Espandi Indice

Legislatura XI - Atto ispettivo ogg. n. 4382

Share
Oggetto:
Testo presentato:
4382 - Interpellanza in merito al ruolo del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza e all'opportunità di apportare modifiche all'attuale legge regionale n. 9/2005. A firma dei Consiglieri: Facci, Pompignoli, Delmonte, Rancan, Occhi, Pelloni, Marchetti Daniele, Stragliati, Bergamini, Rainieri, Bargi, Catellani, Liverani, Montevecchi

Testo:

INTERPELLANZA

 

I sottoscritti consiglieri

 

Premesso che

        Con legge 17 febbraio 2005, n° 9, la Regione Emilia-Romagna ha istituito il Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza[1], “al fine di assicurare la piena attuazione di tutti i diritti riconosciuti ai bambini ed alle bambine, ai ragazzi ed alle ragazze presenti sul territorio regionale” (art. 1).

        Di particolare importanza sono le disposizioni normative relative alle funzioni del Garante (art. 2), secondo le quali egli:

a) promuove la conoscenza e l'affermazione dei diritti individuali, sociali e politici dell'infanzia e dell'adolescenza assumendo ogni iniziativa finalizzata alla loro concreta realizzazione;

b) vigila sull'applicazione nel territorio regionale della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176  (Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989) e delle altre convenzioni internazionali ed europee e sull'applicazione e l'attuazione delle disposizioni normative statali e regionali di tutela dei soggetti in età evolutiva;

c) rappresenta i diritti e gli interessi dell'infanzia e dell'adolescenza presso tutte le sedi istituzionali regionali, secondo le modalità previste dalla presente legge;

d) segnala ai servizi sociali e all'Autorità giudiziaria situazioni che richiedono interventi immediati di ordine assistenziale o giudiziario;

e) esercita le proprie funzioni nei confronti di bambini e ragazzi, anche ospitati in ambienti esterni alle famiglie;

f) accoglie le segnalazioni provenienti da persone anche di minore età, dalle famiglie, dalle scuole, da associazioni ed enti, in ordine a casi di violazione dei diritti di cui alla lettera a), e fornisce informazioni sulle modalità di tutela e di esercizio di tali diritti;

g) segnala alle Amministrazioni i casi di violazione di diritti indicati alla lettera a), conseguenti a provvedimenti, atti, fatti, comportamenti ritardati, omessi, o comunque irregolarmente compiuti, di cui abbia avuto conoscenza da soggetti pubblici e privati, o da parte di persone singole, anche di minore età;

h) segnala alle competenti Amministrazioni pubbliche fattori di rischio o di danno derivanti a bambini e ragazzi a causa di situazioni ambientali carenti o inadeguate dal punto di vista igienico-sanitario, abitativo e urbanistico;

i) promuove, in collaborazione con gli Assessorati regionali competenti e con soggetti pubblici e privati, iniziative per la diffusione di una cultura dell'infanzia e dell'adolescenza che rispetti i diritti dei bambini e dei ragazzi;

l) esprime, su richiesta dei competenti organi regionali, provinciali e comunali, pareri, proposte e rilievi su progetti di legge, di regolamento e di atti amministrativi in ordine al possibile ed eventuale impatto su bambini e ragazzi;

n) collabora agli interventi di raccolta ed elaborazione di tutti i dati relativi alla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza in ambito regionale, come previsto dall'articolo 4, comma 3) della legge 23 dicembre 1997, n. 451  (Istituzione della Commissione parlamentare per l'infanzia e dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia);

o) cura la realizzazione di servizi di informazione destinati all'infanzia e all'adolescenza;

p) predispone una relazione annuale al Consiglio regionale sulla propria attività.

