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Legislatura XI - Progetto di legge (testo presentato)

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Oggetto n. 5177
Presentato in data: 11/05/2022
Progetto di legge d'iniziativa Consiglieri recante: "Disposizioni generali sull'eliminazione delle barriere architettoniche in ambito pubblico". (11 05 22) A firma dei Consiglieri: Pompignoli, Liverani, Catellani, Bergamini, Facci, Bargi, Marchetti Daniele, Rancan, Delmonte, Occhi, Rainieri, Pelloni, Stragliati, Montevecchi

Presentatori:

Pompignoli, Liverani, Catellani, Bergamini, Facci, Bargi, Marchetti Daniele, Rancan, Delmonte, Occhi, Rainieri, Pelloni, Stragliati, Montevecchi

Testo:

 

DISPOSIZIONI GENERALI SULL’ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN AMBITO PUBBLICO

 


RELAZIONE

 

Il presente progetto di legge è volto ad introdurre modifiche integrative alla legge regionale 08 agosto 2001, n. 24 (Disciplina generale dell’intervento pubblico nel settore abitativo) ed alla legge regionale 02 ottobre 1998, n. 30 (Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale) dirette, in particolare, ad estendere e rafforzare le misure previste in materia di eliminazione e superamento delle barriere architettoniche in ambito pubblico.

 

In particolare, la proposta prevede la costituzione, del Registro regionale telematico dei piani di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA).

 

I Piani per l'eliminazione delle barriere architettoniche (P.E.B.A.), previsti dall'art. 32 della Legge 41/86 e dall'art. 24, comma 9, della legge 104/92, dovrebbero rappresentare uno strumento di conoscenza delle situazioni di impedimento, rischio ed ostacolo per la fruibilità degli edifici e spazi pubblici.

 

I PEBA, infatti, sono specifici strumenti di gestione e pianificazione urbanistica resi obbligatori dalle normative vigenti e avrebbero dovuto essere adottati fin dal febbraio 1987 dagli enti pubblici statali, regionali e locali, in base alle rispettive competenze su edifici e spazi pubblici da adeguare, pena (per i piani di pertinenza dei Comuni e Provincie) la nomina di un commissario ad hoc da parte della Regione.

 

I PEBA, le relative disposizioni e sanzioni sono in larghissima parte non adottati e disapplicati, nonostante siano insostituibili strumenti ricognitivi, in funzione dell'obiettivo di garantire il diritto alla mobilità delle persone con disabilità.

 

Tale strumento consentirebbe alla Regione:

 

  1. di individuare le Amministrazioni Comunali adempienti da quelle inadempienti;

 

  1. di operare sulle Amministrazioni inadempienti affinché la Regione possa attivare gli strumenti sostitutivi previsti dalla legge;

 

  1. di operare a favore delle Amministrazioni adempienti canalizzando su di esse eventuali finanziamenti regionali o finanziamenti di altri enti, in quanto già sono pubblicamente noti ed approvati i tempi, i modi e gli importi delle azioni edilizie, urbanistiche ed amministrative da espletare per le finalità che si vogliono conseguire in materia di abbattimento delle barriere architettoniche.

 

Il titolo II vuole modificare la legge regionale 08 agosto 2001, n. 24 prevedendo l’emanazione di bandi ad hoc per l’assegnazione e per la ristrutturazione stessa di alloggi, di particolare tipologia e specificatamente individuati, destinati a particolari categorie di cittadini, con particolare riferimento ai nuclei familiari di cui facciano parte soggetti con gravi difficoltà motorie, sensoriali e/o psichiche certificate in modo da garantirne la fruibilità alle stesse condizioni degli altri inquilini e al fine di favorire la vita di relazione degli utenti.

 

Infine, il Titolo III è teso a modificare la legge regionale 02 ottobre 1998, n. 30 (Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale) introducendo il concetto di barriera localizzativa e, all’uopo, per adeguare i servizi di trasporto pubblico locale, onde consentirne l'utilizzo anche da parte delle persone con disabilità, privilegiando gli interventi tesi a:

 

a)      facilitare la fruibilità dei mezzi di trasporto pubblico locale, su gomma, ferro, nonché i mezzi di navigazione inerenti ai trasporti di competenza regionale;

 

b)      facilitare l’accesso alle strutture e gli impianti fissi connessi all’esercizio dei trasporti pubblici di persone di competenza regionale;

 

c)      consentire un’agevole fruibilità da parte di utenti con difficoltà all’udito e della vista, attraverso la messa in opera di segnali ottici, acustici e tattili da utilizzare negli ambienti di cui alle lettere precedenti, nonché all’interno dei mezzi di trasporto.

