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Legislatura XI - Atto ispettivo ogg. n. 7245

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Oggetto:
Testo presentato:
7245 - Interrogazione a risposta orale in commissione in merito alla potestà legislativa regionale dopo la modifica dell'articolo 9 della Costituzione italiana che stabilisce che la legge dello Stato disciplina "i modi e le forme di tutela degli animali". A firma della Consigliera: Zamboni

Testo:

INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE IN COMMISSIONE

 

PREMESSO CHE

 

        nel corso della presente legislatura, la Giunta ha avviato un lavoro di revisione della Legge regionale n. 20 del 2002 “Norme contro la vivisezione” al fine di rendere più efficace la tutela degli animali garantita dalla legge stessa che, nel 2004, è stata fortemente depotenziata nel 2004 a seguito di un pronunciamento della Corte costituzionale (sentenza 166);

        il lavoro di revisione, condotto su impulso e in collaborazione con il Comitato etico previsto dalla LR 20/2002 e con diverse associazioni che si occupano di diritti degli animali, tra cui la Lega Anti Vivisezione (LAV), ha portato alla condivisione di un testo che - pur tenendo conto dei rilievi costituzionali ed evitando così di reintrodurre divieti già giudicati incostituzionali nei casi di utilizzo di cani, gatti e primati non umani - avrebbe introdotto maggiori tutele del benessere degli animali impiegati nello specifico contesto di sperimentazione scientifica;

        l’iter di presentazione del progetto di legge di revisione della LR 20 del 2002 si è poi fermato ancora prima di arrivare dell’approvazione in Giunta in quanto, come recita una comunicazione indirizzata alla LAV del Settore prevenzione collettiva e sanità pubblica del 16 novembre 2022:

la recente modifica – intervenuta con legge costituzionale n. 1 del 2022 – dell’articolo 9 della Costituzione che aggiunge al previgente testo la seguente parte: (la Repubblica) “tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali”, comporta effetti rilevanti sull’autonomia legislativa delle regioni relativamente a questa tematica.

 

PREMESSO INOLTRE CHE

 

        il 6 febbraio 2023, in un parere specifico sullo stesso tema, il Settore Affari Legislativi e Aiuti di Stato della Regione Emilia-Romagna ribadisce il parere negativo alla revisione della legge affermando che:

si ritiene che la legge regionale n. 20 del 2002 non possa essere oggetto di revisione da parte del legislatore regionale – sotto l’aspetto della tutela degli animali – in quanto la materia della protezione animale a scopo scientifico non può essere ad oggi ricondotta ad un valore costituzionalmente protetto avente carattere di “trasversalità” – come, ad esempio, la tutela ambientale – che legittima interventi normativi delle Regioni che prevedono livelli di tutela più elevati;

        il parere è motivato dall’interpretazione giurisprudenziale che la legge di riforma costituzionale approvata dal Parlamento l’8 febbraio 2022 allo scopo di inserire nella Carta costituzionale un espresso riferimento alla tutela dell’ambiente e degli animali, anche nell’interesse delle future generazioni, introdurrebbe una riserva di legge che limita la possibilità per le Regioni di legiferare in materia di tutela animale.

 

CONSIDERATO CHE

 

        la riforma costituzionale che ha inserito la tutela degli animali tra i principi fondamentali del nostro ordinamento, conferendo alla sola legge dello Stato il compito di determinarne i modi e le forme, potrebbe avere l’effetto paradossale di compromettere fino ad eliminare la potestà legislativa regionale in questa materia, potestà rivelatasi assai feconda in tema di protezione degli animali, come dimostra anche la produzione legislativa della Regione Emilia-Romagna;

        la riforma Costituzionale rischia inoltre di “congelare” le norme regionali in materia di tutela degli animali, in quanto non più riformabili dal legislatore regionale;

        sugli effetti della riforma costituzionale sulla potestà legislativa regionale in materia di tutela degli animali si è aperto un dibattito giurisprudenziale che sta evidenziando incongruenze e criticità della riforma.

