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Legislatura XI - Atto ispettivo ogg. n. 5904

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Oggetto:
Testo presentato:
5904 - Interrogazione a risposta orale in commissione circa l'opportunità di modificare la Legge Regionale 8/94 "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria", al fine di prevenire lo svolgimento di attività cinotecniche (gare, prove, competizioni, addestramento, ecc.) in contrasto con le finalità di tutela previste nei territori in cui si svolgono. A firma della Consigliera: Zamboni

Testo:

INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE IN COMMISSIONE

 

Premesso che

 

        nella giornata del 27 settembre ho ricevuto una comunicazione P.E.C. da parte dell’Associazione LAV avente come oggetto “Addestramento cani da caccia nelle aree protette regionali - richiesta di intervento legislativo”;

        tale comunicazione, inviata anche al Presidente Bonaccini e all’Assessore Mammi, faceva seguito ad una diffida del 22 luglio scorso con la quale veniva richiesta la sospensione della manifestazione denominata “CAMPIONATO ITALIANO PER DELEGAZIONI SIS SU SELVAGGINA NATURALE C.A.C. CACIT” organizzata dalla Società Italiana Setters in data sabato 23 luglio 2022;

        la manifestazione prevedeva nello specifico tre competizioni per cani da caccia, da svolgersi nelle Zone di Ripopolamento e Cattura (ZRC) delle province di Reggio Emilia, Parma e Modena.

 

Considerato che

 

        nel testo della diffida, la LAV evidenzia che il comma 9 dell’art.45 della L.R. 8/94 “Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria” che tratta l’addestramento, l’allenamento e le gare dei cani da caccia, prevede che queste attività si possano svolgere nelle Zone di Ripopolamento e Cattura (ZRC) solo se autorizzate dalla Regione e “a patto che tempi e modi non contrastino con le finalità previste per detti istituti;

        le ZRC delle province di Reggio Emilia, Parma e Modena oggetto della manifestazione del 23 luglio sono ricomprese all’interno della percentuale di territorio regionale protetto ai sensi dell’art.10, c.3 della L.157/92 ove per protezione si intende, ai sensi del successivo comma 4 della medesima legge, “il divieto di abbattimento e cattura a fini venatori accompagnato da provvedimenti atti ad agevolare la sosta della fauna, la riproduzione, la cura della prole”;

        il 23 luglio, giorno scelto per lo svolgimento delle gare, ricadeva proprio in un periodo in cui molte specie sono impegnate nello svezzamento e nella crescita dei piccoli nati in primavera.

 

Considerato altresì che

 

        il Responsabile dell’“Area pareri tecnici e strategie di conservazione e gestione del patrimonio faunistico nazionale e mitigazione danni e impatti” di ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale), rispondendo ad una richiesta di parere da parte della Regione sulle attività cinotecniche (gare, prove, competizioni, addestramento, ecc.), ha espresso con chiarezza che tali attività sono inopportune nelle ZRC tanto più nei periodi in cui si è svolta la manifestazione del 23 luglio:

 

(…)

 

Evidenziato che

 

        le attività cinotecniche svolte all’interno di aree protette, quali sono le ZRC, nel periodo estivo e riproduttivo, e a maggior ragione nell’attuale contesto meteorologico e ambientale caratterizzato da grave emergenza idrica e temperature estreme, possono avere un impatto negativo sulla fauna selvatica e in particolare sui nuovi nati, già debilitati dalla scarsità di risorse idriche e trofiche a disposizione;

        lo svolgimento della manifestazione del 23 luglio nelle ZRC regionali citate in premessa non ha rispettato le finalità per le quali sono state istituite (conservazione, protezione, provvedimenti atti ad agevolare la sosta della fauna, la riproduzione, la cura della prole, ecc.), in violazione delle indicazioni contenute nell’art.45, comma 9, della L.R. 8/94 e con l’effetto di comportare, direttamente e indirettamente, la morte di un numero imprecisato di animali selvatici.

 

Evidenziato infine che

 

        secondo quanto segnalato dalla LAV nella comunicazione del 22 luglio, dal primo gennaio al 31 luglio 2022 sarebbero state organizzate 52 gare all’interno delle ZRC regionali;

        più in dettaglio, nella comunicazione PEC del 27 settembre si precisa che nella documentazione rilasciata dagli uffici regionali relativamente alle suddette 52 gare “Non vi è traccia di documenti che riportino, per ogni gara, la preventiva definizione delle misure volte alla salvaguardia della fauna selvatica nei termini previsti dall’art.45, c.9 della L.R. 8/94”, documenti che sono obbligatori per l’ottenimento dell’autorizzazione secondo quanto stabilito dalla lettera b) del comma 9 dell’art. 45, di seguito riportato:

“9. Nelle zone di ripopolamento e cattura. nei centri pubblici e privati di riproduzione di fauna selvatica, nelle aziende venatorie e negli ATC la Regione può autorizzare gare per cani da caccia, a condizione che tempi e modi di attuazione non contrastino con le finalità previste per detti istituti. L'autorizzazione deve essere inoltre, subordinata alle seguenti condizioni:

a) assenso preventivo dei proprietari o conduttori dei fondi territorialmente interessati;

b) preventiva definizione delle misure volte alla salvaguardia della fauna selvatica e delle colture agricole:

c) divieto di sparo. È ammesso il colpo a salve. Per le aziende venatorie e per i centri privati l'autorizzazione non è subordinata alle condizioni di cui alle lettere a) e b).”

 

Rilevato che

 

        alla luce di quanto descritto, onde evitare il ripetersi di fatti analoghi si ritiene opportuno modificare la Legge Regionale 8/94Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria” in modo tale che le attività cinotecniche (gare, prove, competizioni, addestramento, ecc.) non siano più in contrasto con le finalità perseguite dall’area protetta in cui si svolgono;

        per ottenere il risultato di cui al punto precedente è sufficiente inserire tra le disposizioni collegate alla prossima legge di stabilità regionale il seguente emendamento:

 

Modifiche all'art 45 della L.R. 8/94

Al comma 9 dell’art. 45 della L.R. 15 febbraio 1994, n. 8 “Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio dell’attività venatoria” il primo capoverso:

 

9. Nelle zone di ripopolamento e cattura, nei centri pubblici e privati di riproduzione di fauna selvatica, nelle aziende venatorie e negli ATC la Regione può autorizzare gare per cani da caccia, a condizione che tempi e modi di attuazione non contrastino con le finalità previste per detti istituti.

 

è così sostituito:

9. Nei centri pubblici e privati di riproduzione di fauna selvatica e nelle aziende venatorie la Regione può autorizzare gare per cani da caccia, a condizione che tempi e modi di attuazione non contrastino con le finalità previste per detti istituti.

 

TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO

INTERROGA LA GIUNTA REGIONALE PER SAPERE

 

        se, viste le numerose criticità espresse in premessa ed il parere di ISPRA, non ritenga opportuno modificare la Legge Regionale 8/94 “Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria”, inserendo nelle disposizioni collegate alla legge di stabilità ed al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2023-2025 l’emendamento di cui in premessa, in modo da prevenire in futuro lo svolgimento di attività cinotecniche (gare, prove, competizioni, addestramento, ecc.) che siano in contrasto con le finalità di tutela previste nei territori in cui si svolgono.

 

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