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Legislatura XI - Atto ispettivo ogg. n. 8018

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Oggetto:
Testo presentato:
8018 - Interpellanza relativa all'utilizzo nella filiera agroalimentare dei prodotti frutto delle nuove tecnologie di editing genetico TEA-NGT e NBT. A firma della Consigliera: Gibertoni

Testo:

Interpellanza

 

Visti

 

        il Comunicato Stampa della Giunta regionale dell’Emilia-Romagna, del 25 gennaio 2024, recante “Agricoltura. Biotecnologie, via libera in Commissione a Bruxelles del Regolamento sulle nuove tecniche genomiche. L’assessore Mammi: “Soddisfatti per una misura innovativa, che si inserisce a pieno nel quadro della transizione verde e della riduzione degli agrofarmaci, ora attendiamo l’ok definitivo del Parlamento Ue””;

        il decreto - legge 14 aprile 2023, n. 39, recante “Disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l’adeguamento delle infrastrutture idriche.” convertito con modificazioni dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, in particolare l’art. 9 bis recante “Disposizioni urgenti in materia di genetica agraria”;

        la Proposta di Regolamento della Commissione Europea al Parlamento europeo e al Consiglio, del 5 luglio 2023, COM (2023) 411 final, 2023/0226 (COD) relativo alle piante ottenute con alcune nuove tecniche genomiche e ai relativi alimenti e mangimi e che modifica il Regolamento (UE) 2017/625;

        la legge regionale 22 novembre 2004, n. 25, recante “Norme in materia di organismi geneticamente modificati”, in particolare l’art. 1, comma 1, che prevede “La Regione Emilia-Romagna, sulla base del principio di precauzione contemplato dall’articolo 174 del Trattato della Comunità europea ed in osservanza dell'articolo 26 bis, comma 1, della direttiva 2001/18/CE sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati, disciplina con la presente legge, nell’ambito delle proprie competenze, l’utilizzo di organismi geneticamente modificati avendo cura di preservare le risorse genetiche del territorio e di tutelare efficacemente le produzioni agricole ed alimentari, che fanno della identità, originalità, naturalità un valore culturale, economico e commerciale non compromettibile”;

        il D.Lgs. 14 novembre 2016 n. 227, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2015/412, che modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM) sul loro territorio” in vigore dall’11 dicembre 2016, con cui l’Italia recepisce, appunto, la direttiva europea 2015/412 mirante a vietare o limitare, a determinate condizioni, la coltivazione degli Organismi Geneticamente Modificati (OGM) nel proprio territorio;

        la direttiva (UE) n. 2015/412 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2015, che modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM) sul loro territorio;

        il D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 18, recante “Norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto e delle ortive in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625.” con cui l’Italia, almeno formalmente, sembrerebbe accogliere le richieste dell’Unione Europea che potrebbero portare alla produzione di OGM anche nel nostro paese;

        la sentenza della Corte di Giustizia Europea del 7 febbraio 2023, nella causa C688/21 in cui la Corte considera che l’emissione nell’ambiente o l’immissione in commercio, senza aver condotto a buon fine una procedura di valutazione dei rischi, di organismi ottenuti mediante una tecnica o un metodo di mutagenesi che presentino caratteristiche diverse da quelle di una tecnica o di un metodo di mutagenesi utilizzati convenzionalmente in varie applicazioni con una lunga tradizione di sicurezza può comportare effetti negativi sulla salute umana e sull’ambiente, che interessano diversi Stati membri in modo eventualmente irreversibile e ciò potrebbe verificarsi anche qualora tali caratteristiche non riguardino le modalità di modificazione, da parte dell’agente mutageno, del materiale genetico dell’organismo interessato;

        la sentenza della Corte di Giustizia Europea del 25 luglio 2018, nella causa C528/16, che ha stabilito che gli organismi ottenuti tramite editing genetico rientrano nelle norme comunitarie sugli OGM, e come tali devono essere gestiti, in base al principio di precauzione sancito nei trattati istitutivi dell’Ue e alla base delle norme europee sulla sicurezza alimentare;

        l’atto di sindacato ispettivo oggetto n. 7255, del 7 agosto 2023, recante “Interrogazione a risposta scritta in merito all'utilizzo delle nuove tecnologie di editing genetico TEA (Tecniche di Evoluzione Assistita) o NGT (New Genomic Techniques) in campo agricolo. A firma della Consigliera: Gibertoni” e la relativa risposta dell’Assessore regionale a “Agricoltura e agroalimentare, caccia e pesca” del 20 ottobre 2023;

