Testo:
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE IN COMMISSIONE
Oggetto: Programmazione della spesa e redazione dei bilanci preventivi delle Aziende Sanitarie nei tempi previsti dalla legge
Il sottoscritto Consigliere
premesso che:
l’art. 25, del D.Lgs n. 118/2011 stabilisce che le Aziende sanitarie e gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico pubblici, predispongano un bilancio preventivo economico annuale che include un Conto economico preventivo e un Piano dei flussi di cassa prospettici, redatti secondo gli schemi di conto economico e di rendiconto finanziario previsti dall’articolo 26, il bilancio è corredato da una Nota illustrativa, dal Piano degli investimenti, da una Relazione redatta dal Direttore Generale e dalla relazione del Collegio sindacale. La Nota illustrativa esplica i criteri impiegati nell’elaborazione del bilancio preventivo economico annuale; la Relazione del Direttore Generale evidenzia i collegamenti con gli altri atti di programmazione aziendali e regionali; il Piano degli investimenti definisce gli investimenti da effettuare nel triennio e le relative modalità di finanziamento;
il comma 2 dell’art. 6 della L.R. n. 29/2004 stabilisce che “Il bilancio preventivo economico, il Piano degli investimenti e il bilancio d'esercizio costituiscono gli strumenti contabili della programmazione economico-finanziaria e di rendicontazione delle Aziende sanitarie e ne documentano l'impegno delle risorse relative ai livelli essenziali di assistenza”;
il comma 3 dell’art. 1 della L.R. n. 9/2018 recita “L'attività di gestione delle Aziende sanitarie è informata a criteri di programmazione coerenti con le linee del Piano sociale e sanitario regionale e con gli atti di programmazione approvati dalla Regione”
al comma 2 dell’art. 2 della L.R. n. 9/2018 viene specificato che “La Giunta regionale per ciascun anno:
a) determina il fabbisogno finanziario del Ssr, necessario ad assicurare i livelli uniformi ed essenziali di assistenza in condizioni di efficienza ed appropriatezza;
b) effettua il riparto delle risorse disponibili da destinare al Ssr;
c) emana direttive per la formazione dei bilanci da parte delle Aziende sanitarie, della Gestione sanitaria accentrata e del bilancio consolidato del Ssr;
d) individua, anche in corso di esercizio di bilancio, le misure da porre in essere per assicurare l'equilibrio tra fabbisogno e risorse.”;
rilevato che:
con DGR 2339 del 22/11/2019 sono state approvate le prime indicazioni sulla programmazione 2020 per le aziende del servizio sanitario regionale;
con DGR 407 del 21/03/2022 sono state approvate le prime indicazioni sulla programmazione 2022 per le aziende del servizio sanitario regionale;
visto che:
con DGR 1640 del 7/10/2019 è stato approvato il bilancio preventivo economico consolidato 2019 del servizio sanitario regionale;
con DGR 95 del 25/01/2021 è stato approvato il bilancio preventivo economico consolidato 2020 del servizio sanitario regionale;
con DGR 2193 del 20/12/2021 è stato approvato il bilancio preventivo economico consolidato 2021 del servizio sanitario regionale;
con DGR 2150 del 05/12/2022 è stato approvato il bilancio preventivo economico consolidato 2022 del servizio sanitario regionale;
constatato che:
con deliberazione n. 30/2023/PRSS la Corte dei Conti dell’Emilia-Romagna ha valutato i bilanci di esercizio dell’AUSL Romagna degli anni 2019 e 2020;
la Corte dei Conti rammenta che “il ritardo nell’adozione ed approvazione dei bilanci delle aziende sanitarie deve essere stigmatizzato per le importanti conseguenze sulla programmazione del servizio sanitario, sia a livello regionale che aziendale, oltre che sui relativi controlli”;
la Corte dei Conti rileva “sia per l’esercizio 2019 che per il 2020 mancato rispetto dei termini di adozione e approvazione del bilancio economico preventivo”
la Corte dei Conti dispone “con riferimento al bilancio economico preventivo, […] alla Regione per il futuro di fornire alle aziende del SSR le indicazioni necessarie all’elaborazione e predisposizione dei bilanci economici preventivi nel rispetto dei termini previsti dalla Legge per l’approvazione da parte della Giunta regionale”
sottolineato che:
il comma 5 dell’art. 32 del D.Lgs n. 118/2011 dispone che “La giunta regionale approva i bilanci preventivi economici annuali degli enti […] e il bilancio preventivo economico annuale consolidato di cui al comma 4 entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui i bilanci economici preventivi si riferiscono”;
evidenziato che:
ad oggi non sono stati approvati né pubblicati i bilanci preventivi delle Aziende sanitarie né sono state deliberate le indicazioni necessarie all’elaborazione e predisposizione dei bilanci economici preventivi;
interroga la Giunta per sapere:
perché la Regione, dato il suo ruolo di programmazione delle attività del Sistema Sanitario Regionale, non abbia ancora approvato indicazioni per la formazione del bilancio economico preventivo 2023;
come può il Sistema Sanitario Regionale programmare la propria attività senza che sia stato approvato il bilancio preventivo del 2023 entro il 31 dicembre 2022.