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Legislatura XI - Progetto di legge (testo presentato)

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Oggetto n. 5399
Presentato in data: 06/07/2022
Progetto di legge di iniziativa Consiglieri recante: "Contrasto e mitigazione dei cambiamenti climatici e strategie regionali di adattamento". (06 07 22) A firma della Consigliera: Piccinini

Presentatori:

Piccinini

Testo:

 

CONTRASTO E MITIGAZIONE DEI CAMBIAMENTI CLIMATICI E STRATEGIE REGIONALI DI ADATTAMENTO

 


RELAZIONE

 

L’estate 2022 sta drammaticamente dimostrando la severità dell’impatto che i cambiamenti climatici in corso determinano sulle nostre comunità, sull’economia e sul territorio,  manifestandosi sia con la lunga e pesante siccità che interessa il nostro Paese e in particolare il bacino padano, sia con eventi  assolutamente inimmaginabili quali quelli, uscendo dalla nostra regione, intervenuti nel più vasto ghiacciaio delle Dolomiti, con l'imponente distacco di un enorme saracco dalla Marmolada che ha causato numerose vittime.

Al centro dell’Agenda delle Istituzioni pubbliche e delle Organizzazioni internazionali si è progressivamente imposta la consapevolezza di dovere fornire risposte ferme, coerenti, integrate e tempestive all’emergenza climatica e ambientale in corso, come testimoniato dalla Risoluzione A/RES/70/1, approvata dall’Assemblea Generale dell’ONU il 25 settembre 2015 (Agenda 2030).

Si pone ovviamente l’esigenza di tradurre l'agenda politica in scelte strategiche, strumenti di programmazione e soluzioni organizzative.

E a queste esigenze intende dare risposta il presente progetto di legge incentrato sulla definizione di una strategia integrata di mitigazione e adattamento per i cambiamenti climatici della Regione Emilia-Romagna.

Il progetto di legge è declinato in sei articoli.

L’articolo 1 si prefigge di ridurre e mitigare i danni conseguenti ai cambiamenti climatici e di sviluppare strategie volte all’adattamento ambientale delle nostre comunità. In coerenza con questa finalità e con l’Agenda 20230 dell’ONU, la Regione adotta politiche e misure volte agli obiettivi della progressiva riduzione delle emissioni climalteranti almeno del 55% entro il 2030 e del raggiungimento della neutralità climatica nel 2050.

L’articolo 2 interviene sul sistema di programmazione regionale costituito, in questa logica, sia dalla “Strategia integrata di mitigazione e adattamento per i cambiamenti climatici della Regione Emilia-Romagna” oggetto dell’articolo 3 sia, come priorità trasversale,  dalla programmazione regionale, individuando azioni e specifiche per anticipare l’azzeramento delle emissioni climalteranti rispetto alle attuali previsioni assicurando, attraverso specifiche metodologie di valutazione, il rispetto della corrispondenza al principio DNSH, di cui agli articoli 3 e 17 del Regolamento (UE 2020/852) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020.

L’articolo 3 è incentrato sulla “Strategia di mitigazione e adattamento per i cambiamenti climatici della Regione Emilia-Romagna”, elaborato dalla Giunta con cadenza triennale e trasmesso all’Assemblea legislativa per il suo esame. La Strategia definisce il quadro previsionale degli scenari a breve, medio e lungo termine e contiene le misure per l’adattamento e il contenimento del rischio relativamente ai cambiamenti climatici, individua gli obiettivi strategici, i criteri e le priorità d'intervento, le specifiche azioni da porre in essere e le risorse finanziarie necessarie per la sua attuazione. La centralità della Strategia nell’ambito delle politiche regionali è confermata dalla necessità di coordinarla con gli strumenti di programmazione e pianificazione di competenza regionale previsti dalle normative vigenti.

L’articolo 4 è relativo agli Strumenti organizzativi, monitoraggio, analisi e partecipazione sui cambiamenti climatici. Rientra in questo ambito l’istituzione presso ARPAE dell’Osservatorio dei cambiamenti climatici, con funzioni di ricognizione e documentazione dei cambiamenti climatici in atto, di elaborazione degli scenari climatici futuri e dei relativi impatti, di analisi di scenario delle specifiche opzioni di intervento per i piani regionali integrati di settore.

