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Legislatura XI - Atto ispettivo ogg. n. 4222

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Oggetto:
Testo presentato:
4222 - Interpellanza in merito ai pericoli per la salute umana derivanti dall'utilizzo di munizioni al piombo nell'attività venatoria. A firma della Consigliera: Gibertoni

Testo:

Interpellanza

 

 

Visti

 

        il Regolamento UE 2021/57 della Commissione del 25 gennaio 2021 recante modifica dell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda il piombo contenuto nelle munizioni utilizzate all’interno o in prossimità di zone umide e la proposta della Commissione europea di restrizione dell’uso delle munizioni al piombo all’interno o in prossimità di zone umide, approvata durante la riunione del Comitato REACH del 3 settembre 2020, che prevede un divieto di utilizzo di pallini di piombo nelle zone umide di tutta l’UE con una misura che armonizza le normative nazionali già in vigore, in varie forme, in 24 Stati membri dell’Unione e introduce nuove norme in quattro Stati membri;

        la legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 recante “Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria”, così come modificata dalla L.R. n. 1/2016 in attuazione della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni” che, oltre a regolamentare l’esercizio dell’attività venatoria sul territorio regionale, individua, all’art. 16, le competenze e le modalità per l’attuazione dell’attività di controllo della fauna selvatica;

        la delibera della Giunta regionale dell’Emilia-Romagna, del 12 aprile 2021, n. 491, recante “Calendario venatorio regionale. Stagione 2021-2022” come rettificata, quanto all’Allegato 1, dalla determinazione n. 7402, del 26 aprile 2021, del Responsabile del Servizio “Attività Faunistico-Venatorie e Pesca” della Regione Emilia-Romagna e la delibera della Giunta regionale della Regione Emilia-Romagna, del 4 maggio 2020, n. 429 recante “Calendario venatorio regionale – Stagione 2020/2021”, come rettificato dalla determinazione dirigenziale n. 8326 del 19 maggio 2020;

 

premesso che

 

        i metalli pesanti, quali il piombo, sono componenti naturali della crosta terrestre e si trovano nell’ambiente (terreno, acqua e atmosfera) a concentrazioni diverse, non essendo degradati dall’attività biologica e fotochimica non possono venire smaltiti naturalmente e, una volta rilasciati nell’ambiente naturale, possono restarci per centinaia di anni;

        i metalli pesanti possono entrare nel corpo umano attraverso l’acqua, l’aria, ed il cibo che possono venire contaminati a causa delle attività umane come l’agricoltura o l’industria o durante la lavorazione e conservazione degli alimenti, in tracce, alcuni di questi elementi, fanno naturalmente parte del corpo umano come: rame, selenio, zinco, ma l’accumulo nell’organismo di metalli come il piombo, l’arsenico, il cadmio e il mercurio, può produrre effetti nocivi nel corso del tempo;

        da decenni il piombo viene comunemente utilizzato per produrre munizioni e attrezzatura da pesca e si stima che ogni anno, a causa di tali impieghi, vengano disperse nell’ambiente dell’UE tra le 21.000 e le 27.000 tonnellate di piombo;

        è ampiamente noto come il piombo contenuto nei pallini e nei proiettili o nelle attrezzatura da pesca può comportare l’avvelenamento di specie selvatiche, ad esempio gli uccelli, inoltre il piombo residuo presente nella selvaggina abbattuta, utilizzando munizioni contenenti piombo, può avere conseguenze anche per la salute umana e si calcola che un milione di uccelli acquatici muoia nelle zone umide europee per avvelenamento da piombo ogni anno; mentre milioni di uccelli selvatici si contaminano senza morire, come i rapaci o come quel 40% di cigni che presenta livelli elevati di questo metallo nel sangue;

        tra le 1.400 e le 7.800 tonnellate di piombo vengono rilasciate ogni anno solo nelle zone umide europee, inoltre, in Europa è stato calcolato anche il danno economico provocato da questa forma di inquinamento dell’ambiente naturale, che ammonterebbe a 105 milioni di euro l’anno per la mortalità indiretta provocata dalla caccia sulla fauna europea, infatti, bastano 2-3 pallini al piombo ingeriti per uccidere un uccello di media taglia ed il piombo causa anche intossicazioni di tipo cronico, con pericolose disfunzioni del sistema immunitario e riproduttivo;

        si stima che ogni anno, nella sola Unione europea, l’avvelenamento da piombo provochi un milione di decessi di uccelli acquatici, l’utilizzo di piombo nelle munizioni comporta rischi anche per le specie che si nutrono di uccelli contaminati da munizioni al piombo, oltre ai rischi per l’uomo derivanti dal consumo di uccelli acquatici abbattuti con munizioni al piombo, anche se quest’ultimo rischio è stato valutato dall’Agenzia solo in termini qualitativi, inoltre, nell’uomo, l’esposizione al piombo è associata ad effetti sullo sviluppo neurologico, compromissione della funzione renale e della fertilità, ipertensione, esiti avversi della gravidanza e decesso;

