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Legislatura XI - Atto ispettivo ogg. n. 7996

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Oggetto:
Testo presentato:
7996 - Interpellanza per sapere se la Giunta ritenga opportuno, in considerazione dell'elevata funzione educativa e culturale svolta dai rifugi/santuari degli animali, prevedere anche per queste strutture la possibilità di svolgere attività didattiche con le scuole del territorio regionale. A firma della Consigliera: Gibertoni

Testo:

Interpellanza

 

Visti

 

        la sentenza del TAR del Lazio del 10 ottobre 2022, n. 12862, in particolare, laddove nel dispositivo si afferma: “Si potrebbe, tuttavia, fondatamente ritenere, da parte dell’amministrazione, sulla base di una ponderata e motivata valutazione, che la Sfattoria degli ultimi, attese le finalità dichiaratamente perseguite, rivesta effettivamente un’elevata funzione educativa e culturale, rilevante ai fini del riconoscimento della deroga invocata. E, infatti, attraverso l’attività di salvataggio e cura di animali in difficoltà e quindi di tutela degli stessi, si educa al valore del rispetto per gli animali”;

        il nuovo articolo 9 della Costituzione, che pone tra i principi fondamentali dell’ordinamento italiano, a seguito delle modifiche apportate con la legge costituzionale 11 febbraio 2002, n. 1, nella parte in cui dispone che “La repubblica … tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali”, il valore della tutela degli animali ha trovato, assegnando a detta tutela un riconoscimento formale che garantisce la centralità e la statualità della disciplina di tutela degli animali;

        il decreto ministeriale del 7 marzo 2023, recante “Manuale operativo inerente alla gestione e al funzionamento del sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali (sistema I&R)” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 113 del 16 maggio 2023”, in particolare, il punto 2 “Registrazione e riconoscimento degli operatori e degli stabilimenti”, che al paragrafo 2.4 “Tipologia di attività”, al punto 12 “Collezioni faunistiche”, al sottopunto 3, prevede la lettera C “Rifugio per animali diversi da cani, gatti e furetti” che riporta, tra gli altri: “Rifugio permanente (c.d. santuario): attività di ricovero di bovini, equini, ovini e caprini, suini, cervidi e camelidi, pollame, conigli, api, animali delle specie di acquacoltura identificati e registrati con orientamento “rifugio permanente”;

        il decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134, recante “Disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), g), h), i) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53” con il quale il nostro Paese ha recepito il Regolarmente europeo che impone di definire tutte le strutture che ospitano animali a qualsiasi titolo, quindi compresi i c.d. santuari degli animali;

        l’atto di sindacato ispettivo oggetto n. 5810, del 13 ottobre 2022, recante “Interpellanza relativa alle misure da adottare per giungere al riconoscimento giuridico dei c.d. "santuari per gli animali", valorizzandone, le caratteristiche educative e culturali nonché l'assenza di lucro, la conduzione volontaria e l'utilità sociale. A firma della Consigliera: Gibertoni” e la relativa risposta dell’Assessore regionale alle “Politiche per la salute” nella seduta d’Aula del 5 dicembre 2022;

        l’atto di sindacato ispettivo oggetto n. 4685, del 7 febbraio 2022, recante “Interrogazione a risposta scritta per sapere se non si ritenga necessario, in caso di maggiore coinvolgimento nell’epidemia di peste suina africana anche del nostro territorio regionale, evitare di seguire il modello tracciato dalla Regione Liguria, evitando l’uccisione indiscriminata di tanti animali. A firma della Consigliera: Gibertoni” e la relativa risposta dell’Assessore regionale alle “Politiche per la salute” del 1° aprile 2022;

        gli atti di sindacato ispettivo: oggetto n. 2780, del 2 marzo 2021, recante “Interrogazione a risposta scritta in merito ai cosiddetti “santuari degli animali”, particolarmente colpiti dalla situazione emergenziale. A firma della Consigliera: Gibertoni”, oggetto n. 1304, del 10 agosto 2020, recante “Interrogazione a risposta scritta circa i santuari-rifugi per animali. A firma della Consigliera: Gibertoni”, oggetto n. 837, del 23 giugno 2020, recante “Interpellanza sull'eventuale riconoscimento giuridico dei cosiddetti santuari degli animali. A firma della Consigliera: Gibertoni” e le relative risposte dell’Assessore regionale alle “Politiche per la salute”, rispettivamente, del 10 maggio 2021, del 23 novembre 2020 e del 29 luglio 2020;

