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Legislatura XI - Atto ispettivo ogg. n. 5167

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Oggetto:
Testo presentato:
5167 - Interpellanza per sapere se la Regione Emilia-Romagna intenda costituirsi parte civile in un procedimento penale per violazione di quanto disposto dal Tribunale dei Minorenni, attualmente in corso, e se i vertici della Ausl, in relazione ai medesimi fatti, abbiano adottato procedimenti disciplinari, anche in via cautelativa e provvisoria. A firma dei Consiglieri: Facci, Montevecchi

Testo:

INTERPELLANZA

 

I sottoscritti consiglieri

 

Premesso che

        La stampa locale (Resto del Carlino di Rimini)[1] ha recentemente dato la notizia dell’avvenuto rinvio a giudizio, da parte del Tribunale di Rimini,  nei confronti di due dirigenti dell’Ufficio minori dell’Ausl di Rimini, con l’accusa di avere violato la disposizione del Tribunale dei Minorenni, disponendo di loro iniziativa la totale interruzione dei rapporti tra la madre naturale ed i suoi due figli, che all’epoca avevano 2 e 4 anni.

        da informazioni personalmente assunte, il reato contestato è l’art. 388, comma 2, c.p. (elusione dell'esecuzione di un provvedimento del giudice civile, ovvero amministrativo o contabile, che concerna l'affidamento di minori o di altre persone incapaci), ed il procedimento penale reca il numero (…)(mod. 21)

        quanto accaduto, pur con la presunzione di innocenza (sino a giudizio definitivo) che deve assistere ogni persona imputata, ripropone drammaticamente quanto accaduto nel c.d. processo di Bibbiano (Tribunale di Reggio Emilia, proc. pen. n° 5226/18 RGNR), che ha visto già emesse alcune condanne e numerosi rinvii a giudizio, per essere stati violate – direttamente ed indirettamente - le norme a tutela dei diritti dei minori.

 

Considerato che

        Nel predetto procedimento penale di Reggio Emilia (n° 5226/18 N.R.) la Regione Emilia-Romagna ha provveduto a costituirsi parte civile, rappresentando il potenziale contrasto con gli obiettivi del sistema di tutela dei minori (nel contesto dei più ampi obiettivi di tutela della salute pubblica e delle politiche sociali), materia di primario interesse della Regione, e che vede configurato il suo assetto e i suoi obiettivi in ambito regionale, fin dall’adozione del proprio Statuto (L.R. 31.3.2005, n°13), e segnatamente nei seguenti articoli:

 

Art. 6

Politiche sociali

  1. La Regione tutela il benessere della persona e la sua autonomia formativa e culturale e, a tal fine, opera per:

a)        il rafforzamento di un sistema universalistico, accessibile ed equo di prevenzione, tutela della salute e sicurezza sociale che garantisca il pieno godimento dei diritti e dei servizi sociali e sanitari;

b)        la tutela, in ogni sua forma, della persona con disabilità, orientando a tal fine le politiche ed i servizi regionali;

c)         il superamento di ogni forma di disagio sociale e personale, operando per rimuoverne le cause;

d)        la garanzia del diritto allo studio all'interno del sistema nazionale di istruzione costituito dalle scuole statali e dalle scuole private paritarie e degli Enti locali, la promozione della conoscenza, dell'arricchimento culturale e della formazione professionale per tutto il corso della vita;

e)        la promozione e la diffusione di una cultura dell'infanzia e dell'adolescenza finalizzata al riconoscimento dei bambini e delle bambine come soggetti titolari di diritti, a partire dal diritto alla salute, alle relazioni sociali, allo studio, al gioco, allo sport;

f)          la valorizzazione della pratica sportiva per tutti al fine di promuovere la buona salute delle persone;

g)        la promozione e il sostegno della cultura, dell'arte e della musica, favorendo la conservazione dei beni culturali e paesaggistici.