 

premesso che

 

        il 24 gennaio 2024 la Commissione per l’Ambiente, la Sanità Pubblica e la Sicurezza Alimentare del Parlamento Europeo ha adottato la sua posizione sulla proposta di Regolamento della Commissione sulle NGT, con 47 voti favorevoli, 31 contrari e 4 astensioni;

        secondo la proposta approvata si avranno due diverse categorie e due serie di regole per le piante ottenute con le NGT, infatti, le piante NGT considerate equivalenti a quelle convenzionali, impianti c.d. NGT 1, sarebbero esentate dai vincoli della legislazione sugli OGM, mentre per le NGT 2 questa legislazione adatterebbe il quadro degli OGM alle piante NGT, inoltre, i parlamentari europei avrebbero concordato sul fatto che tutte le piante NGT dovrebbero rimanere vietate nella produzione biologica;

        la Giunta regionale dell’Emilia-Romagna così ha commentato la votazione del 24 gennaio scorso: ““Il primo via libera di Bruxelles alla regolamentazione delle biotecnologie in agricoltura rappresenta un risultato importante. Ora attendiamo che la misura sia approvata definitivamente da parte del Parlamento europeo entro la fine della Legislatura”.Così l’assessore regionale all’Agricoltura, Alessio Mammi, che esprime la soddisfazione della Regione Emilia-Romagna per l'approvazione in Commissione Ambiente, Sanità pubblica e Sicurezza alimentare (Envi) del Parlamento europeo della relazione emendativa al Regolamento sulle nuove tecniche genomiche (NGT, New genomic techniques). Una nuova regolamentazione autorizzerà la coltivazione di nuove varietà ottenute da tecniche di evoluzione assistita (TEA), misura che si inserisce a pieno nel quadro della transizione verde e della riduzione degli agrofarmaci. Il provvedimento dovrebbe arrivare all’assemblea plenaria del Parlamento Ue già il prossimo 6 febbraio. “Per garantire produttività e sostenibilità dell’agricoltura – ha aggiunto Mammi - le nuove tecniche genomiche sono fondamentali. Si tratta di tecniche innovative, che possono dare un contributo essenziale per far fronte alle sfide della transizione verde ma anche come strumento indispensabile contro le fitopatie e i cambiamenti climatici che già oggi, da soli, spiegano tra il 20% e il 50% delle fluttuazioni del rendimento agricolo”. “Le biotecnologie – conclude l’assessore - sono già autorizzate in diversi Paesi e senza una apposita legislazione dell’Unione europea, ricerca e investimenti potrebbero essere attratti proprio da Paesi extraeuropei”.”;

        le TEA (Tecniche di Evoluzione Assistita) o NGT (New Genomic Techniques) in campo agricolo rappresentano una forma avanzata di manipolazione genetica di semi e piante alimentari e le TEA sono definite anche come i “nuovi ogm” e questa equiparazione con le tecniche di transgenesi è confermata, al momento, dalla sopra citata sentenza della Corte di Giustizia Europea del 7 febbraio 2023;

        con l’approvazione del decreto - legge 14 aprile 2023, n. 39, “Disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche” (c.d. “Siccità”) convertito con modificazioni dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, e con l’introduzione nel suo testo dell’art. 9 bis recante “Disposizioni urgenti in materia di genetica agraria” si è evitato alle TEA-NGT l’applicazione dell’iter autorizzativo per l’introduzione nell’ambiente degli OGM, previsto dall’articolo 8, comma 2, lettera c) e dall’articolo 8, comma 6, del Decreto Legislativo 8 luglio 2003, n. 224;

        prima della norma sopra citata immessa nel c.d. decreto “Siccità” era in corso, ormai da anni, una pesante attività di lobbying delle principali associazioni dell’agroalimentare che aveva portato a diverse proposte di legge in Parlamento (basti citare quella del Presidente della Commissione “Agricoltura”, della scorsa legislatura parlamentare, presentata il 15 dicembre 2021, e che volveva “fare dell’Italia un paese leader sulle TEA”) ma questa attività si è, con ogni evidenza, fatta più stringente per arrivare, appunto, alla norma approvata in Parlamento dopo la sopra citata sentenza della Corte di Giustizia Europea del 7 febbraio 2023, che ha stabilito che sulle TEA si applicano le stesse norme di legge dell’Unione europea relative agli OGM che seguono il principio di precauzione: prima di poter essere immesso sul mercato dell’Ue ogni prodotto od organismo geneticamente modificato è sottoposto a una procedura di autorizzazione nel corso della quale è accuratamente valutata la sua sicurezza per l’uomo, gli animali e l’ambiente e ne è assicurata la tracciabilità;

