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Legislatura XI - Atto ispettivo ogg. n. 6250

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Oggetto:
Testo presentato:
6250 - Interrogazione a risposta orale in commissione sulla fruizione delle Rete escursionistica da parte di diverse tipologie di utenti, sullo stato di implementazione degli istituti previsti dalla legge 14 del 2013 e sul recepimento a livello regionale del decreto ministeriale del 28 ottobre 2021 sulla viabilità forestale e silvo-pastorale. A firma della Consigliera: Zamboni

Testo:

INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE IN COMMISSIONE

 

PREMESSO CHE

 

        il turismo dolce dei cammini e della scoperta del territorio attraverso il camminare o la bicicletta si è affermato da tempo e viene considerato in crescita da tutti gli analisti del settore. Anche in Emilia-Romagna sono in costante aumento l’offerta e la domanda di itinerari, percorsi guidati e sentieri per poter fruire degli spazi naturali ben conservati e della biodiversità presenti in pianura, lungo i fiumi e nelle aree montane;

        per favorire la fruizione di questi territori, nel 2013 la Regione Emilia-Romagna ha approvato la Legge Regionale 14 dal titolo “Rete escursionistica dell'Emilia-Romagna e valorizzazione delle attività escursionistiche”, con la quale in particolare:

promuove la conoscenza, la valorizzazione, la custodia e la salvaguardia del patrimonio escursionistico regionale e disciplina il censimento, il recupero, la manutenzione e le modalità di fruizione della Rete escursionistica dell'Emilia-Romagna.

 

PREMESSO INOLTRE CHE

 

        la succitata Legge Regionale 14/2013 prevede che la fruizione della rete escursionistica possa avvenire a piedi, in bicicletta, a cavallo, con mezzi non motorizzati e motorizzati. In particolare, prevede che la fruizione sia sempre consentita a piedi, in bicicletta, a cavallo e con mezzi non motorizzati, mentre per quanto riguarda i mezzi motorizzati la Legge lascia all’ente titolare della strada su cui insiste il percorso, in accordo con il comune competente per territorio, la facoltà di interdire anche parzialmente il transito motorizzato;

        al contempo, la Legge contiene anche strumenti utili a regolamentare i diversi tipi di fruizione della rete escursionistica in modo omogeneo su tutto il territorio regionale. In particolare:

-          l’articolo 7 prevede l’istituzione presso la Regione del Catasto della Rete Escursionistica dell’Emilia-Romagna (REER) che riporti gli elementi utili alla fruizione dei percorsi;

-          l’articolo 9 prevede l’istituzione di un Coordinamento tecnico centrale della Rete escursionistica;

-          l’articolo 10 prevede che l’Assessore regionale competente indica annualmente la Conferenza regionale della Rete escursionistica;

-          l’articolo 14 prevede l’adozione, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della legge, di un regolamento attuativo contenente, tra l’altro, le caratteristiche di sicurezza necessarie per consentire le diverse tipologie di fruizione;

        inoltre, all’articolo 10 la Legge prevede l’istituzione presso ciascun Comune e Unione competente di una Consulta territoriale della REER, con compiti consultivi, propositivi e di supporto.

 

RILEVATO CHE

 

        un folto gruppo di associazioni ambientaliste della provincia di Reggio Emilia, tra cui CAI, WWF e Legambiente, i rappresentanti delle GGEV di Reggio Emilia, del Parco Nazionale Tosco Emiliano e del Parco Emilia Centrale, si sono rivolti con una lettera alle amministrazioni comunali del territorio invitandole a promuovere un confronto con la Regione sulle modalità di utilizzo della Rete escursionistica e la necessità di un aggiornamento della normativa regionale, evidenziando in particolare che:

-          la fruizione della Rete escursionistica a piedi, in bicicletta, a cavallo e con mezzi non motorizzati e motorizzati (come recita la legge 14) comporta numerosi problemi di sicurezza, di tutela ambientale, di manutenzione e di incompatibilità tra le diverse tipologie di fruizioni dei percorsi;

-          le escursioni a piedi risultano essere quasi sempre incompatibili o come minimo fortemente penalizzate dalla presenza di mezzi motorizzati sui medesimi tracciati e sedimi di sentieri, itinerari a tappe, siano essi a carattere storico e culturale o attraversino ambienti e paesaggi tutelati;

-          anche la presenza sempre maggiore sulla rete sentieristica delle mountain-bike, e in particolare delle biciclette a pedalata assistita, può creare problemi di convivenza simili a quelli generati dalla presenza di mezzi motorizzati., ragion per cui, per evitare queste criticità, sarebbe utile stimolare forme di autoregolamentazione per i ciclo-escursionisti, una attenta valutazione dei percorsi ciclo-escursionistici anche in rapporto alla compresenza di escursionisti a piedi, e una precisa regolamentazione per la pratica di attività sportive come ad esempio il down-hill, la cui compresenza con escursionisti a piedi o in bicicletta è sicuramente pericolosa;