 

Ai fini di consentire l’accesso e l’uso dei mezzi di trasporto alle persone con disabilità, sono concessi contributi alle aziende concessionarie di servizi di trasporto pubblico locale.

 

 


Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1

Finalità

 

1. La Regione Emilia - Romagna promuove iniziative ed interventi atti a garantire la fruibilità degli edifici pubblici, degli spazi aperti al pubblico, quale condizione essenziale per favorire la vita di relazione e la partecipazione sociale da parte di tutti i cittadini, indipendentemente dall’età, dal sesso, dalle caratteristiche anatomiche, fisiologiche e senso-percettive, nonché dalle variazioni temporanee e permanenti delle stesse.

 

Art. 2

Obiettivi

 

1. Obiettivo della presente Legge è l’adeguamento dell’ambiente costruito al fine di garantire l’assenza di limiti all’esercizio dell’attività autonoma dei cittadini, in funzione delle esigenze individuali e delle loro variazioni permanenti o temporanee.

 

Art. 3

Definizioni

 

1. Ai fini della presente legge si applicano le definizioni di “persona con disabilità” e di “barriere architettoniche” recate rispettivamente dall’articolo 1 della “Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità”, ratificata ai sensi dalla legge n. 18 del 2009, e dall’art. 1, comma 2, del D.P.R. n. 503 del 1996 “Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici”.

 

2. Ai fini della presente legge si intende per:

 

a) fruibilità: la possibilità, per le persone, di poter utilizzare con pieno godimento spazi aperti, spazi costruiti, arredi, servizi informativi, attrezzature e svolgere attività in sicurezza ed in autonomia;

 

b) barriere localizzative: ogni ostacolo o impedimento della percezione connessi alla posizione, alla forma o al colore di strutture architettoniche e dei mezzi di trasporto, tali da ostacolare o limitare la vita di relazione delle persone affette da difficoltà motoria, sensoriale e/o psichica, di natura permanente o temporanea dipendente da qualsiasi causa.

 

Art. 4

Beneficiari

 

1. Possono beneficiare delle agevolazioni previste dalla presente legge:

 

a) gli enti pubblici;

 

b) le aziende concessionarie di servizi di trasporto pubblico locale;

 

c) gli enti gestori di alloggi residenziali pubblici;

 

Art. 5

Campo di applicazione

 

1. Le norme della presente Legge si applicano a tutti gli edifici, gli ambienti e le strutture, anche di carattere temporaneo, di proprietà pubblica, che prevedano il passaggio o la permanenza di persone.

 

2. In particolare, la disciplina normativa riguarda:

 

a) gli edifici e i locali di proprietà pubblica;

 

b) gli edifici ad uso residenziale pubblico;

 

c) le aree ed i percorsi pedonali urbani;

 

d) i parcheggi;

 

e) i mezzi di trasporto pubblico locale, su gomma, ferro, nonché i mezzi di navigazione inerenti ai trasporti di competenza regionale;

 

f) le strutture e gli impianti fissi connessi all’esercizio dei trasporti pubblici di persone di competenza regionale;

 

g) le strutture e gli impianti di servizio di uso pubblico;

 

h) i segnali ottici, acustici e tattili da utilizzare negli ambienti di cui alle lettere precedenti;

 

i) segnaletica orizzontale e verticale negli ambienti di cui alle lettere precedenti.

 

Art. 6

Piani per l'eliminazione delle barriere architettoniche - P.E.B.A.

 

1. La Regione, nel rispetto dei principi generali desumibili dalla legislazione statale vigente in materia, detta disposizioni per la redazione e la revisione dei piani di eliminazione delle barriere architettoniche di cui all'articolo 32, comma 21, della legge n. 41/1986 e all'articolo 24, comma 9, della legge n. 104/1992.

 

2. I piani di cui al comma 1 sono approvati dai Comuni, Unioni di Comuni e dalle Province entro 180 giorni dall’approvazione della presente legge e sono aggiornati annualmente con la previsione degli interventi prioritari finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche e localizzative per le strutture e costruzioni di rispettiva competenza.

