di prelievo, ripartiti per distretto e per Azienda Faunistico-Venatoria (AFV), sulla base delle presenze censite in ogni ATC o Azienda venatoria regionale e che i tempi e le modalità del prelievo siano stabiliti dal calendario venatorio regionale; infine, al comma 3 bis prevede che, per far fronte all’impatto della specie cinghiale sulle produzioni agricole e rendere maggiormente efficace il prelievo, è ammessa la somministrazione di fonti trofiche attrattive nell’attività di caccia di selezione e che la Giunta regionale, sentito l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), individua le caratteristiche e le modalità tecniche di attuazione;

        la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni” che disciplina e ripartisce le funzioni amministrative tra Regione, Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni nel quadro delle disposizioni della Legge 7 aprile 2014, n. 56 ed in particolare l’art. 40, che individua le funzioni della Regione, delle Province e della Città metropolitana di Bologna in materia di protezione della fauna selvatica ed esercizio dell’attività venatoria, stabilendo, fra l’altro, che la Regione esercita le funzioni di programmazione e pianificazione nonché tutte le funzioni amministrative in applicazione della normativa comunitaria, statale e regionale, con esclusione delle attività di vigilanza, di applicazione delle sanzioni amministrative e l’introito dei relativi proventi e le attività collegate all’attuazione dei piani di controllo della fauna selvatica, che restano confermati alle Province e alla Città metropolitana di Bologna;

        il Regolamento Regionale del 27 maggio 2008, n. 1 recante “Regolamento per la gestione degli ungulati in Emilia-Romagna” che dispone, tra l’altro, che i distretti di gestione degli ungulati rappresentano la base minima territoriale di intervento per una razionale organizzazione e localizzazione delle attività gestionali, compresi i prelievi, che i piani di prelievo del cinghiale, ripartiti in caccia collettiva ed in prelievo selettivo ed elaborati sulla base della stima oggettiva della consistenza, nonché i calendari degli abbattimenti, debbano essere presentati alla Provincia, ora Regione, per l’approvazione almeno quarantacinque giorni prima della data d’inizio del prelievo venatorio, dal Consiglio direttivo dell’ATC su proposta della Commissione tecnica, dai titolari delle Aziende faunistico-venatorie e dagli Enti di gestione di Parchi, che i piani di prelievo degli ungulati si attuano secondo le indicazioni del calendario venatorio regionale;

        il “Piano faunistico-venatorio regionale dell’Emilia-Romagna 2018-2023. (Delibera di Giunta del 23 luglio 2018, n. 1200)” approvato con deliberazione dell’Assemblea Legislativa n. 179 del 6 novembre 2018, ed in particolare la Parte 2 “Obiettivi Gestionali e Azioni di Pianificazione” dove tra i macro-obiettivi di pianificazione definiti risulta il raggiungimento della compatibilità tra presenza ed abbondanza della fauna selvatica e le attività antropiche (comparto agro-forestale e viabilità) prevedendo per le specie cacciabili che godono di uno stato di conservazione favorevole e sono al contempo responsabili di pesanti impatti alle attività antropiche, come il cinghiale, azioni che non solo mirano alla consistente riduzione della frequenza e dell’entità economica dei danni, ma si prefiggono quale risultato la riduzione numerica degli effettivi che compongono la popolazione regionale della specie;

        la deliberazione di Giunta regionale n. 429 del 4 maggio 2020, recante “Calendario venatorio regionale – Stagione 2020/2021” e, in particolare, l’Allegato 1 della medesima che, tra l’altro, disciplina la caccia al cinghiale sia in forma selettiva sia in forma collettiva stabilendo giornate, tempi di prelievo, forme di caccia, modalità e prescrizioni;