        la delibera di Giunta regionale n. 2966/2001, recante “Direttive relative al recupero della fauna selvatica ai sensi degli artt. 26 comma 6 bis e 62 comma 1 lett. g) della L.R. 8/94 e successive modifiche” e la delibera di Giunta regionale 29 ottobre 2018, n. 1807 recante “L.R. n. 8/1994 e successive modifiche. Art. 26, commi 6 ter, 6 quater e 6 quinquies. approvazione dei criteri per la stipulazione di convenzioni per la raccolta, il trasporto, la cura, la riabilitazione e la liberazione della fauna selvatica ferita o in difficoltà sul territorio regionale. Anno 2019.”;

 

premesso che

 

        con la sopracitata sentenza del 10 ottobre 2022, n. 12862, il TAR del Lazio ha scritto una pagina innovativa del diritto, infatti ha riconosciuto il valore culturale ed educativo dei rifugi per animali salvati ed ha citato, per la prima volta, in una sentenza della giustizia amministrativa, l’integrazione dell’articolo 9 della Costituzione, tra i principi fondamentali della Repubblica, e che “garantisce la centralità e la statualità della disciplina di tutela degli animali” in continuità con l’orientamento della normativa europea tracciato a partire dall’articolo 13 del Trattato sul Funzionamento dell’UE, e che richiede un continuo impegno da parte degli operatori affinché possa essere effettivamente declinata in ogni ambito di applicazione e contemperata solo alla luce di altri valori equiordinati;

        i rifugi per animali o c.d. santuari degli animali sono quasi sempre strutture che si autosostengono e si autofinanziano e che devono spesso fronteggiare una molteplicità di spese ed oneri anche se l’avvenuto riconoscimento giuridico per queste strutture, di finalità proprie e diverse da quelli degli allevamenti, propriamente detti, dovrebbe già permettere l’eliminazione di spese veterinarie e organizzative specifiche e che erano tipiche degli allevamenti ma che non devono più riguardare i rifugi degli animali e i c.d. “santuari degli animali”, oltre che costituire il primo passo verso la possibilità di convenzionamento sul modello di quanto già si fa per i CRAS;

        la possibilità per queste strutture di svolgere attività didattiche oltre a poter costituire una fonte di finanziamento aggiuntivo sarebbe pienamente coerente con il loro valore educativo e culturale;

 

considerato che

 

        la Regione Emilia-Romagna con la sopracitata delibera di Giunta regionale, n. 2966/2001 consente già ai Centri di Recupero Animali Selvatici (C.R.A.S.) cioè alle strutture destinate al recupero, rieducazione, studio e successivo reinserimento in natura di specie appartenenti esclusivamente alla fauna selvatica autoctona, lo svolgimento di attività didattiche per promuovere e divulgare la conoscenza della fauna selvatica e del suo habitat;

        allo stesso tempo esistono già iniziative a valenza, anche didattica, in ambiti molto diversi dai rifugi e per certi versi opposti per finalità, ad esempio “Fattorie Aperte” un’iniziativa promossa e sostenuta dalla Regione Emilia-Romagna con lo scopo di far vivere ai partecipanti “esperienze autentiche legate alla terra e alla sostenibilità” tramite le “Fattorie didattiche”. Ma non per tutti i cittadini emiliano-romagnoli le fattorie che includono anche allevamenti da carne possono essere considerate “didattiche”. Il quadro andrebbe quindi aggiornato con nuove possibilità e nuove prospettive.

 

Interpella la Giunta regionale per sapere:

 

        se non ritenga opportuno, stante il riconoscimento, derivante sia dalla modifica costituzionale di cui all’art. 9, sia da parte della giurisprudenza del TAR, che ha parlato di “elevata funzione educativa e culturale” svolta dai rifugi/santuari degli animali prevedere anche per queste strutture la possibilità di svolgere diffusamente attività didattiche con le scuole del territorio regionale, anche mediante convenzioni, e se, allo scopo di incentivare tali attività didattiche, non ritenga opportuno promuoverle e sostenerle con un programma annuale di iniziative proprie della Regione Emilia-Romagna, eventualmente, se necessario, anche inquadrandole dal punto di vista normativo.

 

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