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Legislatura XI - Atto ispettivo ogg. n. 5946

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Oggetto:
Testo presentato:
5946 - Interpellanza relativa alla mancata Valutazione di incidenza ambientale (VINCA) sul nuovo Regolamento di settore per l'attività venatoria nelle aree contigue del Parco regionale del Delta del Po dell'Emilia-Romagna. A firma della Consigliera: Gibertoni

Testo:

Interpellanza

 

Visti

 

        la delibera della Giunta regionale 12 settembre 2022, n. 1520, recante “Approvazione del Regolamento di settore per l’attività venatoria nelle aree contigue del Parco regionale del Delta del Po dell’Emilia-Romagna” con cui si approva la proposta di adeguamento del Regolamento di settore per l’attività venatoria nelle aree contigue del Parco regionale del Delta del Po dell’Emilia-Romagna, approvato con deliberazione di Comitato Esecutivo n. 58 del 23 maggio 2022;

        la legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6, recante “Disciplina della formazione e della gestione del sistema Regionale delle Aree naturali protette e dei siti della Rete Natura 2000”, in particolare, l’art. 38, comma 2 e l’art. 32, comma 1;

        la deliberazione del Comitato Esecutivo del Parco regionale del Delta del Po dell’Emilia-Romagna del 23 maggio 2022, n. 58 recante “Regolamento di settore per l’attività venatoria nelle aree contigue del Parco regionale del Delta del Po dell’Emilia-Romagna di cui alla deliberazione C.E. n. 46/2021 e della deliberazione G.R. n.1330/2021 – Adeguamento” e la corrispondente deliberazione della Comunità del Parco regionale del Delta del Po dell’Emilia-Romagna del 16 giugno 2022, n. 9 recante “Parere sulla proposta di Regolamento di settore per l’attività venatoria nelle aree contigue del Parco regionale del Delta del Po dell’Emilia-Romagna di cui alla deliberazione C.E. n. 46/2021 e della deliberazione G.R. n.1330/2021 – Adeguamento”;

        la deliberazione del Comitato Esecutivo del Parco regionale del Delta del Po dell’Emilia-Romagna del 13 maggio 2021, n. 46, recante “Approvazione della proposta di nuovo Regolamento di settore per l’attività venatoria nelle aree contigue del Parco regionale del Delta del Po dell’Emilia-Romagna” e la corrispondente delibera di Giunta regionale 24 agosto 2021, n. 1330, recante “Approvazione del regolamento di settore per l’attività venatoria nelle aree contigue del Parco regionale del Delta del Po dell’Emilia-Romagna” con cui si approvava il suddetto Regolamento;

        la nota di ISPRA, prot. n. 47252, del 9 settembre 2021, indirizzata alla scrivente consigliera, avente ad oggetto “Interpellanza sul Regolamento per la gestione venatoria delle aree contigue del Parco del Delta del Po per il periodo 2021 – 2027 n. 3692 dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna” con cui il Responsabile Servizio “Coordinamento Fauna Selvatica” di ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) trasmetteva il parere, del Responsabile dell’Area Pareri Tecnici e Strategie di Conservazione e Gestione del Patrimonio Faunistico Nazionale e Mitigazione Danni e Impatti sempre di ISPRA, su detta interpellanza e, quindi, sul Regolamento per la gestione venatoria delle aree contigue del Parco del Delta del Po per il periodo 2021-2026 che ne costituiva l’oggetto principale;

        la legge 11 febbraio 1992, n.157, recante “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” e la legge 6 dicembre 2011 n. 394, recante “Legge quadro sulle aree protette”, in particolare, l’articolo 32, comma 3 che prevede: “All’interno delle aree contigue le regioni possono disciplinare l’esercizio della caccia in deroga al terzo comma dell’articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, soltanto nella forma della caccia controllata, riservata ai soli residenti dei comuni dell’area naturale protetta e dell’area contigua, gestita in base al secondo comma dello stesso articolo 15 della medesima legge”;

        l’atto di sindacato ispettivo oggetto n. 5488, del 22 luglio 2022, recante “Interrogazione di attualità a risposta immediata in Aula in merito alla necessità che le modifiche al Regolamento di settore per l'attività venatoria nelle aree contigue del Parco regionale del Delta del Po dell'Emilia-Romagna siano effettuate a seguito di una valutazione di incidenza ambientale (VIncA). A firma della Consigliera: Gibertoni” e la relativa risposta dell’Assessore regionale a “Programmazione territoriale, Edilizia, Politiche abitative, Parchi e forestazione, Pari opportunità, Cooperazione internazionale allo sviluppo” svolta nella seduta antimeridiana dell’Assemblea Legislativa n. 154 del 25 luglio 2022;

