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Legislatura XI - Atto ispettivo ogg. n. 6260

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Oggetto:
Testo presentato:
6260 - Interpellanza circa l'emanazione di disposizioni specifiche per la detenzione dei cani da parte dei privati, in adempimento dell'art. 4, comma 2 bis, della Legge regionale n. 5 del 2005 sul benessere animale. A firma della Consigliera: Gibertoni

Testo:

Interpellanza

 

Visti

 

        la legge regionale 17 febbraio 2005 n. 5 “Norme a tutela del benessere animale” così come modificata ed integrata dalla legge regionale 29 marzo 2013, n. 3 e dalla legge regionale 25 luglio 2013 n. 9, nonché dalle leggi regionali 12 febbraio 2010, n. 4,  27 luglio 2018, n. 11 e 22 ottobre 2018 n. 14, in particolare, l’articolo 2 “Definizione di animale di affezione”, l’articolo 3 “Responsabilità e doveri generali del detentore” in cui al comma 2 bis si prevede: “Al detentore di animali di affezione è vietato l'utilizzo della catena o di qualunque altro strumento di contenzione similare, salvo per ragioni sanitarie, documentabili e certificate dal veterinario curante, o per misure urgenti e solo temporanee di sicurezza.” e l’articolo 4, comma 1: “Con uno o più atti, la Giunta, sentita la Commissione consiliare competente, informate le associazioni interessate, emana, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, apposite indicazioni tecniche” e comma 2 bis: “Con uno o più atti, la Giunta, sentita la Commissione assembleare competente, emana apposite indicazioni tecniche aventi ad oggetto specifici requisiti delle strutture volte al ricovero dei cani e dei gatti e i requisiti di detenzione degli animali di affezione, con disposizioni specifiche per la detenzione dei cani da parte dei privati”;

        la delibera di Giunta regionale 16 settembre 2013, n. 1302, recante “Approvazione dei requisiti strutturali e gestionali per le strutture di ricovero e custodia di cani e gatti, oasi e colonie feline” e la delibera di Giunta regionale 12 aprile 2021, n. 472, recante “Requisiti strutturali e gestionali per le strutture di ricovero e custodia di cani e gatti, oasi e colonie feline. Aggiornamento e proroga delle proprie precedenti disposizioni di cui alla delibera di Giunta regionale n. 1302 del 16 settembre 2013”;

 

premesso che

 

        a tutt’oggi non risulta che la Giunta regionale dell’Emilia-Romagna abbia adempiuto al disposto di cui all’art. 4, comma 2 bis della sopra citata legge regionale 17 febbraio 2005 n. 5 con l’emanazione di disposizioni specifiche per la detenzione dei cani da parte dei privati;

        la Giunta regionale con atto GPG/2014/712 del 5 maggio 2014, acquisito dal Servizio “Coordinamento Commissioni assembleari” dell’Assemblea Legislativa dell’Emilia-Romagna il 9 maggio 2014 protocollo n. 18725 – C166 ed assegnato alla Commissione IV “Politiche per la Salute e Politiche Sociali” chiedeva il parere della competente Commissione in merito alla proposta di delibera di Giunta regionale recante: “Criteri per la detenzione degli animali d'affezione con disposizioni specifiche per la detenzione dei cani da parte dei privati” che lo rendeva nella seduta del 26 maggio 2014;

        la Giunta regionale non ha, successivamente, provveduto ad adottare l’atto GPG/2014/712 recante: “Criteri per la detenzione degli animali d’affezione con disposizioni specifiche per la detenzione dei cani da parte dei privati” formalizzandolo con delibera di Giunta regionale come sarebbe stato necessario per renderlo efficace;

        già una precedente proposta di provvedimento della Giunta regionale atto GPG/2013/1907 era stata sottoposta, il 10 dicembre 2013, al parere della Commissione “Politiche per la Salute e Politiche Sociali” ma, successivamente si era valutato di sospenderne l’iter di approvazione e di riformulare l’atto acquisendo, appunto, un nuovo parere;

 

considerato che

 

        tra gli scopi della legge la legge regionale 3/2013, così come anche della legge regionale legge regionale 25 luglio 2013 n. 9, c’è certamente quello di avere cani detenuti in condizioni di benessere e custoditi in spazi adeguati e degni di un paese civile;

        il 15 aprile 2015 l’Assessore regionale alle Politiche per la salute nella risposta all’interrogazione oggetto n. 170 della X Legislatura dichiarava “è volontà di questo assessorato superare questa fase di stallo e giungere alla emanazione del provvedimento in tempi rapidi”, circostanza che a distanza di ben otto anni non si è ancora dimostrata vera;

        è ben noto a chiunque che il reale impedimento all’emanazione dei Criteri per la detenzione degli animali d’affezione con disposizioni specifiche per la detenzione dei cani da parte dei privati” è costituito dagli interessi della lobby dei cacciatori, non disponibili ad accettare regole e tipologie nemmeno almeno pari a quelle imposte alle strutture quali le strutture pubbliche di ricovero e custodia di cani.

 

Interpella la Giunta regionale per sapere:

 

        se non ritenga finalmente giunto il momento di adempiere al disposto di cui all’art. 4, comma 2 bis della sopra citata legge regionale 17 febbraio 2005 n. 5 con l’emanazione di disposizioni specifiche per la detenzione dei cani da parte dei privati cani detenuti in condizioni di benessere e custoditi in spazi adeguati e degni di un paese civile.

 

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