 

Art. 7

Attuazione dei Piani per l'eliminazione delle barriere architettoniche - P.E.B.A.

 

1. Per l'attuazione dei piani di cui all'articolo 6, i Comuni riservano alla realizzazione di interventi per l'eliminazione delle barriere architettoniche almeno il dieci per cento dei proventi annuali derivanti dal contributo di costruzione di cui alla L.R. 15/2013 e dal DPR n. 380/2001 e successive modificazioni e dalle sanzioni in materia edilizia, paesaggistica ed urbanistica. La percentuale è ridotta al cinque per cento nel caso di comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

 

2. I comuni sono tenuti a trasmettere alla Giunta regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, la rendicontazione relativa agli adempimenti di cui al comma 1.

 

3. La Regione, per le finalità di cui all’articolo 1, interviene con bandi annuali concedendo:

 

a) l’assegnazione di contributi per la redazione o revisione dei piani comunali di eliminazione delle barriere architettoniche di cui all'articolo 6;

 

b) il sostegno finanziario alla realizzazione di opere direttamente finalizzate alla fruibilità degli edifici e spazi pubblici, ivi compresi gli edifici di edilizia residenziale pubblica, attraverso la concessione di contributi;

 

c) la promozione di corsi di formazione e aggiornamento di tecnici edili, in materia di eliminazione delle barriere architettoniche, anche in collaborazione con gli ordini professionali.

 

d) la promozione di attività di sensibilizzazione ed informazione mirate alla rimozione degli ostacoli di ordine culturale che impediscono la integrazione sociale delle persone con disabilità.

 

4. La Giunta regionale, con propri atti deliberativi, sentita la compente Commissione Assembleare, disciplina le modalità di attuazione del presente articolo con riferimento alle modalità di concessione, rendicontazione, monitoraggio e revoca dei contributi assegnati.

 

Art. 8

Censimento degli immobili e degli edifici pubblici

 

1. La Regione promuove il censimento degli immobili ed edifici pubblici che necessitano di interventi per l’abolizione delle barriere architettoniche.

 

2. Il censimento di cui al comma precedente è delegato ai Comuni, sulla base delle modalità di rilevazione approvate dalla Giunta Regionale, sentita la competente Commissione Assembleare, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente Legge.

 

3. Il censimento, oltre alle proprietà del Comune, riguarda gli immobili di proprietà della Regione, delle Province e di altri enti locali, ivi compresi gli enti gestori di edilizia residenziale pubblica.

 

4. Ai fini del censimento degli immobili di proprietà dello Stato e delle Amministrazioni autonome, la Regione promuove le necessarie intese con gli enti proprietari degli immobili stessi.

 

5. I dati del censimento sono utilizzabili ai fini della programmazione degli interventi regionali e degli enti locali, nell’ambito delle rispettive competenze, nonché per l’esercizio delle funzioni di cui all’art. 32, ventunesimo e ventiduesimo comma, della Legge 28 febbraio 1986, n. 41.

 

Art. 9

Progetti speciali

 

1. La Regione promuove, anche con il concorso finanziario di altri enti pubblici e privati, sentite le associazioni dei disabili, la realizzazione di progetti speciali finalizzati a creare modelli di riferimento per soluzioni di fruibilità da parte delle persone con disabilità relative ad edifici e spazi pubblici.

 

2. La Giunta regionale, assunto il parere della competente Commissione Assembleare, sceglie i progetti da realizzare e determina l'entità del contributo da concedere, avuto riguardo alla rilevanza del progetto in relazione alle finalità di cui al comma 1.

 

Art. 10

Registro regionale telematico dei piani di eliminazione delle barriere arichiettoniche – P.E.B.A.

 

1. È istituito, a cura della Regione, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, il registro regionale telematico dei piani di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA), al fine di monitorarne e promuoverne l’adozione da parte dei comuni, delle province e della Città metropolitana di Bologna, ai sensi dell’articolo 32, comma 21, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, relativo ai piani di eliminazione delle barriere architettoniche, e dell’articolo 24, comma 9, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).

 

2. Nel registro, per ciascuna amministrazione, è indicato: l’atto amministrativo di adozione del piano, il cronoprogramma degli interventi, la data di aggiornamento, l’ammontare di risorse stanziate. In caso di omessa adozione del piano è riportata: la messa in mora da parte dell’amministrazione regionale e, ove presente, l’atto di nomina del commissario ad acta.