 

RICORDATO CHE

 

        la legislazione della Regione Emilia-Romagna che interessa la tutela degli animali non è circoscritta alla sola Legge 20 del 2002, ma comprende anche la legge regionale 5 del 2005 “Norme a tutela del benessere animale” che disciplina in particolare le modalità della detenzione, del commercio e dell'allevamento degli animali di affezione, le condizioni di svolgimento degli spettacoli con animali, ivi compresa l'attività circense, il controllo delle popolazioni di sinantropi, ovvero di tutte quelle popolazioni di animali selvatici che vivono però in ambienti fortemente antropizzati.

        sempre sulla tutela animale insistono almeno altre quattro leggi regionali in vigore:

        la legge regionale n. 8 del 1994 “Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio dell’attività venatoria”;

        la legge regionale n. 27 del 2000 “Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina”;

        la legge regionale n. 15 del 2006 “Disposizioni per la tutela della fauna minore in Emilia-Romagna”;

        la legge regionale n. 11 del 2012, “Norme per la tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca, dell'acquacoltura e delle attività connesse nelle acque interne”;

        tra queste norme, anche le leggi regionali n. 5 del 2005 “Norme a tutela del benessere animale” e n. 27 del 2000 “Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina” si trovavano in avanzata fase di revisione da parte della Giunta, revisione che avrebbe dovuto farle confluire in un unico nuovo testo;

        la revisione delle succitate leggi regionali 5 e 27 è stata pubblicamente dibattuta e in qualche modo preannunciata anche agli enti locali che sono tenuti ad applicarla, anche con l’emanazione di specifici regolamenti. Enti locali che ora si trovano in una inedita situazione di incertezza rispetto alla facoltà della Regione di poter rivedere norme da lei stessa emanate.

 

OSSERVATO CHE

 

        nel merito specifico della revisione della legge 20 “Norme contro la Vivisezione”, nel novembre 2022 l’ufficio legale della LAV ha presentato alla Regione una nota nella quale evidenzia diversi argomenti a favore della possibilità per la Regione di rivedere il testo della legge anche dopo la citata riforma costituzionale. In particolare, LAV sostiene che:

la tutela animale di cui all’art. 9 della Costituzione, intesa come materia a sé stante - come già ricordato - andrebbe comunque coordinata e raccordata con la materia ricerca scientifica e sanità (a potestà concorrente) su cui la legge regionale indiscutibilmente incide e legifera; inoltre, in tale “nuova” materia (di cui allo Stato spetterebbe definire solo “i modi e le forme” di tutela) sarebbe garantita alle Regioni la possibilità di intervenire con eventuali previsioni di dettaglio migliorative nel quadro dei principi stabiliti dal legislatore nazionale, anche alla luce degli obblighi derivanti dall’ordinamento comunitario.

Peraltro, tale normativa statale di riferimento, già vigente, deve individuarsi nel Decreto Legislativo 4 marzo 2014 n. 26, attuativo della Direttiva 2010/63/UE.

 

RICORDATO CHE

 

        lo Statuto regionale al punto a) dell’articolo 3 recita che: [la Regione promuove] la tutela delle specie e della biodiversità.

 

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

INTERROGA LA GIUNTA REGIONALE PER SAPERE

 

        se, oltre che per la LR n. 20/2002, consideri che la riserva di legge introdotta dalla riforma costituzionale comporti la sospensione di tutte le ipotesi avviate di revisione di altre leggi regionali in materia di tutela degli animali;

        se ravvisi il rischio che possano insorgere criticità in materia di tutela degli animali causate dall’impossibilità di intervenire sulla legislazione regionale, a partire dal progetto di revisione della LR n. 20/2002;

        se non ritenga opportuno, qualora non sia stato ancora avviato, aprire un confronto in sede di Conferenza Stato-Regioni sul tema della normativa a tutela degli animali e sulla possibilità di preservare almeno in parte le prerogative legislative delle Regioni.

 

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