 

Art. 9

Le formazioni sociali

1)      La Regione, nell'ambito delle funzioni legislativa, d'indirizzo, programmazione e controllo, in attuazione del principio di sussidiarietà previsto dall'articolo 118 della Costituzione, riconosce e valorizza:

a)        l'autonoma iniziativa delle persone, singole o associate, per lo svolgimento di attività di interesse generale e di rilevanza sociale, nel quadro dello sviluppo civile e socio-economico della Regione, assicurando il carattere universalistico del sistema di garanzie sociali;

b)        la funzione delle formazioni sociali attraverso le quali si esprime e si sviluppa la dignità della persona e, in questo quadro, lo specifico ruolo sociale proprio della famiglia, promuovendo le condizioni per il suo efficace svolgimento.

 

Art. 71

Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza

1)      La Regione istituisce il Garante per l'infanzia e l'adolescenza, con sede presso l'Assemblea legislativa, al fine di garantire la piena attuazione dei diritti e degli interessi sia individuali che collettivi dei minori.

2)      La legge regionale stabilisce il metodo di nomina, le funzioni e le modalità organizzative e funzionali, garantendone l'indipendenza ed il raccordo istituzionale con analoghi organismi nazionali ed internazionali.

 

        Inoltre, il contrasto risulta presente anche in relazione agli obiettivi perseguiti dalla Regione con la L.R. 28 luglio 2008, n. 14 (Norme in materia di politiche per le giovani generazioni)[2], il cui oggetto è espressamente indicato all’art. 1:

 

Art. 1

Oggetto della legge

1)      Con la presente legge la Regione riconosce i bambini, gli adolescenti e i giovani come soggetti di autonomi diritti e come risorsa fondamentale ed essenziale della comunità regionale. Persegue l'armonia tra le politiche relative alle varie età per assicurare a tutti risposte adeguate ai vari bisogni, in un'ottica di continuità e di coerenza.

2)      La Regione persegue il benessere e il pieno sviluppo dei bambini, degli adolescenti, dei giovani che vivono sul suo territorio e delle loro famiglie come condizione necessaria allo sviluppo sociale, culturale ed economico della società regionale.

 

Rilevato che

        Anche nel caso accaduto a Rimini, se i fatti contestati nel capo di imputazione saranno definitivamente accertati come accaduti, si verificherebbe un palese contrasto con gli obiettivi del sistema di tutela dei minori della Regione, circostanza che quindi legittima, fin d’ora, a seguito dell’avvenuto rinvio a giudizio, la costituzione di parte civile dell’Ente.

 

Ciò premesso, considerato e rilevato,

 

i sottoscritti consiglieri

 

CHIEDONO

 

        se la Regione Emilia-Romagna intenda costituirsi parte civile nel procedimento penale n° (…), Tribunale penale di Rimini, nei confronti di (…). e (…), imputate dei reati di cui agli artt. 61 n° 9, 110, 388 comma 2, c.p. e 595, comma 3, cp (la sola (...), e, nel caso negativo, di motivarne le ragioni;

        se quanto accaduto abbia determinato una verifica da parte dei vertici della Ausl regionale sul servizio di Tutela dei minori della Ausl di Rimini, e se siano stati adottati procedimenti disciplinari, anche in via cautelativa e provvisoria, e di motivarne le ragioni in caso negativo;

        se di quanto accaduto sia stato informato il Garante regionale per l’infanzia, nell’ambito delle proprie competenze e prerogative, e quali siano state le sue determinazioni in proposito;

        quale sia in generale il giudizio dell’amministrazione regionale su quanto accaduto.

 


[1] https://www.ilrestodelcarlino.it/rimini/cronaca/bimbi-tolti-alla-madre-dirigenti-ausl-a-giudizio-1.7604334

 

[2]https://demetra.regione.emilia-romagna.it/al/articolo?urn=er:assemblealegislativa:legge:2008;14&dl_t=text/xml&dl_a=y&dl_id=10&pr=idx,0;artic,1;articparziale,0&ev=1

 

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