        nell’aprile 2017 l’ECHA (European Chemical Agency) - Agenzia europea per le sostanze chimiche ha concluso che l’uso di pallini di piombo nelle zone umide comportava un rischio non adeguatamente controllato e ha pubblicato la propria proposta di restrizione;

        nel giugno 2018 l’ECHA ha completato il proprio lavoro sulla proposta relativa alle zone umide con l’adozione del parere del comitato scientifico per la valutazione dei rischi (RAC) e del comitato per l’analisi socioeconomica (SEAC) sulla proposta;

        nel settembre 2018 l’ECHA ha pubblicato una relazione di indagine nella quale raccomandava di adottare ulteriori misure per regolamentare l’uso del piombo nelle munizioni e nell’attrezzatura da pesca;

        nel luglio 2019 la Commissione europea ha chiesto all’ECHA di svolgere un’indagine sui seguenti aspetti e di proporre restrizioni, ove necessario: piombo usato nei pallini per la caccia di uccelli e altri animali (ad esempio conigli) nelle zone terrestri (ossia al di fuori delle zone umide); piombo usato nei pallini per il tiro sportivo all’aperto, incluso l’allenamento (ossia tiro a volo); piombo usato nei proiettili per la caccia di animali in generale; piombo usato nei proiettili per il tiro sportivo all’aperto, incluso l’allenamento (ossia tiro al bersaglio); piombo usato nell’attrezzatura per la pesca ricreativa (pesi, esche, cucchiaini); piombo usato nel materiale per la pesca marittima professionale;

        il Parlamento europeo ha approvato la messa al bando e autorizzato la Commissione a introdurre i nuovi regolamenti entro il 2020 vietando l’uso dei pallini di piombo in tutte le zone umide dei suoi Stati membri che avranno 24 mesi di tempo per adeguarsi, bocciando la mozione che impegnava la Commissione a riformulare il regolamento sull’utilizzo delle munizioni in piombo nelle zone umide;

 

considerato che

 

        in Italia è ancora consentito l’uso di munizioni al piombo per la caccia su tutto il territorio nazionale, ad eccezione delle Zone Speciali di Conservazione (Zsc) individuate dalla Direttiva Uccelli come aree di particolare importanza per l’avifauna, che tuttavia comprendono appena metà delle zone umide italiane, ma ai sensi della legge n. 66 del 6 febbraio 2006 “Adesione della Repubblica italiana all’Accordo sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori dell’Africa” è fatto divieto di utilizzare fucili caricati con munizionamento con pallini di piombo o contenenti piombo per l’attività venatoria all'interno delle zone umide naturali ed artificiali, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata e salmastra, compresi i prati allagati e con esclusione dei maceri, nonché a distanza inferiore a 50 metri dalle rive più esterne;

        la Regione Emilia-Romagna ha già promosso nel passato una campagna informativa sull’utilizzo di munizioni atossiche, non contenenti piombo, tesa a sensibilizzare i portatori di interesse, al fine di giungere ad una auspicabile totale sostituzione delle munizioni contenenti piombo in ottemperanza alla Risoluzione n. 11.15 della Conferenza delle Parti della Convenzione per la Protezione delle Specie Migratrici (CMS);

        nel sopra citato “Calendario venatorio regionale – Stagione 2021/2022” si è vietato “l’utilizzo di fucili caricati con munizionamento con pallini di piombo o contenenti piombo per l'attività venatoria all’interno delle zone umide naturali ed artificiali, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d’acqua dolce, salata e salmastra, compresi i prati allagati e con esclusione dei maceri, nonché nel raggio di 50 metri dalle rive più esterne, al fine di salvaguardare anche le piccole zone umide, sparse e dislocate in modo frammentato in ambito regionale, non ricomprese nelle zone della Rete Natura 2000 regionale già soggette a tale divieto per effetto del Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 e della deliberazione della Giunta regionale n. 79/2018, come aggiornata dalla deliberazione n. 1147/2018, e che rappresentano la quasi totalità delle zone umide emiliano-romagnole”;

        come ricordato anche nel sopra citato “Calendario venatorio regionale – Stagione 2020/2021” e reiterato nel sopra citato “Calendario venatorio regionale – Stagione 2021/2022” la caccia agli ungulati è consentita secondo quanto previsto dall'apposito Regolamento Regionale n. 1/2008 utilizzando preferibilmente munizioni atossiche al fine di giungere ad una auspicabile totale sostituzione delle munizioni contenenti piombo e all’uso esclusivo di armi a canna rigata per tutti gli ungulati;

