Espandi Indice

Legislatura XI - Atto ispettivo ogg. n. 5810

Share
Oggetto:
Testo presentato:
5810 - Interpellanza relativa alle misure da adottare per giungere al riconoscimento giuridico dei c.d. "santuari per gli animali", valorizzandone, le caratteristiche educative e culturali nonché l'assenza di lucro, la conduzione volontaria e l'utilità sociale. A firma della Consigliera: Gibertoni

Testo:

Interpellanza a risposta orale in Aula

 

Visti

 

        l’art. 9 della Costituzione che prevede: “La Repubblica … tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali”;

        la legge regionale 17 febbraio 2005, n. 5 recante “Norme a tutela del benessere animale”, in particolare l’art. 1, comma 1 che prevede: “La Regione Emilia-Romagna, nell’esercizio delle proprie competenze, spettanti ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione, in materia di tutela della salute umana ed animale ed in attuazione dell'Accordo 6 febbraio 2003 (Accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy) e alla luce della legge 20 luglio 2004, n. 189 (Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate), interviene a disciplinare le modalità di corretta convivenza tra le persone e gli animali, nel rispetto delle esigenze sanitarie, ambientali e di benessere degli animali” e che, in generale, individua responsabilità e doveri di ciascun soggetto detentore di un animale che è, a tutti gli effetti, ritenuto responsabile della sua salute e del suo benessere;

        la Dichiarazione universale dei diritti dell’animale, proclamata presso l’Unesco il 27 gennaio 1978 e il Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea - Trattato di Lisbona, firmato il 13 dicembre 2007 ed entrato in vigore il 1° gennaio 2009, che sanciscono il principio della tutela degli animali e che riconoscono gli animali quali esseri senzienti;

        la legge del 14 agosto 1991, n. 281, recante “Legge quadro in materia di animali d’affezione e prevenzione del randagismo” e s.m.i. e la legge n. 120 del 29 luglio 2010 che tutelano a diverso titolo gli animali d’affezione ed obbligano al soccorso di quelli feriti;

        l’Accordo Stato-Regioni, del 6 febbraio 2003, in materia di benessere degli animali da compagnia e pet therapy;

        il Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione del 17 dicembre 2019 che integra il Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate, in particolare, l’art. 13, comma 2;

        l’atto di sindacato ispettivo oggetto n. 837 recante “Interpellanza sull’eventuale riconoscimento giuridico dei cosiddetti santuari degli animali. A firma della Consigliera: Gibertoni” e la relativa illustrazione da parte dell’interpellante e la risposta in Aula, nella seduta pomeridiana del 29 luglio 2020, da parte del Sottosegretario alla Presidenza della Giunta regionale della Regione Emilia-Romagna, in cui da parte dell’interpellante si chiedeva “se non si possa cominciare ad avviare anche in forma sperimentale un censimento innanzitutto per conoscere il quadro della situazione in Emilia-Romagna rispetto ai rifugi per animali, poi nel rispetto dei convincimenti personali di molti cittadini della nostra comunità regionale avviare un percorso che possa, anche nelle sedi di confronto con il Governo, portare a un riconoscimento giuridico proprio i cosiddetti “santuari degli animali”, individuandone le caratteristiche principali, che sono l’assenza di lucro, conduzione volontaria e utilità sociale, acché possano magari in futuro portare questi centri a essere sgravati da costi impropri e anche da una impossibilità di conoscerli secondo quelli che sono i loro veri obiettivi, secondo me particolarmente importanti dal punto di vista socioculturale” e da parte del Sottosegretario alla Presidenza della Giunta si rispondeva, tra l’altro, che: “La collaborazione di volontari e associazioni che si rendono disponibili ad accogliere animali maltrattati o abbandonati è sempre apprezzabile, in particolare lo è quando permette un’adeguata sistemazione a specie di animali diverse da quelle d’affezione, che sono di più difficile gestione. Questa forma di collaborazione è un importante servizio reso alla collettività e si valuta, pertanto, positivamente il prospettato percorso che porti ad un riconoscimento giuridico dei cosiddetti santuari nell’ambito di un pubblico servizio, partendo proprio da una rilevazione conoscitiva di queste strutture”;