 

3. La Giunta regionale trasmette, con cadenza annuale, alla commissione consiliare competente in materia e pubblica sul sito istituzionale una relazione con l’elenco delle amministrazioni inadempienti, le attività di competenza regionale poste in essere e l’eventuale esercizio dei poteri sostitutivi. Il primo rapporto è trasmesso entro 90 giorni dall’approvazione della presente legge.

 

4. La Regione assicura la verifica e il controllo da parte dei cittadini in merito all’adozione e all’aggiornamento dei PEBA e a tal fine pubblica sul proprio sito istituzionale il registro di cui al comma 1.

 

5. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente in materia, predispone, entro 180 giorni dall’approvazione della presente legge, le linee guida per la corretta applicazione dei PEBA vigenti per gli enti locali nel caso in cui non abbiano proceduto ad approvare strumenti propri, fermi restando i vincoli di legge relativamente alla loro adozione di cui all’articolo 32, commi da 20 a 25 della L. 41/1986. Al concetto di barriera architettonica la Regione integra quello di barriera localizzativa.

 

Art. 11

Clausola valutativa

 

1. L’Assemblea Legislativa valuta l’attuazione e i risultati degli interventi di progressiva eliminazione delle barriere architettoniche e localizzative disciplinati dalla presente legge. A tal fine, la Giunta regionale trasmette alla competente Commissione assembleare una relazione biennale che documenta e descrive:

 

a) analisi dello stato di conformità alle disposizioni della presente legge degli edifici, aree, strutture e mezzi di trasporto nell'ambito delle politiche abitative e del trasporto pubblico di competenza regionale;

 

b) gli interventi realizzati in attuazione della presente legge e i risultati raggiunti, anche rispetto agli obiettivi prefissati;

 

c) le risorse impiegate, i contributi erogati, i soggetti coinvolti e i beneficiari raggiunti;

 

d) il grado di implementazione raggiunto dai Piani di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA) presenti nel Registro regionale;

 

e) le eventuali criticità riscontrate nell’attuazione della legge.

 

2. I soggetti pubblici coinvolti nell'attuazione della presente legge sono tenuti a fornire alla Regione le informazioni necessarie per la redazione della relazione di cui al comma 1.

 

3. La Giunta regionale rende accessibili i dati e le informazioni raccolte per le attività valutative previste dalla presente legge. L’Assemblea legislativa rende pubblica la relazione unitamente agli eventuali documenti che ne concludono l’esame.

 

TITOLO II:

INTERVENTO PUBBLICO NEL SETTORE ABITATIVO

Modifiche alla legge regionale 08 agosto 2001, n. 24 (Disciplina generale dell’intervento pubblico nel settore abitativo)

 

Art. 12

Modifiche all’art. 25 della L.R. 24/2001

 

1. All’art. 25, legge regionale 08 agosto 2001, n. 24 (Disciplina generale dell’intervento pubblico nel settore abitativo) sono aggiunti i seguenti commi:

 

a) 10 bis. È facoltà dei Comuni, in deroga a quanto stabilito dal comma 1, emanare bandi speciali o prevedere apposita graduatoria per l’assegnazione di alloggi, destinati a particolari categorie di cittadini, con riferimento ai nuclei familiari di cui facciano parte soggetti con gravi difficoltà motorie, sensoriali e/o psichiche certificate, nel limite del 20% degli alloggi disponibili da attribuire;

 

b) 10 ter: Gli alloggi situati ai piani terreni vengono assegnati, ai sensi dell’art. 27 della L. 30 marzo 1971 n. 118, propritariamente alle persone con disabilità certificata o che hanno difficoltà di deambulazione certificata.

 

c) 12 bis. L’Ente gestore, su richiesta dell’assegnatario, provvede a proprie spese alle modifiche dell’alloggio per rispondere alle esigenze dell’assegnatario stesso, o di componente del suo nucleo familiare, affetto da gravi difficoltà motorie, sensoriali e/o psichiche certificate, in modo da garantirne la fruibilità alle stesse condizioni degli altri inquilini e al fine di favorire la vita di relazione degli utenti.

 

d) 12 ter. In caso di impossibilità di modifiche che rispondano alle necessità del richiedente, gli Enti gestori assumono iniziative dirette a favorire lo scambio con altro alloggio, anche occupato, ma più facilmente ristrutturabile, o concedere l’assegnazione di un nuovo alloggio idoneo.