L’articolo intende inoltre assegnare rango legislativo all’istituzione del Forum regionale sui cambiamenti climatici, come sede di confronto permanente e di coordinamento delle politiche di mitigazione e adattamento a livello locale, costituito da Enti Locali organizzazioni imprenditoriali, organizzazioni sindacali e associazioni ambientaliste, Università, enti di ricerca e di formazione.

La valutazione è al centro dell’articolo 5, prevedendo una relazione annuale sullo stato d’attuazione della legge, sulle misure e gli interventi individuati e realizzati attraverso la “Strategia integrata” dell’articolo 2, sull’attività dell’Osservatorio e del Forum dell’articolo 4 e sulle misure attivate.

L'articolo 6 è dedicato alle norme finanziarie.

 


Art. 1

Emergenza climatica ambientale. Riduzione delle emissioni climalteranti e raggiungimento della neutralità climatica

 

1. La Regione, in coerenza con la Risoluzione A/RES/70/1, approvata dall’Assemblea Generale dell’ONU il 25 settembre 2015 che definisce obiettivi di sviluppo sostenibile, fra loro interconnessi, al fine della costruzione di un futuro migliore e più sostenibile per tutti (Agenda 2030), assume piena e responsabile consapevolezza dell’emergenza climatica e ambientale in corso, riconoscendo la necessità e l’urgenza di tradurla in scelte strategiche, strumenti di programmazione e soluzioni organizzative.

 

2. La Regione persegue la finalità di ridurre e mitigare i danni conseguenti ai cambiamenti climatici e di sviluppare strategie volte all’adattamento ambientale delle nostre comunità e, in coerenza con gli indirizzi europei e nazionali, adotta politiche e misure volte agli obiettivi della progressiva riduzione delle emissioni climalteranti almeno del 55% entro il 2030 e del raggiungimento della neutralità climatica nel 2050.

 

Art. 2

Programmazione regionale

 

1. Gli obiettivi dell’articolo 1 si traducono nella “Strategia integrata di mitigazione e adattamento per i cambiamenti climatici della Regione Emilia-Romagna” dell’articolo 3 e costituiscono una priorità trasversale della programmazione regionale delle politiche economiche e degli accordi e, conseguentemente, tutti gli atti di programmazione regionale:

 

a) assicurano, attraverso specifiche metodologie di valutazione, il rispetto della corrispondenza al principio DNSH, di cui agli articoli 3 e 17 del Regolamento (UE 2020/852) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088, e

 

b) indicano le misure previste per perseguire gli obiettivi del comma 1, individuando altresì, laddove possibile, azioni e specifiche per anticipare l’azzeramento delle emissioni climalteranti rispetto alle attuali previsioni.

 

Art. 3

Strategia di mitigazione e adattamento per i cambiamenti climatici della Regione Emilia-Romagna

 

1. La Giunta regionale elabora con cadenza triennale la “Strategia integrata di mitigazione e adattamento per i cambiamenti climatici della Regione Emilia-Romagna”, di seguito indicata anche come “Strategia integrata” e lo trasmette all’Assemblea legislativa ai fini del suo esame e dell’approvazione.

 

2. La “Strategia integrata” definisce il quadro previsionale degli scenari a breve, medio e lungo termine e contiene le misure per l’adattamento e il contenimento del rischio relativamente ai cambiamenti climatici, individua gli obiettivi strategici, i criteri e le priorità d'intervento, le specifiche azioni da porre in essere e le risorse finanziarie necessarie per la sua attuazione. La “Strategia integrata” interviene in particolare su:

 

a) assetto idrogeologico;

 

b) ridefinizione e monitoraggio del rischio idraulico, misure volte alla tutela e la preservazione delle risorse idriche utili all’approvvigionamento per il consumo umano anche in casi di siccità estrema;

 

c) adeguamento del sistema di concessioni per la derivazione e la captazione dei fiumi mantenendo il deflusso minimo vitale delle acque superficiali;

 

d) misure per l’adeguamento della pianificazione della protezione civile regionale;