 

premesso che

 

        con la delibera 12 settembre 2022, n. 1520 la Giunta regionale ha scelto di approvare definitivamente il “Regolamento di settore per l’attività venatoria nelle aree contigue del Parco regionale del Delta del Po dell’Emilia-Romagna, proposto dall’Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Delta del Po e inviato con nota acquisita agli atti ns. prot. n. 625028/2022, secondo il testo di cui all’Allegato A” della stessa delibera e che andava a modificare il Regolamento previgente;

        la proposta del Parco del Delta del Po veniva approvata sostanzialmente immutata con le sole seguenti modifiche: “a) l’eliminazione dell’articolo 3 comma 2, poiché non in linea con la normativa regionale sul calendario venatorio vigente; b) la modifica della durata e della validità del regolamento, stabilita in 2 annualità (anziché 3 annualità proposte dall’Ente) e prevedendo il rinnovo o la decadenza in accordo con la durata del Piano Faunistico Venatorio regionale vigente (art. 20)”;

        nessuna Valutazione di incidenza ambientale è stata eseguita sul nuovo Regolamento di settore per l’attività venatoria nelle aree contigue del Parco regionale del Delta del Po dell’Emilia-Romagna, benché ciò sia strettamente previsto dalle norme vigenti;

        lo stesso Assessore regionale a “Programmazione territoriale, Edilizia, Politiche abitative, Parchi e forestazione, Pari opportunità, Cooperazione internazionale allo sviluppo”, nella sopracitata risposta del 25 luglio 2022, ammetteva che “in effetti, in questa fase non c’è nessuna valutazione di incidenza che il parco ci ha trasmesso o che ha ritenuto di non fare, ma assolutamente questo aspetto andrà approfondito ed è nostro intendimento chiedere approfonditi chiarimenti all’ente rispetto a questa che auspichiamo sia semplicemente una mancata trasmissione. Quindi, sicuramente propendiamo a favore di una valutazione d’incidenza che, in questo momento, appunto, non abbiamo e non siamo in grado di valutare, ma rispetto alla quale certamente chiederemo ulteriori approfondimenti all’ente.”;

        le modifiche proposte al previgente Regolamento per l’attività venatoria nelle aree contigue del Parco regionale del Delta del Po peggiorano, ulteriormente, il già pessimo Regolamento previgente che così era stato giudicato, dieci mesi fa, da ISPRA: “In definitiva, sulla base dei contenuti del Regolamento, degli allegati e delle informazioni disponibili, si può ritenere che la nuova regolamentazione inerente la gestione venatoria delle aree contigue del Parco regionale del Delta del Po nel periodo 2021-2026 non contenga elementi di discontinuità rispetto alla passata gestione e che le misure previste non possono determinare un significativo decremento della pressione venatoria diretta ed indiretta. Questo comporta il perdurare di effetti negativi per la conservazione degli habitat delle specie ornitiche di interesse venabile e protette che non consentiranno di apprezzare le potenzialità del territorio oggetto di gestione. Si nota altresì la mancanza di contenuti tecnico scientifici a sostegno delle misure previste e si rileva la sensazione - peraltro dichiarata dai redattori - che obiettivo del regolamento sia il mantenimento dello status quo minimizzando le ricadute sociali ed i potenziali conflitti locali. Ciò, purtroppo, va a discapito dell’attuazione di interventi efficaci finalizzati al miglioramento della conservazione e della tutela delle popolazioni di uccelli selvatici in una porzione molto rilevante del Parco.”;

        con il nuovo Regolamento, in particolare, si modifica l’articolo 7, punto 17, sottopunto n. 5 (pag. 6 della delibera del Comitato Esecutivo del Parco n. 58 del 2022), infatti, viene cassato tutto il punto 7.17.5. che prevedeva: “5) allo scopo di contenere le presenze venatorie nelle zone pinetali non verrà ammesso un numero di cacciatori superiore a quello dell’anno precedente;” con la ovvia conseguenza che la già eccessiva densità venatoria, che era già “di un ordine di grandezza più elevata di quanto prevista dai parametri regionali per gli ATC tanto da essere riconosciuta come altissima negli stessi documenti del Parco” (cioè all’interno dell’area protetta era già peggio che all’esterno delle stesse e non di poco, ma di un fattore 10) e questa densità venatoria, già “altissima” poteva, solo nelle aree pinetali, almeno non crescere ulteriormente grazie questa previsione che imponeva un limite massimo, che adesso viene semplicemente cassato;

        si interveniva anche sui periodi e le specie cacciabili, aggiungendo all’art. 3, “Specie cacciabili” il punto 3.2: “Poiché nell’area contigua non sono ammesse le preaperture, il prelievo del colombaccio (Columba palumbus) è prolungato fino ad una durata pari a quella del calendario regionale, eventualmente prevedendo una limitazione sul numero di capi abbattuti.”, modifica quest’ultima fortunatamente cassata dall’istruttoria regionale, propedeutica all’approvazione della delibera della Giunta regionale 12 settembre 2022, n. 1520, e dimostrazione ulteriore di come fosse necessaria la Valutazione di incidenza ambientale;

        si continua a prevedere la possibilità di effettuare le gare cinofile, nelle aree contigue del Parco del Delta del Po, seppure previa valutazione di incidenza positiva da parte dell’Ente gestore;

        anche laddove si riconosce una densità venatoria eccessiva, addirittura superiore a quella autorizzata sulla carta, da riportare a livelli più bassi, per modo di dire perché sarebbe ancora doppia nei comprensori ravennati rispetto ai comprensori ferraresi, mentre la densità venatoria andrebbe riportata immediatamente a valori più bassi rispetto alle aree esterne al Parco, dato questo ormai acquisito già da diversi anni (se non decenni), si continua a rinviare l’applicazione di questa sia pur minima rimodulazione a partire dalla futura stagione 2023-2024 e, comunque, con un diminuzione lentissima del 5% all’anno (vedi modifiche all’art. 9 “Densità venatoria. Posti disponibili per lo svolgimento dell’attività venatoria nelle aree contigue, costo del tesserino speciale”);