        l’atto di sindacato ispettivo oggetto n. 1304 recante “Interrogazione a risposta scritta circa i santuari-rifugi per animali. A firma della Consigliera: Gibertoni” del 10 agosto 2020 e la relativa risposta del 23 novembre 2020, da parte dell’assessore regionale alle Politiche per la salute;

        l’atto di sindacato ispettivo oggetto n. 2780 recante “Interrogazione a risposta scritta in merito ai cosiddetti “santuari degli animali”, particolarmente colpiti dalla situazione emergenziale. A firma della Consigliera: Gibertoni” del 2 aprile 2021 e la relativa risposta del 10 maggio 2021, da parte dell’assessore regionale alle Politiche per la salute;

        l’atto di sindacato ispettivo oggetto n. 4685 recante “Interrogazione a risposta scritta per sapere se non si ritenga necessario, in caso di maggiore coinvolgimento nell'epidemia di peste suina africana anche del nostro territorio regionale, evitare di seguire il modello tracciato dalla Regione Liguria, evitando l'uccisione indiscriminata di tanti animali. A firma della Consigliera: Gibertoni” del 7 febbraio 2022 e la relativa risposta del 1° aprile 2022, da parte dell’assessore regionale alle Politiche per la salute, in cui tra l’altro si comunicava che “Il Ministero della salute, tenendo conto delle sensibilità dei cittadini che hanno scelto i suini come animali da compagnia, con nota protocollo n. 30337-04/02/2022-DGSAF-MDS-P avente per oggetto: “Misure di controllo e prevenzione della diffusione della Peste suina africana, richiesta di chiarimenti,” ha ritenuto che i suini da compagnia, in deroga alle disposizioni, non siano soggetti alle disposizioni previste per i suini degli allevamenti finalizzati alla produzione di alimenti, ma possano continuare a vivere accanto al proprietario nel rispetto di specifiche condizioni di biosicurezza ed identificazione. La Regione Emilia-Romagna si è prontamente allineata, a quanto disposto dalla nota Ministeriale, trasmettendo queste indicazioni ai Servizi veterinari competenti per territorio. Si informa, inoltre, che è in iter un decreto redatto dal Ministero della Salute in accordo con le Regioni nel quale nell’ambito delle "collezioni faunistiche" verranno riconosciuti dei luoghi in cui vengono detenuti animali a cui viene riconosciuto uno status giuridico appropriato, diverso da quello di allevamento finalizzato alla produzione di alimenti.”;

 

premesso che

 

        le cronache di queste settimane hanno raccontato il caso della “Sfattoria degli Ultimi” in cui circa 140 tra suini, cinghiali e ibridi che vivono da due anni nei 15 ettari di questo santuario degli animali, situato nella zona di Malborghetto, a nord di Roma, erano stati condannati all’uccisione perché rientranti nel perimetro della zona rossa istituita per il controllo e la prevenzione della peste suina africana;

        il Tar del Lazio Sezione Terza quater, con la sentenza n. 12862, depositata il 10 ottobre 2022, ha accolto il ricorso della “Sfattoria degli Ultimi”, ha annullato l’ordine di abbattimento dei suini e cinghiali, adottato l’8 agosto 2022 dall'Azienda Usl Roma 1, ai fini di controllo e prevenzione dell’epidemia di peste suina africana;

        nella sentenza sopra citata si legge che l’ordine di abbattimento dei suini è stato ritenuto illegittimo in quanto la Asl avrebbe dovuto previamente valutare la possibilità di riconoscere alla struttura una deroga all’abbattimento giustificata dal fatto che essa è destinata concretamente a “rifugio per animali in difficoltà”, considerando anche il possibile “elevato valore culturale o educativo ai sensi dell’articolo 13 del regolamento delegato UE 2020/687” e il parere del Ministero della Salute – Commissario straordinario per la peste suina africana, pervenuto successivamente alla notifica dell’ordine di abbattimento, contrario al riconoscimento della deroga, ad avviso del Tar “non è supportato da un’adeguata istruttoria e non è correttamente motivato”;

        la sentenza è importante per la considerazione riservata al dettato del nuovo art. 9 della Costituzione, che tutela l’ambiente e gli animali, e si affianca alle disposizioni dell’art.13 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, quindi, attraverso l’attività di salvataggio e cura degli animali in difficoltà, la “Sfattoria degli Ultimi” educa al valore del rispetto verso gli animali stessi, ora formalmente riconosciuto anche dalla Carta costituzionale;

        l’epidemia di peste suina africana ha riportato sul tappeto la questione del mancato inquadramento giuridico compiuto dei “santuari per gli animali” nonché del pieno riconoscimento della loro funzione di pubblica utilità;