 

e) politiche della salute, valutazione degli impatti epidemiologici, prevenzione, promozione di presidi sanitari per fronteggiare ondate di calore e crisi climatiche;

 

f) monitoraggio e valutazione dell’impatto nel sistema dei trasporti;

 

g) pianificazione territoriale, urbanistica e paesaggistica;

 

h) infrastrutture verdi e forestazione urbana, protezione della variabilità genetica e delle aree di rifugio, analisi dell’aggravamento dei fattori di rischio incendi e misure relative alla prevenzione e riduzione dello stesso;

 

i) pianificazione e adeguamento del settore agricolo;

 

j) promozione e incentivazione della capacità di adeguamento dei processi industriali e produttivi alla riduzione della disponibilità delle risorse idriche ed al possibile aumento dei costi energetici;

 

k) valutazione degli impatti sull’offerta turistica e adeguamento dei piani di settore con diversificazione e riconversione delle attività;

 

l) biodiversità, migliore gestione delle aree protette e valutazione dell’impatto sulle aree umide e quelle lacustri, revisione delle specie cacciabili eliminando quelle maggiormente sotto stress e contenimento delle specie alloctone;

 

m) monitoraggio sulle specie aliene e sulla perdita della biodiversità fornendo un’analisi degli impatti e delle risposte degli ecosistemi ai trend dei cambiamenti climatici in corso.

 

3. La “Strategia integrata” può prevedere la realizzazione di studi epidemiologici circa gli impatti e le azioni di contrasto e mitigazione del rischio legati ai cambiamenti climatici.

 

4. La “Strategia integrata” è coordinata con gli strumenti di programmazione e pianificazione di competenza regionale previsti dalle normative vigenti.

 

Art. 4

Strumenti organizzativi, monitoraggio, analisi e partecipazione sui cambiamenti climatici

 

1. La Giunta regionale assicura attraverso le proprie strutture ordinarie e speciali le funzioni di coordinamento in materia di transizione ecologica e azioni per il clima e di elaborazione delle strategie regionali volte alla transizione ecologica e al contrasto ai cambiamenti climatici.

 

2. Al fine di supportare l’esercizio delle funzioni del comma 4 è istituito presso ARPAE l’Osservatorio dei cambiamenti climatici che svolge attività di ricognizione e documentazione dei cambiamenti climatici in atto, di elaborazione degli scenari climatici futuri e dei relativi impatti, di analisi di scenario delle specifiche opzioni di intervento per i piani regionali integrati di settore.

 

3. La Regione istituisce il Forum regionale sui cambiamenti climatici, come sede di confronto permanente e di coordinamento delle politiche di mitigazione e adattamento a livello locale, costituito da Enti Locali organizzazioni imprenditoriali, organizzazioni sindacali e associazioni ambientaliste, Università, enti di ricerca e di formazione. Il Forum può svolgere azioni di informazione per la cittadinanza sulle tematiche dell’adattamento e della mitigazione.

 

4. La Giunta regionale definisce con proprio atto il regolamento di funzionamento del Forum.

 

Art. 5

Valutazione

 

1. La Giunta regionale presenta alle competenti Commissioni assembleari una relazione annuale sullo stato d’attuazione della presente legge, sulle misure e gli interventi individuati e realizzati attraverso la “Strategia integrata” dell’articolo 2, sull’attività dell’Osservatorio e del Forum dell’articolo 4 e sulle misure attivate.

 

Art. 6

Norma finanziaria

 

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, per gli esercizi 2022 e 2023, la Regione fa fronte mediante l'istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di appositi capitoli, nell'ambito di missioni e programmi specifici, la cui copertura è assicurata dai fondi a tale scopo specifico accantonati nell'ambito del fondo speciale, di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti - Programma 3 Altri fondi – Titolo I spese correnti - del bilancio di previsione 2022-2024. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendono necessarie.

 

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge possono concorrere altresì le risorse dei fondi strutturali europei assegnati alla Regione Emilia-Romagna.

 

3. Per gli esercizi successivi al 2023, la Regione provvede al finanziamento degli interventi di cui alla presente legge nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

 

 

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