 

        Il successivo articolo 3 disciplina la tutela degli interessi diffusi, secondo il quale il Garante può:

a) segnalare alle competenti Amministrazioni pubbliche della regione e degli Enti territoriali fattori di rischio o di danno derivanti a bambini e ragazzi da attività, provvedimenti o condotte omissive svolte dalle Amministrazioni o da privati;

b) raccomandare l'adozione di specifici provvedimenti in caso di condotte omissive delle Amministrazioni competenti;

c) informare il Presidente del Consiglio regionale ed il Presidente della Giunta regionale circa la possibilità di esperire azioni in sede giudiziaria o amministrativa volte alla tutela dei diritti collettivi dell'infanzia;

d) intervenire nei procedimenti amministrativi, ai sensi dell'articolo 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241  (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), ove sussistano fattori di rischio o di danno per bambini e ragazzi;

e) prendere visione degli atti del procedimento e presentare memorie scritte e documenti ai sensi dell'articolo 10 della legge n. 241 del 1990.

 

        L’art. 4, invece, disciplina la “tutela degli interessi e dei diritti individuali”, e consente al Garante, al fine di tutelare gli interessi ed i diritti dei bambini e dei ragazzi presenti sul territorio regionale, di agire d'ufficio o su segnalazione.

        Il Garante ha pertanto la facoltà, in accordo, ove possibile, con le famiglie dei bambini e dei ragazzi, di:

a) segnalare alle competenti Amministrazioni pubbliche della regione o degli Enti territoriali casi di bambini e ragazzi in situazioni di rischio o di pregiudizio;

b) raccomandare alle Amministrazioni competenti l'adozione di interventi di aiuto e sostegno, nonché l'adozione, in caso di loro condotte omissive, di specifici provvedimenti;

c) promuovere, presso le Amministrazioni competenti, la modifica o la riforma di provvedimenti ritenuti pregiudizievoli per bambini e ragazzi;

d) richiamare le Amministrazioni competenti a prendere in considerazione come preminente il superiore interesse del fanciullo, ai sensi dell'articolo 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo, ratificata con legge n. 176 del 1991;

e) trasmettere, informandone il servizio sociale competente, al Giudice amministrativo, civile o penale, informazioni, eventualmente corredate da documenti, inerenti la condizione o gli interessi della persona di minore età.

 

Il Garante, per adempiere ai compiti previsti dal presente articolo, ha diritto di accesso a tutti gli atti delle pubbliche Amministrazioni non coperti da segreto, ai sensi della legge n. 241 del 1990  e di estrarne gratuitamente copia. Il Garante è comunque tenuto a rispettare le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196  (Codice in materia di protezione dei dati personali).

 

        Pertanto, sia per la tutela degli interessi diffusi, sia per quella degli interessi e dei diritti individuali, al Garante sono attribuite importanti facoltà e prerogative, tanto che può intervenire presso le Amministrazioni competenti in caso di situazioni pregiudizievoli per i minori, anche per raccomandare l’adozione di interventi di aiuto e sostegno nonché promuovere la modifica di provvedimenti ritenuti in qualche modo lesivi e può, ai sensi della lettera e) art. 4 comma 1, trasmettere informazioni eventualmente corredate da documenti inerenti la condizione o l’interesse del minore.

        All’Ufficio del Garante regionale spetta quindi il difficile compito di occuparsi di tutte le doglianze che provengono dalla parte di società più fragile e bisognosa di interventi seri, concreti ed efficaci, con la previsione della possibilità di intervento diretto o comunque di segnalazione alle Autorità preposte.

 

Considerato che

        nel corso dell’audizione del giorno 9 dicembre u.s., avanti la Commissione parlamentare d’inchiesta sul sistema degli affidi minorili, il Sostituto Procuratore presso la Procura della Repubblica di Reggio Emilia dr.ssa Valentina Salvi, in relazione ai fatti che hanno originato il processo penale c.d. “di Bibbiano”, ha dichiarato che alcune famiglie della val d’Enza si rivolsero anche al Garante regionale per l’infanzia, “che però “in buona fede” si limitò “a chiedere ulteriori notizie ai Servizi sociali. Ma essendo un sistema chiuso non si arrivò a nulla[2].

        con tutta evidenza, pertanto, la Garante regionale dr.ssa Garavini, pur messa a conoscenza delle problematiche da parte di alcune famiglie destinatarie dell’intervento dei Servizi sociali nel territorio di Bibbiano, non fu in grado di capire la gravità della situazione e, soprattutto, la fondatezza delle ragioni rappresentate dai familiari, tanto da rivolgersi direttamente agli stessi Servizi ai quali erano stati mossi gli addebiti.

        così facendo, il Garante regionale ha manifestato tutta la propria inadeguatezza al ruolo rivestito, e la mancanza di ogni autorità per assumere iniziative in autonomia ed in condizioni di effettiva terzietà, ponendo in serio dubbio l’utilità della propria figura istituzionale di tutela dei minori.