 

considerato che

 

        questi centri, c.d. santuari per animali, dove con tale temine si indicano luoghi spesso gestiti da associazioni, ma anche da singoli privati cittadini in cui si accolgono animali salvati da situazioni di abuso, di maltrattamento, di abbandono o semplicemente da morte certa, si vanno sempre più diffondendo anche a livello regionale e sarebbe utile un censimento completo e aggiornato di questi rifugi che, a livello giuridico, faticano ad esistere, in quanto vengono trattati, dai Servizi Veterinari competenti delle Aziende USL, alla stregua di allevamenti di animali, cioè di aziende aventi scopo di lucro e basate sullo sfruttamento degli animali stessi, ossia esattamente il contrario di ciò che rappresentano i rifugi/santuari;

        questi centri sono accomunati dall’obiettivo di garantire, comunque, agli animali che vi trovano riparo una vita dignitosa e in libertà per tutta la loro vita;

        le spese di questi centri sono rilevanti, anche perché spesso sono aggravate dalla necessità di assistenza e cura ad animali in precarie condizioni di salute e benché si reggano pressoché totalmente sull’autofinanziamento, sarebbe utile riconoscerne l’alta finalità, anche educativa come evidenziato dalla sopra citata sentenza del TAR del Lazio n. 12862, del 10 ottobre 2022, e la prova di un nuovo rapporto tra uomo ed altri esseri viventi presenti in natura, il carattere volontaristico e l’assenza di scopo di lucro;

        anche il solo riconoscimento giuridico per strutture quali i c.d. “santuari per gli animali”, di finalità proprie e diverse da quelli degli allevamenti, permetterebbe l’eliminazione di spese veterinarie e organizzative specifiche e che hanno una ragione d’essere negli allevamenti ma non nei c.d. “santuari per gli animali”, oltre che costituire il primo passo verso la possibilità di convenzionamento sul modello di quanto già si fa per esempio per i CRAS;

        la Regione potrebbe contribuire alla sopravvivenza e sviluppo di questi centri riconoscendo appieno la loro valenza educativa e culturale e utilizzando per loro modalità analoghe al circuito delle c.d. “fattorie didattiche”;

 

evidenziato che

 

        nella sopra citata risposta del 10 maggio 2021, da parte dell’assessore regionale alle Politiche per la salute, all’atto di sindacato ispettivo oggetto n. 2780 si diceva tra l’altro che “la Giunta si impegna a contattare il Ministero della Salute per valutare la possibilità di un riconoscimento giuridico in ambito nazionale dei cosiddetti “santuari degli animali”, in quanto svolgenti un servizio alla collettività nell’ambito del pubblico servizio, anche a tutela del benessere animale, con anche l’eventuale istituzione di un fondo di attuazione similare a quello previsto per gli animali d’affezione dalla Legge 281/91 “Legge quadro in materia di animali d’affezione e prevenzione del randagismo””.

 

Interpella la Giunta regionale per sapere:

 

        se non ritenga utile ed opportuno, nonché, rispettoso dei convincimenti personali di molti cittadini appartenenti alla comunità regionale, da un lato, mettere in campo ogni iniziativa utile affinché si arrivi a livello nazionale al riconoscimento giuridico dei c.d. “santuari per gli animali”, dall’altro, agire concretamente a livello regionale, anche inizialmente in via sperimentale e conoscitiva, per giungere a tale riconoscimento di fatto, operando attivamente un censimento di queste strutture, valorizzandone le caratteristiche educative e culturali nonché l’assenza di lucro, la conduzione volontaria e l’utilità sociale che possano portare a sgravarli dai costi impropri, quali spese veterinarie e organizzative specifiche fino a giungere ad eventuali forme di convenzione e infine mettendole definitivamente al riparo dall’applicare ad esse le prescrizioni di tipo emergenziale che sempre più frequentemente colpiscono gli allevamenti.

 

Espandi Indice