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Legislatura XI - Progetto di legge (testo presentato)

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Oggetto n. 6953
Presentato in data: 08/06/2023
Progetto di legge d'iniziativa consiglieri recante: "Istituzione di zone economiche speciali regionali denominate Z.A.M.A. (Zona Area Montana Autonoma) nelle aree svantaggiate del territorio emiliano-romagnolo". (08 06 23) A firma dei Consiglieri: Pompignoli, Catellani, Pelloni, Rainieri, Bargi, Occhi, Facci, Bergamini, Montevecchi, Marchetti Daniele, Liverani, Rancan, Stragliati, Delmonte

Presentatori:

Pompignoli, Catellani, Pelloni, Rainieri, Bargi, Occhi, Facci, Bergamini, Montevecchi, Marchetti Daniele, Liverani, Rancan, Stragliati, Delmonte

Testo:

 

ISTITUZIONE DI ZONE ECONOMICHE SPECIALI REGIONALI DENOMINATE Z.A.M.A. (ZONA AREA MONTANA AUTONOMA) NELLE AREE SVANTAGGIATE DEL TERRITORIO EMILIANO-ROMAGNOLO

 


Art. 1

Finalità

 

1. La presente legge stabilisce procedure, condizioni e modalità per l'istituzione di zone economiche speciali denominate Z.A.M.A. (Zona Area-Montana Autonoma) nelle aree svantaggiate della regione Emilia-Romagna, al fine di creare condizioni favorevoli in termini, fiscali, finanziari e amministrativi per favorire l'insediamento nella Z.A.M.A medesima di aziende che svolgono attività d'impresa e per promuovere lo sviluppo economico, lo sviluppo sociale e l'occupazione.

 

2. Una Z.A.M.A. è un territorio in cui i cittadini residenti e le aziende insediate possono beneficiare di regimi fiscali, tributari e normativi particolari.

 

Art. 2

Istituzione e caratteristiche delle Z.A.M.A.

 

1. I Comuni propongono l’istituzione dell’area Z.A.M.A. alla Regione Emilia – Romagna alle seguenti condizioni:

 

a) che rientrino nei comuni colpiti dagli eventi alluvionali di maggio 2023 di cui all’elenco contenuto nel Decreto-legge recante “Interventi urgenti per fronteggiare l’emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023” nei comuni totalmente montani individuati nell’elenco tenuto dall’ISTAT, ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991 (Provvedimenti in favore dei territori montani), negli ulteriori comuni ricompresi nelle Aree Progetto e Aree Strategia delle Aree interne e nei territori dei comuni delle due nuove aree interne (Area Appennino Parma est e Appennino forlivese e cesenate) nonché quei comuni definiti completamente montani precedentemente a fusioni ai sensi della legge regionale 8 luglio 1996, n. 24 (Norme in materia di riordino territoriale e di sostegno alle Unioni e alle fusioni di Comuni);

 

b) che venga garantita l’omogeneità del territorio e la sua continuità.

 

2. La proposta di istituzione della Z.A.M.A. deve essere richiesta dalla totalità dei comuni ricompresi nella proposta medesima.

 

3. La Giunta regionale, previo parere della commissione referente e sulla scorta delle istanze territoriali, come definito ai precedenti commi 1 e 2, predispone le linee guida e, sentita la commissione referente, istituisce con propria deliberazione le aree economiche speciali (Z.A.M.A.).

 

4. Nella Z.A.M.A. sono ammessi ai benefici di cui all'articolo 3:

 

a) i cittadini residenti;

 

b) le aziende, le forme cooperative e consortili che svolgono attività di natura industriale, artigianale e commerciale, agricola, ittica, di allevamento e di servizi in genere;

 

c) le categorie professionali, mediche, commerciali, turistiche;

 

d) le pubbliche amministrazioni;

 

e) le aziende sanitarie e ospedaliere pubbliche, private e private accredidate;

 

f) le associazioni di volontariato, onlus, le associazioni di promozione.

 

5. la Giunta regionale istituisce un fondo apposito per la tassazione agevolata e per la riduzione dei tributi, delle imposte sui redditi e dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente per le imprese e le attività montane, comprese quelle agricole, già insediate e ricadenti nelle zone di cui ai commi precedenti, che svolgono almeno una tra le seguenti funzioni:

 

a) promuovono i nuovi insediamenti nella Z.A.M.A.;

 

b) propongono prodotti alimentari tipici delle aree montane la cui produzione è effettuata nel raggio massimo di 30 chilometri;

 

c) rivitalizzano i comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti privi di esercizi commerciali ovvero dotati di un numero limitato di esercizi;

 

d) offrono in un unico punto di vendita un’ampia gamma di prodotti e servizi al fine di incentivarne la polifunzionalità.