 

Art. 13

Modifiche all’art. 17 della L.R. 24/2001

 

1. All’articolo 17, comma 1, della legge regionale 08 agosto 2001, n. 24 (Disciplina generale dell’intervento pubblico nel settore abitativo), dopo la lettera e) è integrata la seguente lettera:

 

“f) i dati relativi ai bisogni di ristrutturazione degli alloggi ai fini dell’abolizione delle barriere architettoniche.”

 

Art. 14

Modifiche all’art. 18 della L.R. 24/2001

 

1. All’articolo 18, della legge regionale 08 agosto 2001, n. 24 (Disciplina generale dell’intervento pubblico nel settore abitativo), dopo il comma 4, sono integrati i seguenti commi:

 

“5. Nel caso di ristrutturazione edilizia e di restauro o risanamento conservativo di alloggi di edilizia residenziale pubblica, l’ente gestore provvede a realizzare una quota non inferiore ad 1 alloggio ogni 40 o frazione di 40 con caratteristiche idonee all’utilizzo da parte di soggetti con gravi difficoltà motorie, sensoriali e/o psichiche certificate.

 

6. Gli alloggi di cui al comma precedente dovranno essere variamente distribuiti all’interno degli immobili, in modo da garantirne la fruibilità alle stesse condizioni degli altri inquilini e al fine di favorire la vita di relazione degli utenti.”

 

TITOLO III: TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

Modifiche alla legge regionale 02 ottobre 1998, n. 30 (Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale)

 

Art. 15

Modifiche all’art. 29 della L.R. 30/1998

 

1. All’art. 29, comma 3, lett. d), della legge regionale 02 ottobre 1998, n. 30 (Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale), le parole “dei portatori di handicap” sono sostituite dalle parole “delle persone con disabilità”.

 

Art. 16

Modifiche all’art. 30 della L.R. 30/1998

 

1. All’art. 30, comma 1, lett. g), della legge regionale 02 ottobre 1998, n. 30 (Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale), le parole “per i portatori di handicap” sono sostituite dalle parole “per le persone con disabilità”.

 

Art. 17

Modifiche all’art. 30 della L.R. 30/1998

 

1. Dopo l’art. 30 della della legge regionale 02 ottobre 1998, n. 30 (Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale), è integrato il seguente articolo:

 

“Art. 30 bis

Accessibilità ai servizi di trasporto

 

1. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, stabilisce le modalità ed i criteri per l'adeguamento dei servizi di trasporto pubblico locale, onde consentirne l'utilizzo anche da parte delle persone con disabilità, privilegiando gli interventi tesi a:

 

a) facilitare la fruibilità dei mezzi di trasporto pubblico locale, su gomma, ferro, nonché i mezzi di navigazione inerenti ai trasporti di competenza regionale;

 

b) facilitare l’accesso alle strutture e gli impianti fissi connessi all’esercizio dei trasporti pubblici di persone di competenza regionale;

 

c) consentire un’agevole fruibilità da parte di utenti con difficoltà all’udito e della vista attraverso la messa in opera di segnali ottici, acustici e tattili da utilizzare negli ambienti di cui alle lettere precedenti, nonché all’interno dei mezzi di trasporto.

 

2. Ai fini di consentire l’accesso e l’uso dei mezzi di trasporto alle persone con disabilità, sono concessi contributi alle aziende concessionarie di servizi di trasporto pubblico locale.”

 

Art. 18

Abrogazione

 

1. All’art. 56 della L.R. 8 agosto 2001, n. 24 (Disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore abitativa), i commi 3 bis e 3 ter sono abrogati.

 

Art. 19

Norma finanziaria

 

1. La Regione fa fronte agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge con lo stanziamento di euro 5.000.000 mediante l'istituzione nella parte di spesa del bilancio di previsione regionale di appositi capitoli nell'ambito di missioni e programmi specifici. La copertura è assicurata dai fondi a tale scopo accantonati nell’ambito del fondo speciale, di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti - Programma 3 Altri fondi “Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione” del bilancio di previsione 2022-2024.

 

2. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle relative variazioni di bilancio che si rendessero necessarie.

 

3. Per gli esercizi successivi, la Regione provvede al finanziamento degli interventi di cui alla presente legge nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

 


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