 

considerato che

 

        è la legge regionale 20 maggio 2021, n. 4 che definisce la competenza in materia di Valutazione d’incidenza ambientale relativa ai piani, ai programmi, ai progetti e agli interventi indicati dall’articolo 5, commi da 1 a 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”, assegnando la competenza della valutazione d’incidenza di tale Regolamento e delle sue modifiche in capo all’Ente per i Parchi e la Biodiversità Delta del Po;

        alla beffa di questi ulteriori peggioramenti si aggiunge l’assenza della Valutazione di incidenza sulle modifiche proposte, infatti, come si legge nella delibera, si ritiene “necessario non sottoporre le proposte di adeguamento al Regolamento a Valutazione di incidenza in quanto non alterano significativamente la sostenibilità ambientale dell’attività venatoria rispetto alla conservazione di habitat e specie animali presenti”, mentre è vero esattamente il contrario;

        la motivazione con cui il Direttore del Parco del Delta del Po dell’Emilia-Romagna risponde alla nota del Responsabile del Servizio “Aree protette, Foreste e Sviluppo della Montagna” della Regione Emilia-Romagna che chiede conto della mancata Valutazione di incidenza ambientale, sul nuovo Regolamento di settore per l’attività venatoria nelle aree contigue del Parco regionale del Delta del Po dell’Emilia-Romagna, è paradossale, infatti, con nota acquisita agli atti con prot. n. 784580 del 30 agosto 2022, precisa che “la nuova versione del Regolamento non è stata oggetto di nuova valutazione di incidenza, poiché le modiche sono finalizzate ad attuare le previsioni della valutazione di incidenza effettuata per la versione precedente del Regolamento, e che, pertanto, la presente versione, non solo non apporti maggior impatto, ma sia migliorativa”;

        era già stato fatto rilevare da ISPRA, prima di questo ulteriore peggioramento, come, dal confronto del rapporto tra il numero di cacciatori iscritti agli ATC e le densità venatoria ammesse dalla Regione e dal nuovo Regolamento del Parco del Delta del Po, le densità venatorie negli ATC emiliano-romagnoli e nelle aree contigue del Parco del Delta del Po siano state definite avendo come riferimento la platea di cacciatori attivi nei diversi ambiti di caccia, piuttosto che seguendo criteri volti ad incrementare la compatibilità tra attività venatoria e conservazione delle specie e degli habitat, cioè quelle finalità realmente coerenti con l’istituto dell’area contigua, che dovrebbe essere di salvaguardia ambientale ed era stato fatto rilevare come ciò venga confermato nel documento contenente il quadro conoscitivo e la valutazione di incidenza legati al nuovo regolamento, vigente da 10 mesi e come infine la prevista differenziazione di densità venatoria tra province limitrofe non apparisse giustificata sotto il profilo ambientale;

        il provvedimento di cui alla deliberazione del Comitato Esecutivo del Parco regionale del Delta del Po dell’Emilia-Romagna del 23 maggio 2022, n. 58 è stato trasmesso al Servizio “Aree protette, Foreste e Sviluppo della Montagna” ed al Servizio “Attività faunistico-Venatorie e Pesca” della Regione Emilia-Romagna per gli adempimenti di competenza già il 13 luglio 2022, con la nota protocollo n. 625028, quindi, ben due mesi prima dell’assunzione della deliberazione di Giunta regionale n. 1520 del 2022.

 

Interpella la Giunta regionale per sapere:

 

        se non ritenga necessario ritornare sul contenuto della deliberazione della Giunta regionale 12 settembre 2022, n. 1520, rinviando all’Ente gestore il provvedimento “Regolamento di settore per l’attività venatoria nelle aree contigue del Parco regionale del Delta del Po dell’Emilia-Romagna di cui alla deliberazione C.E. n. 46/2021 e della deliberazione G.R. n.1330/2021 – Adeguamento”, affinché le modifiche al Regolamento previgente siano, finalmente, sottoposte a Valutazione di incidenza ambientale evitando un ulteriore peggioramento della tutela ambientale delle aree contigue del Parco del Delta del Po dell’Emilia-Romagna, in particolare, in materia di indice di densità venatoria e ciò anche alla luce e sulla base del parere contenuto nella nota di ISPRA, prot. n. 47252, del 9 settembre 2021.

 

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