-          l’utilizzo motoristico dei sentieri, dei tratturi e delle piste forestali comporta anche ulteriori e forse più rilevanti criticità che riguardano la tutela dei boschi e dei terreni “saldi” non interessati da lavorazioni agricole;

-          la presenza di mezzi motorizzati non elettrici nelle aree boscate aumenta il rischio di incendi, di per sé già fortemente aumentato negli ultimi anni anche nella nostra regione dai lunghi e frequenti periodi di siccità;

-          i mezzi motorizzati compromettono il suolo forestale e quello delle praterie attraverso la loro azione meccanica che innesca erosioni e dilavamenti, compromettendo anche l’importante servizio che suoli forestali, praterie di crinale e radure di montagna rendono nel fissare grandi quantità di carbonio;

-          infine, il passaggio dei mezzi motorizzati non elettrici nelle aree boscate comporta un grave disturbo alla fauna, sia per il rumore sia per l'emissione di gas di scarico.

 

CONSIDERATO CHE

 

        i fondamentali istituti di tutela dell’ambiente e del paesaggio pongono come obiettivo la limitazione dei mezzi motorizzati nei boschi;

        limitandoci all’ambito regionale, ricordiamo che le norme del Piano Territoriale Paesistico Regionale, riprese poi dal PTCP, i Regolamenti e Piani territoriali dei Parchi e delle Riserve, le Misure Generali e Specifiche di Conservazione dei Siti della Rete Natura 2000 e infine il Regolamento forestale regionale stabiliscono che nelle strade e piste forestali si possa accedere con mezzi motorizzati solo per motivi silvicolturali, per opere di manutenzione, cura dell’ambiente, gestione dei rifugi e simili.

 

CONSIDERATO INOLTRE CHE

 

        il Decreto legislativo n. 34 del 2018, Testo unico in materia di foreste e filiere forestali, all’articolo 9 dispone che con decreto del Ministro delle politiche agricole,  alimentari e forestali sono approvate disposizioni per la definizione dei criteri  minimi  nazionali  inerenti  gli  scopi,  le tipologie e le caratteristiche tecnico-costruttive  della  viabilità forestale e silvo-pastorale, e che le Regioni si devono adeguare alle disposizioni di cui al comma 2 entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto;

        il Decreto del 28 ottobre 2021 del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della Cultura e il Ministro della Transizione ecologica (adottato in attuazione dell’articolo 9 del Decreto legislativo 34 del 2018), al comma 3 dell’articolo 2, Scopi, dispone che:

-          indipendentemente dal titolo di proprietà, la viabilità forestale e silvo-pastorale sono vietate al transito ordinario e non sono soggette alle disposizioni discendenti dal Codice della strada;

-          le Regioni disciplinano le modalità di utilizzo, gestione e fruizione tenendo conto delle necessità correlate all’attività di gestione silvo-pastorale e alla tutela ambientale e paesaggistica.

        le disposizioni contenute nel decreto indicano chiaramente il divieto di utilizzo della Rete escursionistica da parte dei mezzi motorizzati, almeno laddove il sentiero (anche se coincidente con strada o pista o tratturo) attraversa aree boscate. Verrebbe inoltre meno l’obbligo di apporre la segnaletica di divieto di accesso da parte dei proprietari o gestori della strada o pista fissando il concetto che tale viabilità è di norma vietata al transito, salvo specifici casi o circostanziate autorizzazioni.

 

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

INTERROGA LA GIUNTA REGIONALE PER SAPERE

 

        quali soluzioni sono state adottate localmente e a livello regionale per affrontare i problemi legati alla fruizione delle Rete escursionistica da parte di diverse tipologie di utenti;

        a che punto è l’applicazione della legge regionale 14 del 2013, in particolare riguardo:

-          all’istituzione e al funzionamento del Coordinamento tecnico centrale, della Conferenza regionale e delle Consulte territoriali (articoli 9 e 10 della legge 14 del 2013);

-          all’emanazione del Regolamento attuativo e all’aggiornamento del Catasto della Rete Escursionistica dell’Emilia-Romagna REER (articoli 14 e 7 della legge 14 del 2013), in particolare riguardo agli elementi utili alla fruizione dei percorsi;

        in che modo la Regione Emilia-Romagna ha ottemperato agli obblighi previsti dal Decreto del 28 ottobre 2021 del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali in merito alla disciplina delle modalità di utilizzo, gestione e fruizione della viabilità forestale e silvo-pastorale e all’esclusione di questa dalle disposizioni discendenti dal Codice della strada, e in particolare se intenda adeguare la Legge regionale sulla Rete escursionistica e il Regolamento forestale ai nuovi principi enunciati nel Decreto.

 

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