        l’attività venatoria che viene praticata all’interno delle aree umide, infatti, oltre all’abbattimento diretto di molte specie di anatidi ed al forte disturbo per la sosta degli uccelli svernanti, ha provocato un accumulo di tonnellate di pallini di piombo nel sedimento di queste zone, infatti, si calcola che ogni cartuccia sparata abbia immesso nell’ambiente dai 30 ai 40 grammi di piombo, inoltre, per ogni anatide abbattuto un cacciatore spara in media da 3 a 6 cartucce, e tutti i pallini che non colpiscono l’animale, cadono nell’area circostante, poiché, diversamente da quanto accade nella caccia vagante, i pallini sparati dall’appostamento fisso ricadono e si accumulano su superfici limitate dove possono quindi raggiungere densità elevatissime;

        esistono aree del territorio regionale, come già segnalato dalla scrivente nell’atto di sindacato ispettivo oggetto 1523 recante “Interrogazione a risposta scritta circa l’utilizzo di fucili caricati con munizionamento con pallini di piombo negli appostamenti fissi di caccia di terra. A firma della Consigliera: Gibertoni” del 18 settembre 2020, in cui benché gli appostamenti fissi di caccia presenti siano considerati “appostamenti fissi di terra”, nella realtà per buona parte dell’anno e certamente ai fini venatori, si trasformano in appostamenti in aree umide e poiché al fine di stabilire che esista un divieto di usare munizioni al piombo occorre prima dimostrare che si tratta di appostamenti di zona umida, di fatto si aggira tale divieto;

 

evidenziato che

 

        con i sopra citati Calendari venatori, per le stagioni 2020-2021 e 2021-2022, si era scelto di vietare l’utilizzo di fucili caricati con munizionamento con pallini di piombo o contenenti piombo per l’attività venatoria all’interno delle zone umide naturali ed artificiali, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d’acqua dolce, salata e salmastra, compresi i prati allagati e con esclusione dei maceri, nonché nel raggio di 50 metri dalle rive più esterne, al fine di salvaguardare anche le piccole zone umide, sparse e dislocate in modo frammentato in ambito regionale, non ricomprese nelle zone della Rete Natura 2000 regionale già soggette a tale divieto per effetto del Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 e della deliberazione della Giunta regionale n. 79/2018, come aggiornata dalla deliberazione n. 1147/2018, e che rappresentano una buona parte delle zone umide emiliano-romagnole;

        se la selvaggina viene abbattuta con munizioni di piombo, che nell’impatto si deformano o si scheggiano, nella carne rimangono dei minuscoli frammenti e la carne di cinghiale, capriolo e cervo rientra quindi tra gli alimenti a più elevato contenuto di piombo con gravissimi rischi per la salute umana perché per il piombo qualsiasi dose può causare effetti negativi per questo, l’assunzione di piombo deve essere ridotta al minimo nell'intera popolazione;

        le disposizioni di cui al sopra citato Regolamento UE 2021/57 della Commissione del 25 gennaio 2021 sono entrate in vigore dal 15 febbraio 2021, con un periodo di transizione di 24 mesi (fino al 15 febbraio 2023); o 36 mesi (entro il 15 febbraio 2024) per quegli stati membri le cui zone umide superano il 20% del totale del territorio nazionale e desiderano proporre un divieto totale di utilizzo e di immissione sul mercato dei pallini di piombo.

 

Interpella la Giunta regionale per sapere:

 

        quale sia, ad oggi, la situazione aggiornata di utilizzo di munizioni contenenti piombo e viceversa di munizioni atossiche nella attività venatoria espletata sul territorio regionale e quali le ripercussioni di quanto deciso a livello europeo, inoltre, quale sia l’impatto sulla salute umana dell’utilizzo delle munizioni al piombo considerato che se la selvaggina viene abbattuta con munizioni di piombo, che nell’impatto si deformano o si scheggiano, nella carne rimangono dei minuscoli frammenti di piombo e la carne di cinghiale, capriolo e cervo rientra, quindi, tra gli alimenti a più elevato contenuto di piombo, con gravissimi rischi per la salute umana perché per il piombo qualsiasi dose può causare effetti negativi e per questo, l’assunzione di piombo deve essere ridotta al minimo nell'intera popolazione ed, infine, se non ritenga utile ed opportuno, anche in considerazione delle scelte effettuate a livello europeo e che saranno recepite nella legislazione nazionale, così come dell’elevata pericolosità del piombo, nonché della sua persistenza ed elevata tossicità per tutti gli organismi viventi, non solo estendere il divieto di utilizzo di munizioni contenenti piombo nella attività venatoria a tutte le aree umide, di qualsivoglia tipologia e ampiezza e senza eccezione alcuna, presenti sul territorio regionale, ma anche intraprendere i necessari atti formali che portino alla totale proibizione di avvalersi di munizionamento contenente piombo per tutta l’attività venatoria svolta ovunque sul territorio regionale.

 

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