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Legislatura XI - Atto ispettivo ogg. n. 6709

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Oggetto:
Testo presentato:
6709 - Interpellanza per conoscere le ragioni della mancata conoscenza da parte della Regione e degli organismi da essa dipendenti di dati e statistiche riguardanti i minori allontanati dalla propria famiglia di origine. A firma dei Consiglieri: Facci, Pelloni, Bergamini, Pompignoli, Rancan, Stragliati, Marchetti Daniele

Testo:

INTERPELLANZA

 

I sottoscritti Consiglieri

 

Premesso che

        La Regione Emilia-Romagna, con la legge regionale 28 luglio 2008, n. 14 (NORME IN MATERIA DI POLITICHE PER LE GIOVANI GENERAZIONI), all’art. 1,  riconosce i bambini, gli adolescenti e i giovani come soggetti di autonomi diritti e come risorsa fondamentale ed essenziale della comunità regionale … persegue il benessere e il pieno sviluppo dei bambini, degli adolescenti, dei giovani che vivono sul suo territorio e delle loro famiglie come condizione necessaria allo sviluppo sociale, culturale ed economico della società regionale”.[1]

        mentre l’art. 4 della predetta legge stabilisce che “Il Comune è titolare, in via esclusiva, delle funzioni in materia di tutela dei minori, fatte salve le competenze dell'autorità giudiziaria”, il successivo articolo 6 (“Funzioni della Regione”) stabilisce che la Regione, tra le altre attività:

        approva lo specifico programma di cui all'articolo 9, comma 4, che contiene le linee strategiche delle politiche regionali per l'infanzia e l'adolescenza, con particolare riguardo agli interventi di sostegno alla genitorialità;

        approva le linee prioritarie di azione della programmazione regionale a favore dei giovani quale strumento di coordinamento ed integrazione delle azioni regionali di cui all'articolo 33;

        promuove un'azione di raccordo tra le diverse realtà distrettuali, in modo da perseguire omogeneità di opportunità e di qualità nel sistema dei servizi e degli interventi in tutto il territorio regionale, di monitorarne la qualità e di valorizzare le buone prassi esistenti;

        istituisce gli organismi di coordinamento necessari all'integrazione delle politiche e ne definisce i compiti e le modalità di funzionamento;

        - può disporre controlli e verifiche sulle comunità autorizzate che accolgono minori, dandone comunicazione al Comune competente alla vigilanza;

        raccoglie, elabora e diffonde, tramite l'osservatorio regionale per l'infanzia, l'adolescenza e i giovani, i dati sulla condizione delle nuove generazioni al fine di un'efficace programmazione regionale e locale;

        prepara, in accordo con il Garante per l'infanzia e l'adolescenza, le persone individuate dai servizi del territorio disponibili a svolgere attività di tutela e curatela e garantisce la consulenza ai tutori e ai curatori nominati.

 

Considerato che

        L’art. 7 della medesima legge istituisce l’Osservatorio regionale per l’infanzia, l’adolescenza e i giovani, con il compito di fornire un impianto certo e coordinato di conoscenze sulla reale condizione delle nuove generazioni in Emilia-Romagna.

        In particolare, l'osservatorio assume le seguenti funzioni:

a)      raccolta, analisi e restituzione dei flussi informativi su infanzia, adolescenza e giovani provenienti da soggetti istituzionali e dal terzo settore;

b)      realizzazione di mappe aggiornate dei servizi pubblici e privati e delle risorse destinate all'infanzia, all'adolescenza e ai giovani;

c)      promozione di indagini e ricerche su ambiti o su problematiche specifiche che riguardano la condizione di vita e i diritti delle giovani generazioni;

d)      predisposizione di relazioni periodiche sulla condizione dell'infanzia, dell'adolescenza e dei giovani in Emilia-Romagna e sull'attuazione dei relativi diritti;

e)      produzione di rapporti e pubblicazioni volti alla restituzione dei dati, anche attraverso azioni di comunicazione e divulgazione.

 

Considerato inoltre che

        Con la legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 (NORME PER LA PROMOZIONE DELLA CITTADINANZA SOCIALE E PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI)[2], e nello specifico l’ art. 9 (Politiche familiari), “la Regione sostiene il ruolo essenziale delle famiglie nella formazione e cura delle persone e nella promozione della coesione sociale, valorizza i compiti che le famiglie svolgono sia nella vita quotidiana, sia nei momenti di difficoltà e disagio legati all'assunzione di responsabilità di cura.