 

Considerato inoltre che 

        in un’altra circostanza nota agli scriventi, nell’anno 2018, i signori F.C. (padre) e D.L. (madre), si rivolgevano al Garante regionale (fascicolo 238/2018) per esporre una drammatica situazione di sua competenza, contraddistinta da un operato alquanto poco cristallino da parte dei Servizi sociali.

        L’ufficio del Garante, anziché intervenire e valutare se nel caso concreto fossero state approntate tutte le misure necessarie per la tutela della minore e della famiglia originaria, si limitava a prendere atto della presenza di un procedimento avanti l’Autorità giudiziaria minorile per sospensione della potestà genitoriale (procedimento avanti il Tribunale per i Minorenni – R.G. VG 914/2017), omettendo qualsiasi tipo di presa in carico del problema, e di vigilanza sulla corretta procedura applicata. In tal modo, tra le altre cose, non si avvedeva colpevolmente della mancata nomina, in favore della minore, del curatore speciale previsto obbligatoriamente a pena di nullità della procedura (cfr. Corte di Cass. Ord. 7196/2019[3]).

 

Rilevato quindi che

        questi gravi episodi verificatisi sono idonei a mettere in discussione l’effettiva adeguatezza ed utilità della figura del Garante regionale per l’infanzia e adolescenza, in quanto non in grado di garantire il rispetto delle finalità legislative, prima tra tutte quella di “assicurare la piena attuazione di tutti i diritti riconosciuti ai bambini ed alle bambine, ai ragazzi ed alle ragazze presenti sul territorio regionale” (art. 1, L.R. 9/2005, cit.).

        ne consegue come la figura del Garante, allo stato attuale, non abbia alcuna reale utilità, a meno che non intervengano adeguate modifiche legislative che gli possano attribuire l’assunzione di un ruolo, anche decisionale, del tutto terzo ed effettivamente indipendente dalle posizioni proprie degli altri soggetti istituzionali coinvolti, Servizi sociali in primis.

 

Tutto ciò premesso,

 

i sottoscritti Consiglieri regionali

 

interrogano

 

la Giunta regionale

 

per conoscere la propria opinione sul ruolo del Garante regionale dell’infanzia e adolescenza, ed in particolare:

 

a)      Come giudica quanto dichiarato dal PM dr.ssa Salvi circa il comportamento tenuto dalla dr.ssa Garavini in ordine ai fatti di Bibbiano;

b)      Se non ritenga che il ruolo del Garante regionale dell’infanzia, così come è previsto, sia del tutto inadeguato a rappresentare e preservare gli interessi dei minori, specie quelli più fragili e inseriti in contesti familiari maggiormente in difficoltà, anche economica;

c)      Se non ritenga quindi di dovere apportare modifiche legislative all’attuale legge regionale 9/2005, affinché il Garante sia messo nelle condizioni di potere intervenire adeguatamente ed autonomamente nelle situazioni potenzialmente critiche di cui il medesimo sia portato a conoscenza;

d)      Per quale motivo l’Assemblea legislativa non abbia mai esaminato e discusso le relazioni del Garante, annualmente, come previsto dall’art. 11 della L.R. 9/2005.

 


[1]https://demetra.regione.emilia-romagna.it/al/articolo?urn=er:assemblealegislativa:legge:2005;9&dl_t=text/xml&dl_a=y&dl_id=10&pr=idx,0;artic,1;articparziale,0&ev=1

[2] https://www.reggiosera.it/2021/12/angeli-e-demoni-la-salvi-famiglie-di-bibbiano-si-rivolsero-al-garante/284226/

[3] https://sentenze.laleggepertutti.it/sentenza/cassazione-civile-n-7196-del-13-03-2019

Espandi Indice