 

Art. 3

Regime fiscale e tributario

 

1. I soggetti ricompresi nei punti b) c) d) e) f) del precedente art. 2 comma 5, esistenti nella Z.A.M.A. possono fruire delle seguenti agevolazioni:

 

a) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per gli esercenti degli esercizi commerciali in territori montani con meno di 3.000 abitanti che svolgono congiuntamente in un solo esercizio altri servizi di particolare interesse per la collettività così come previsto dall’art. 10 comma 1 lett. a del d. lsg. 31 marzo 1998, n. 114;

 

b) concessione alle imprese e ai lavoratori autonomi di un contributo proporzionale a quanto dovuto alla Regione Emilia-Romagna a titolo di IRAP per l'anno di imposta 2022 e per i due successivi, così come previsto dall’art. 1 della L.R. 18 del 2019;

 

c) riduzione del 50% degli oneri di urbanizzazione per la destinazione d'uso commerciale, relativi all'insediamento degli stessi;

 

d) esenzione del bollo auto per i veicoli a servizio delle unità operative ricadenti nel territorio delle Z.A.M.A., nel limite di massimo 10 veicoli, fatta eccezione per le aziende di autotrasporto e logistica per le quali non è previsto limite massimo;

 

e) per le nuove aziende che si insediano all'interno della Z.A.M.A., le agevolazioni previste ai punti a), b) e c) sono garantite per almeno 10 anni, indipendentemente dalla eventuale riperimetrazione della Z.A.M.A. come previsto dal precedente art. 2 comma 3;

 

f) esenzione del pagamento della licenza di pesca professionale;

 

g) esenzione del pagamento della “tassa sulle concessioni”;

 

h) premialità riconosciuta sui bandi regionali con la maggiorazione del 10% del punteggio mcomplessivo acquisito.

 

2. I soggetti ricompresi nel punto a) del precedente art. 2 comma 5 residenti nella Z.A.M.A., possono fruire delle seguenti agevolazioni:

 

a) riduzione del 50% dell'addizionale regionale sull' Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (IRPEF);

 

b) riduzione del 50% del bollo auto per i veicoli nel limite massimo di 1 veicolo di proprietà;

 

c) esenzione della tassa regionale per il diritto allo studio universitario; tale beneficio viene mantenuto dal contribuente, anche in caso di trasferimento della residenza presso il luogo di studio, per la durata della frequenza scolastica. Al fine di acquisire questo beneficio, la residenza all' interno della Z.A.M.A.deve essere di almeno 3 anni;

 

d)  riduzione del 50% della licenza di pesca dilettantistica e di caccia;

 

e) riduzione del 50% del costo degli abbonamenti e dei titoli di viaggio dei mezzi pubblici;

 

f) premialità riconosciuta sui bandi regionali con la maggiorazione del 10% del punteggio complessivo acquisito.

 

3. Il godimento dei benefici di cui al presente articolo da parte delle imprese di cui all'art. 2 comma 5 lettera b) e c), di nuovo insediamento nella Z.A.M.A. è soggetto alle seguenti limitazioni:

 

a) le imprese devono mantenere la loro attività nel territorio di insediamento della Z.A.M.A. per almeno dieci anni, pena la revoca dei benefici concessi;

 

b) almeno il 30% del personale lavorativo deve essere reclutato tra i residenti stessi dell’area Z.A.M.A.

 

Art. 4

Durata delle aree economiche speciali Z.A.M.A.e del loro regime fiscale e tributario agevolato

 

1. Con cadenza minima di 5 anni dall'istituzione della Z.A.M.A., la Giunta regionale può rivedere gli ambiti della Z.A.M.A. sulla scorta dell’aggiornamento dei dati relativi all'indicatore di svantaggio e sulla base delle rilevazioni eseguite dall’Osservatriodi cui all’art. 6.

 

2. Con cadenza minima di 10 anni, dall'istituzione della Z.A.M.A., la Regione Emilia-Romagna può confermare o abolire la Z.A.M.A. o rivederne le agevolazioni fiscali e tributarie.

 

Art. 5

Programmazione di interesse regionale

 

1. La Giunta regionale, previo parere della commissione competente, attua strumenti di programmazione negoziata di interesse regionale quali i patti territoriali per lo sviluppo economico, ambientale, sociale e della mobilità dei territori montani con particolare riferimento alle Z.A.M.A.

 

Art. 6

Istituzione dell’Osservatorio regionale delle Z.A.M.A.

 

1. È istituito l'Osservatorio regionale delle Z.A.M.A., che provvede alla acquisizione, raccolta, elaborazione, diffusione e valutazione dei dati sulla condizione abitativa, sulle attività industriali, artigianali, commerciali, agricolo e manifatturiero e sul tessuto produttivo e occupazionale.

 

Art. 7

Clausola valutativa

 

1. La Giunta regionale, trasmette alla commissione consiliare competente, con cadenza biennale, sulla base dei dati e delle informazioni prodotte dall'Osservatorio regionale una relazione che fornisca informazioni e dati ricognitivi circa lo stato di attuazione e gli effetti della legge.

 

2. I soggetti pubblici coinvolti nell'attuazione della presente legge sono tenuti a fornire alla Regione le informazioni necessarie per la redazione della relazione di cui al comma 1.

 

3. La Giunta regionale rende accessibili i dati e le informazioni raccolte per le attività valutative previste dalla presente legge. L’Assemblea legislativa rende pubblica la relazione unitamente agli eventuali documenti che ne concludono l’esame.

 

Art. 8

Adempimenti amministrativi

 

1. La Giunta regionale, informata la commissione consiliare competente, approva con propria deliberazione, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le linee guida di attuazione degli articoli 2 e 3.

 

Art. 9

Disposizioni finanziarie

 

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge la Regione fa fronte mediante l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio regionale nell'ambito di missioni e programmi specifici, la cui copertura è assicurata dai fondi a tale scopo accantonati nell'ambito del fondo speciale, di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti - Programma 3 Altri fondi.

 

Art. 10

Entrata in vigore

 

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

 

 

 

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