        la deliberazione di Giunta regionale n. 430 del 4 maggio 2020, recante “Approvazione del piano di prelievo del cinghiale in selezione e in forma collettiva per la stagione venatoria 2020-2021 e integrazione alla deliberazione n. 2073 del 3 dicembre 2018 recante “Legge n. 157/92 e L.R. n. 8/94 - Disposizioni in ordine all'efficacia dei piani provinciali di controllo faunistico del cinghiale.”” con cui si dispone, in particolare, l’approvazione del piano di prelievo in forma selettiva e in forma collettiva del cinghiale, nonché i periodi degli abbattimenti per la forma collettiva ricompresi entro i limiti temporali previsti all’allegato B e al punto 4.7 dal sopra citato “Calendario venatorio regionale – Stagione 2020/2021”, così come indicato nell’Allegato 1 e ferme restando le limitazioni poste dalla disciplina nazionale e regionale in relazione all’emergenza Covid-19;

 

premesso che

 

        il Piano di prelievo del cinghiale in selezione e in forma collettiva per la stagione venatoria 2021/2022, di cui alla sopra citata delibera della Giunta regionale dell’Emilia-Romagna, del 12 aprile 2021, n. 492, prevede l’uccisione di 7.215 cinghiali in totale per la provincia di Bologna, di 5.697 cinghiali in totale per la provincia di Forlì - Cesena, di 2.150 cinghiali in totale per la provincia di Modena, di 9.923 cinghiali in totale per la provincia di Parma, di 2.884 cinghiali in totale per la provincia di Piacenza, di 1.211 cinghiali in totale per la provincia di Ravenna, di 2.305 cinghiali in totale per la provincia di Reggio Emilia, di 2.178 cinghiali in totale per la provincia di Rimini, per un totale regionale di 33.563 cinghiali uccisi;

        il “Calendario venatorio regionale. Stagione 2021-2022” per il cinghiale fissa nei comprensori 1 e 2 obiettivi non conservativi, assumendo come obiettivo la massima riduzione numerica possibile degli effettivi della specie, quindi, il prelievo venatorio può avvenire senza vincoli quali-quantitativi, mentre nel comprensorio 3 è consentita la gestione conservativa del cinghiale;

        a precisa richiesta da parte della scrivente, a norma dell’articolo 30, comma 3 dello Statuto regionale e dell’articolo 119, comma 1 del Regolamento interno dell’Assemblea Legislativa, del 12 maggio 2021, di conoscere il numero dei cinghiali uccisi, i loro dati biometrici e i pesi medi delle carcasse, nella stagione venatoria 2020/2021 suddiviso per sesso e classi di età, il Direttore Generale “Agricoltura, Caccia e Pesca”, nella risposta, del 19 maggio 2021, risponde che: “Con riferimento alla richiesta in oggetto, l’unico dato ad oggi disponibile per la stagione venatoria 2020- 2021 è il numero di cinghiali abbattuti in attività di caccia corrispondente a 19.512 individui. Non sono ancora pervenuti dalle Polizie provinciali i dati dei cinghiali abbattuti in attività di controllo ai sensi dell’art. 19 della legge 157/92. Quanto ai dati richiesti relativi alle classi di sesso e di età, ma anche ai pesi e alle misure biometriche dei capi abbattuti si evidenzia che allo stato attuale tali informazioni sono in possesso dei singoli ATC e delle Aziende Faunistico-Venatorie. La Regione ha in corso di realizzazione un sistema informativo che, una volta completato, potrà raccogliere e fornire in modo centralizzato tali dati”;

 

considerato che

 

        i piani di prelievo del cinghiale, ripartiti in caccia collettiva ed in prelievo selettivo, dovrebbero essere elaborati sulla base della stima oggettiva della consistenza dei capi presenti sul territorio regionale;

        per il cinghiale è prevista dal “Calendario venatorio regionale. Stagione 2021-2022” il metodo della battuta e della braccata, nonché, il metodo della girata e ciò nonostante il metodo della braccata sia sistema ritenuto particolarmente crudele nei confronti degli animali e, anche per quanto riguarda l’Emilia-Romagna, le indicazioni ISPRA prevedano soltanto il metodo cosiddetto della girata e non quello della braccata e malgrado nel parere richiesto dalla Regione Abruzzo, per il prolungamento della caccia al cinghiale al 31 gennaio ISPRA, pur dando assenso alla proroga, evidenzi chiaramente che la caccia collettiva in braccata non è lo strumento utile per contenere né la popolazione di cinghiale né i danni provocati dalla specie;

