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Legislatura XI - Atto ispettivo ogg. n. 7034

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Oggetto:
Testo presentato:
7034 - Interrogazione a risposta orale in commissione relativa all'iscrizione nell'anno 2021 di un'associazione di promozione sociale nel Registro regionale allora vigente. A firma del Consigliere: Facci

Testo:

INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE IN COMMISSIONE

 

Il sottoscritto Consigliere

 

Premesso che

        La Regione Emilia-Romagna, con la L. 8/2014[1] (“LEGGE DI SEMPLIFICAZIONE DELLA DISCIPLINA REGIONALE IN MATERIA DI VOLONTARIATO, ASSOCIAZIONISMO DI PROMOZIONE SOCIALE, SERVIZIO CIVILE. ISTITUZIONE DELLA GIORNATA DELLA CITTADINANZA SOLIDALE”), ha inteso adottare disposizioni volte alla semplificazione della disciplina in materia di volontariato, associazionismo di promozione sociale, servizio civile, ed ha istituito il registro regionale delle organizzazioni di volontariato, recentemente abrogato.

        Con delibera della Giunta regionale n. 1007/2015[2], sono state adottate le “Modalità di gestione dei registri regionali delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale di cui alle leggi regionali n. 12/2005 e n. 34/2002, così come modificate dalla legge regionale n. 8/2014”.

        Tra le varie disposizioni, l’art. 4.1 dell’allegato 1 alla predetta delibera stabilisce che “Le procedure di accertamento preventivo della sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi per l’iscrizione al registro devono prevedere l’espressione di un parere preventivo del Comune ove ha sede legale l’organizzazione richiedente: è pertanto obbligatorio presentare preliminarmente al Comune territorialmente competente la richiesta di parere da allegare alla domanda da trasmettere alla Regione.

        Il Comune ha trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di istanza per rispondere in merito all'effettiva operatività dell'organizzazione richiedente e accertare che l’attività sia coerente con gli scopi istituzionali e per fini di solidarietà e di impegno civile. Per le associazioni di recente costituzione, qualora non sia possibile accertare una effettiva e consolidata attività solidaristica e di impegno civile, questa sarà accertata all’atto della prima revisione periodica del registro, successiva all’iscrizione.

        Trascorso il termine suddetto senza che il Comune si sia espresso la Regione può prescindere dal parere, procedendo con propria istruttoria per la verifica del possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi di legge e può chiedere in merito pareri ed ulteriori dati conoscitivi agli enti locali e ad altre istituzioni.

        A seguito del D. Lgs. 117/2017 istitutivo del Registro Unico del terzo settore, la Regione ha adottato la DGR n. 2153/2017 “Indicazioni operative per la gestione della fase transitoria dei registri delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale nelle more della piena operatività del registro unico di cui al D.Lgs. n. 117/2017”.

 

Considerato che

        con istanza in data 05/02/2021, il Legale rappresentante dell'Associazione “NATA PER SCIOGLIERSI APS” con sede in Bologna (BO), Vicolo Bolognetti, 2, C.F. 91403130379, costituita in data 06/11/2017 con scrittura privata registrata, chiedeva l'iscrizione della stessa nel registro regionale delle associazioni di promozione sociale di cui alla L.R. n. 34/2002 e ss.mm.;

        la Regione Emilia-Romagna (Det. n° 4619 del 17/03/2021), pur dando atto della mancanza del parere da parte del Comune di Bologna, nei termini previsti dalla DGR n. 1007/2015, circa l’effettiva attività dell’associazione richiedente, decideva di procedere comunque con l’iscrizione.

        In tal caso, stante il disposto dell’art. 4.1 dell’allegato 1 della DGR 1007/2015 (cit.), la Regione avrebbe dovuto procedere a svolgere un supplemento di attività istruttoria (“Trascorso il termine suddetto senza che il Comune si sia espresso la Regione può prescindere dal parere, procedendo con propria istruttoria per la verifica del possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi di legge e può chiedere in merito pareri ed ulteriori dati conoscitivi agli enti locali e ad altre istituzioni”).

 

Rilevato che

        con atto ispettivo prot. NP 19/06/2023.0017041.I (pratica 2023/319), il sottoscritto Consigliere richiedeva all’amministrazione regionale di conoscere i contenuti dell’attività istruttoria svolta dagli Uffici, necessaria per l’iscrizione dell’associazione in questione al Registro regionale.

        Tuttavia, con comunicazione pervenuta in data 26/6/2023, l’Amministrazione regionale così rispondeva:

 

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        in tal modo, la Regione confermava ed ammetteva di avere proceduto all’iscrizione di un’associazione nel proprio Registro regionale (oggi superato, a seguito della piena operatività del Registro nazionale), senza avere proceduto all’attività istruttoria prevista dalle disposizioni regionali (cfr. DGR n. 1007/2015, art. 4.1 allegato 1).

        fatto ancora più grave, il Settore regionale competente (e responsabile dell’iscrizione in contrasto con la norma regionale) ha cercato surrettiziamente di motivare la propria omissione, ritenendola non necessaria, alla luce della DGR n. 2153/2017 “Indicazioni operative per la gestione della fase transitoria dei registri delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale nelle more della piena operatività del registro unico di cui al D.Lgs. n. 117/2017”.

        Invero, proprio la DGR 2153/2017 ha richiamato e confermato la validità delle disposizioni della precedente DGR 1007/2015, in quanto compatibili, così rendendo necessaria (e obbligatoria) l’attività istruttoria suppletiva della Regione in assenza del parere da parte dell’amministrazione comunale.

        tra l’altro, a ben vedere, l’associazione “NATA PER SCIOGLIERSI APS” con sede in Bologna (BO), Vicolo Bolognetti, 2, risultava costituita in data 06/11/2017, e pertanto non poteva essere considerata – come erroneamente indicato nella risposta pervenuta a firma del Dr. (…) – un’associazione “neocostituita”.

 

Tutto ciò premesso,

 

il sottoscritto consigliere

 

interroga la Giunta

 

per conoscere

 

        se ritenga corretto l’operato degli Uffici competenti, che con determina n° 4619 del 17/03/2021 hanno provveduto all’iscrizione nell’allora vigente Registro regionale l’associazione di promozione sociale “NATA PER SCIOGLIERSI APS”, con sede in Bologna (BO), Vicolo Bolognetti 2, in assenza del parere dell’amministrazione comunale ed in assenza di propria attività istruttoria, e quindi in contrasto con la normativa regionale di riferimento DGR 1007/2015, come richiamata dalla DGR 2153/2017.

 


[1]https://demetra.regione.emilia-romagna.it/al/articolo?urn=urn:nir:regione.emilia.romagna:legge:2014-06-30;8&dl_t=text/xml&dl_a=y&dl_id=10&pr=idx,1;artic,1;articparziale,0

[2]https://servizissiir.regione.emilia-romagna.it/deliberegiunta/servlet/AdapterHTTP?action_name=ACTIONRICERCADELIBERE&operation=leggi&cod_protocollo=GPG/2015/1025&ENTE=1

 

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