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Legislatura XI - Atto ispettivo ogg. n. 3859

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Oggetto:
Testo presentato:
3859 - Interpellanza circa le azioni che è possibile attuare al fine di giungere, attraverso la riforma del codice civile, al riconoscimento degli animali come esseri senzienti. A firma della Consigliera: Gibertoni

Testo:

Interpellanza

 

Visti

 

        il Trattato di Lisbona, del 13 dicembre 2007, con cui l’Unione Europea ha riconosciuto, tra l’altro, la natura degli animali quali esseri senzienti, infatti, all’articolo 13 si prevede: “Nella formulazione e nell’attuazione delle politiche dell’Unione nei settori dell’agricoltura, della pesca, dei trasporti, del mercato interno, della ricerca e sviluppo tecnologico e dello spazio, l’Unione e gli Stati membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti, rispettando nel contempo le disposizioni legislative o amministrative e le consuetudini degli Stati membri per quanto riguarda, in particolare, i riti religiosi, le tradizioni culturali e il patrimonio regionale.”;

        la legge 2 agosto 2008, n.130, recante “Ratifica ed esecuzione del Trattato di Lisbona che modifica il Trattato sull'Unione europea e il Trattato che istituisce la Comunità europea e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Lisbona il 13 dicembre 2007”;

        l’Accordo del 6 febbraio 2003, siglato in sede di Conferenza Stato Regioni, tra il Ministero della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e recepito con il DPCM 28 febbraio 2003 che stabilisce che chiunque conviva con un animale d’affezione o abbia accettato di occuparsene, è responsabile della sua salute e del suo benessere, deve provvedere alla sua sistemazione e a fornirgli adeguate cure e attenzioni, tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici, secondo l’età, il sesso, la specie e la razza;

        la legge regionale dell’Emilia-Romagna, 17 febbraio 2005, n. 5 recante “Norme a tutela del benessere animale” che ha dato attuazione all’Accordo suddetto tra Ministero della salute, Regioni e Province autonome, del 6 febbraio 2003, in tema di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy alla luce della legge n. 189 del 2004 recante “Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché l’impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate”;

        la legge regionale dell’Emilia-Romagna, 7 aprile 2000, n. 27 recante “Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina”, in particolare, l’art. 7 comma 3;

 

premesso che

 

        nel sistema giuridico italiano, in particolare nel codice civile, si prevede inequivocabilmente che gli animali siano meri beni materiali e tale qualificazione si desume dall’art. 812 del codice civile nel quale, in virtù della distinzione tra beni mobili ed immobili, gli animali sono collocati in forma residuale nella prima categoria, inoltre altre norme del medesimo codice confermano tale qualificazione, con la conclusione di negare ogni soggettività agli animali;

        la suddetta soluzione, consolidata nel codice civile, che resta ancor oggi la fonte più significativa per il diritto privato, non appare, ogni giorno di più, coerente con le altre fonti e norme dell’ordinamento, in particolare con le norme del diritto sovrannazionale, che hanno efficacia vincolante anche nell’ordinamento interno, con le regole di diritto nazionale disseminate in altre fonti e con gli esiti più recenti della giurisprudenza che si è interessata del diritto degli animali, in particolare, nella sentenza del Tribunale civile di Reggio Emilia, in composizione monocratica, del 27 marzo 2014 (n. R.G. 7367/2013) con riferimento ad un ricorso per opposizione a sanzioni amministrative irrogate dal Comune per violazione delle norme relative al benessere ed al mantenimento degli animali d’affezione, in relazione con la legge regionale dell’Emilia-Romagna n. 3/2005, il giudice monocratico ha osservato che “la condotta … in violazione delle norme a tutela del benessere animale, vada sanzionata con riferimento a ciascuno degli animali maltrattati, e cioè a ciascuno dei quattro cani, essendo ogni singolo animale protetto nella sua individualità. Ciò deve essere ricavato, così come condivisibilmente argomentato dalla difesa della convenuta, sia dall’articolo 13 del trattato di Lisbona, ratificato e reso esecutivo in Italia con legge n. 130/2008, che dispone espressamente come “ogni singolo animale è un essere senziente, e, come tale, soggetto singolo al quale assicurare benessere e sanità” sia dall’articolo 7 comma 3 della legge regionale n. 27/2000, secondo il quale “al proprietario compete assicurare a ciascun animale le condizioni di benessere e sanità ed osservare le comuni norme di igiene generale”; sia dall’articolo 2, comma 1, della legge regionale n. 5/2005, per il quale “ai fini della presente legge, per animale di affezione si intende ogni animale tenuto, o destinato ad esserlo, dall’uomo, per compagnia od affezione”.”;

        sono ormai tre anni che si susseguono molteplici iniziative (tra queste anche proposte di legge giacenti in entrambi i rami parlamentari) miranti a trasformare il codice civile in un codice etico, partendo dall’idea che si debba guardare, anche in questo particolare aspetto del mondo, da un punto di vista ecocentrico e non più antropocentrico consentendo, tra l’altro, un pieno adempimento agli obblighi sovranazionali;

 

considerato che

 

        la necessità di rivedere le disposizioni del codice civile in materia di animali e di formularne di nuove a loro tutela nasce, innanzi tutto, dal mutato sentire comune di larga parte dell’opinione pubblica, ma anche dall’esempio delle normative in vigore in altri Paesi e dall’avanzamento operato, in ambito penale, con la legge 20 luglio 2004, n. 189, che introducendo il titolo IX-bis nel libro II del codice penale, ha reso ancora più evidenti le mancanze nell’ambito civilistico.

 

Interpella la Giunta regionale per sapere:

 

        se non ritenga utile e doveroso impegnarsi, in tutti le sedi possibili e con tutte le iniziative che sia possibile mettere in campo, ed in caso affermativo quali, affinché si giunga ad una riforma del codice civile e, in particolare, al riconoscimento degli animali come esseri senzienti (libro terzo “Della proprietà”) e gli animali d’affezione, compresi gli animali da cortile, ormai parte integrante di quasi una famiglia su due, in Italia, come soggetti giuridici (libro primo “Delle persone e della famiglia”), trasformando così il codice civile in un codice etico e riconoscendo tutti gli animali per quello che realmente sono, cioè esseri senzienti e quindi soggetti e non meri oggetti.

 

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