        è sempre ISPRA a far notare come “la forma di caccia attualmente più utilizzata, la braccata con i cani da seguito, crea spesso una destrutturazione delle popolazioni caratterizzate da elevate percentuali di individui giovani responsabili di un sensibile aumento dei danni alle colture”;

        sulla braccata è accertato che questa metodologia tende ad aumentare notevolmente la mobilità del cinghiale e che, talvolta, addirittura decuplica i propri spazi vitali o sposta del tutto il centro della propria attività e che in generale la caccia come metodo di controllo la caccia non riduca il numero degli esemplari nel lungo termine, anzi porti al collasso la struttura del branco, alla colonizzazione di nuovi spazi, all’anticipo del primo estro nelle femmine, alla non più coincidenza della sincronizzazione delle nascite e, di conseguenza, ad un aumento del tasso di queste oltre che a parti plurigemellari;

        i cinghiali uccisi in Emilia-Romagna in 14 anni a partire dalla stagione venatoria 2004-2005, fino a quella 2017-2018 ammontano complessivamente a 281.707 capi, cioè una immane ed inutile carneficina, passando dai 14.240 cinghiali uccisi del 2004-2005, fino ai 28.013 del 2017-2018 con un sostanziale raddoppio annuo;

        nel caso del cinghiale, come di altri ungulati, si cerca, del tutto irrazionalmente, come è evidente a chiunque utilizzi i dati degli ultimi cinquanta anni con metodo scientifico, di risolvere il problema, il soprannumero, utilizzando la sua stessa causa, cioè la caccia, infatti, come è ovvio, i cacciatori hanno interesse a mantenere alto il soprannumero ed il più ampio possibile l’areale.

 

Interpella la Giunta regionale per sapere:

 

        come abbia potuto assumere la delibera della Giunta regionale dell’Emilia-Romagna, del 12 aprile 2021, n. 492, recante “Approvazione del piano di prelievo del cinghiale in selezione e in forma collettiva per la stagione venatoria 2021/2022” visto che il Regolamento Regionale del 27 maggio 2008, n. 1 “Regolamento per la gestione degli ungulati in Emilia-Romagna” dispone, tra l’altro, che i piani di prelievo del cinghiale, ripartiti in caccia collettiva ed in prelievo selettivo ed elaborati sulla base della stima oggettiva della consistenza, considerato che, oltre un mese dopo l’assunzione della delibera, il 19 maggio 2021, il dirigente regionale competente risponde che: “Con riferimento alla richiesta in oggetto, l’unico dato ad oggi disponibile per la stagione venatoria 2020 - 2021 è il numero di cinghiali abbattuti in attività di caccia corrispondente a 19.512 individui. Non sono ancora pervenuti dalle Polizie provinciali i dati dei cinghiali abbattuti in attività di controllo ai sensi dell’art. 19 della legge 157/92. Quanto ai dati richiesti relativi alle classi di sesso e di età, ma anche ai pesi e alle misure biometriche dei capi abbattuti si evidenzia che allo stato attuale tali informazioni sono in possesso dei singoli ATC e delle Aziende Faunistico-Venatorie. La Regione ha in corso di realizzazione un sistema informativo che, una volta completato, potrà raccogliere e fornire in modo centralizzato tali dati”, inoltre, se non ritenga utile sospendere il Piano di prelievo del cinghiale in selezione e in forma collettiva in attesa di conoscere questi dati e valutarli al fine di conoscere la stima oggettiva della consistenza della specie cinghiale sul territorio regionale e in quale data saranno conosciuti dalla Regione tali dati, infine se non ritenga di eliminare il metodo della braccata dalle forme di caccia al cinghiale indegna di un paese civile.

 

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