        La Regione a tal fine: a) programma i servizi valorizzando le risorse di solidarietà delle famiglie ed il principio di corresponsabilità dei genitori nei confronti dei figli, sostenendo le scelte procreative libere e responsabili e favorendo aiuti concreti ai genitori affinché possano stabilire liberamente le dimensioni delle proprie famiglie” […].

 

Considerato altresì che

        La legge regionale 17.2.2005, n° 9 “Istituzione del garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza”, all’art. 2, tra le altre funzioni, attribuisce al Garante regionale il compito di collaborare “agli interventi di raccolta ed elaborazione di tutti i dati relativi alla condizione dell’infanzia e dell’adolescenza in ambito regionale…”.

 

Rilevato che

        con richiesta in data 6.8.2019 ex art. 30 Statuto (pratica 483/2019), si chiedeva di conoscere, tra gli altri, i seguenti dati:

        Permanenza per singolo anno dei minori nelle seguenti strutture:

a)   Struttura  residenziale (Comunità per minori, Casa famiglia etc);

b)   Affido familiare fino al quarto grado di parentela;

c)    Affido eterofamiliare;

d)   Altro.

        Luogo di inserimento del minore allontanato dopo le dimissioni (ad esempio, rientro in famiglia, rientro nella comunità familiare, ingresso in altra Struttura residenziale etc).

        gli Uffici preposti dichiaravano che tali dati non erano disponibili a livello regionale in quanto “non oggetto di comunicazione obbligatoria attraverso il sistema Sisam”.

        con ulteriore richiesta in data 9.3.2021 (rif. NP/2021/10275), si chiedeva di conoscere gli importi erogati dalla Regione Emilia-Romagna, quale spesa socio-sanitaria, diretta al sostegno endofamiliare ai minori, ai sensi dell’art. 1 della L. 184/1983.

        gli Uffici preposti (pratica 2021/162) dichiaravano che “la Regione non dispone di tali dati trattandosi di interventi disposti autonomamente dagli Enti locali nell’esercizio delle proprie funzioni in ambito sociale”.

        con ulteriore richiesta in data 7.9.2022, si richiedeva un report in ordine alle verifiche fatte sulle case-famiglia per minori, dalle competenti commissioni di vigilanza, negli anni 2019-2020-2021 e 2022.

        gli Uffici preposti (pratica 2022/411) dichiaravano che il dato richiesto “non è nella disponibilità di questa Direzione generale”.

 

Rilevato quindi che

        la Regione Emilia-Romagna ha dichiarato di non essere a conoscenza dei dati relativi:

a)      alla spesa sociale per sostenere la genitorialità e i minori all’interno della propria famiglia originaria (art. 1 L. 184/1983), ma di essere però a conoscenza della spesa sociale e sanitaria nei casi di allontanamento dei minori, ovvero di collocamento in comunità;

b)      al periodo di permanenza dei minori al di fuori della propria famiglia originaria, e del percorso seguito dagli stessi;

c)      ai controlli e verifiche effettuate presso le comunità che accolgono minori.

 

Tutto ciò premesso, considerato e rilevato,

 

i sottoscritti consiglieri,

 

chiedono

 

alla Giunta

 

        se non ritenga che tale carenza di informazioni e disponibilità di dati sia in contrasto con le funzioni assegnate alla Regione dalla stessa L.R. 14/2008 (art. 6, Funzioni della Regione);

        se non ritenga che la raccolta e analisi dei dati in questione rientri anche nei compiti attribuiti all’Osservatorio regionale per l’infanzia, nonché nelle funzioni del Garante regionale per l’infanzia;

        in generale, se non ritenga che l’assenza di conoscenza dei dati in questione sia idonea ad impedire una corretta valutazione circa il sistema di tutela dei minori, così da rendere potenzialmente inefficace l’attività di programmazione regionale di cui all’art. 9, comma 4, L.R. 14/2008.

 


[1]https://demetra.regione.emilia-romagna.it/al/articolo?urn=er:assemblealegislativa:legge:2008;14&dl_t=text/xml&dl_a=y&dl_id=10&pr=idx,1;artic,1;articparziale,0

 

[2] https://demetra.regione.emilia-romagna.it/al/articolo?urn=er:assemblealegislativa:legge:2003;2

 

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