        quanto sta accadendo oggi per le TEA si era già visto accadere, anche nel nostro Paese, per un'altra tecnica di editing genetico le così dette NBT (New Breeding Techniques) con cui si intendono tecniche, dette di gene (o genome) editing che si avvalgono di un sistema costituito da due componenti principali: (A) un RNA guida (gRNA) derivato dalla sequenza batterica detta CRISPR, il quale dirige (B) una proteina detta Cas9 verso una specifica sequenza di DNA, qui giunta, Cas9 taglia entrambi i filamenti del DNA e queste doppie rotture prodotte nel DNA, da Cas9, vengono poi riparate, con precisione variabile, dai meccanismi insiti nella cellula sottoposta all’editing, con un editing, quindi, che garantirebbe che la modificazione può avvenire entro specie, ovvero nel DNA dell’organismo che si intende modificare e non verrebbero inseriti (almeno in teoria) elementi genetici di origine estranea, cioè provenienti da una specie diversa e per questo motivo l’editing sarebbe indicato come una tecnica di cisgenesi e non di transgenesi, inoltre, tale strumento di editing sarebbe alla portata di quasi tutti i laboratori e per questo avrebbe avuto una rapidissima diffusione in tutto il mondo, con un aumento vertiginoso degli esperimenti di editing su piante e animali;

 

considerato che

 

        nel caso il testo, approvato il 24 gennaio 2024 dalla Commissione per l’Ambiente, la Sanità Pubblica e la Sicurezza Alimentare del Parlamento Europeo, dovesse superare il vaglio dell’Aula del Parlamento Europeo non ci sarebbe un’etichettatura obbligatoria a livello dei consumatori per le piante NGT 1;

        la Corte di Giustizia Europea con la sentenza del 7 febbraio 2023, nella causa C688/21 aveva ribadito, con chiarezza, come le TEA - NGT non possano essere considerate fuori dal perimetro della Direttiva 2001/18, che definisce e regola gli OGM, chiedendo che vengano sottoposte alle stesse procedure per l’approvazione delle varietà destinate alla coltivazione e delle sperimentazioni in campo aperto obbligando a una valutazione del rischio, tracciabilità ed etichettatura;

        ormai da tempo la Commissione Europea sta cercando di indebolire i regolamenti dell’UE sugli organismi geneticamente modificati (OGM), tentando di escludere alcuni OGM dagli attuali regolamenti, in modo tale che le grandi aziende dell’agrobusiness internazionale possano commercializzarli senza alcuna autorizzazione e senza alcuna tracciabilità o etichettatura;

        le grandi multinazionali stanno operando pressioni affinché l’UE applichi i regolamenti sugli OGM solo alle piante geneticamente modificate con l’introduzione di un DNA estraneo, escludendo le piante realizzate con le nuove tecniche di editing genico (TEA – NGT e NBT) e la votazione del 24 gennaio 2024 della Commissione per l’Ambiente, la Sanità Pubblica e la Sicurezza Alimentare del Parlamento Europeo conferma la riuscita di questa azione di lobbying;

        già da oltre due anni la Commissione Europea aveva sostenuto pubblicamente il suo punto di vista, andando in contrasto palese con la precedente sentenza della Corte di Giustizia Europea del 25 luglio 2018, secondo cui l’esclusione degli organismi prodotti con nuove tecniche OGM dal campo di applicazione dei regolamenti dell’UE sugli OGM metterebbe in pericolo la salute delle persone e l’ambiente;

        la nuova proposta di regolamento presentata dalla Commissione il 5 luglio 2023, di fatto, sdoganava le tecniche di evoluzione assistita (TEA – NGT) aggirando i paletti sugli organismi geneticamente modificati e favorendo chi, negli anni, aveva svolto pressioni e vere e proprie attività di lobbying per poter sfruttare le nuove tecniche di editing genetico e impadronirsi di nuovi pezzi del sistema alimentare;

        è facile prevedere come le tecniche TEA – NGT si riveleranno un affare lucroso per pochi soggetti mentre porteranno solo danni per la biodiversità agricola e per i diritti di chi concretamente lavora la terra, e ciò avverrà dietro il paravento della misura per ottenere “semi più resilienti” e adattati al “climate change”, ed ancora per il raggiungimento degli obiettivi del Green Deal UE, in particolare il F2F e la strategia sulla biodiversità e gli obiettivi dello sviluppo sostenibile (OSS), mentre la realtà ben concreta è che i brevetti dei semi ottenuti con la deregulation dei nuovi OGM (TEA – NGT e NBT) vedono in prima fila le quattro più grandi imprese agrochimiche e sementiere a livello internazionale;

        sia la guerra in corso in Europa, sia i cambiamenti climatici vengono utilizzati come utili grimaldelli per demolire l’atteggiamento di precauzione utilizzato fino ad oggi nei confronti degli OGM e di queste nuove tecniche ad essi assimilabili, infatti, ad esempio, il 13 marzo 2022 il precedente Ministro dell’Agricoltura aveva dichiarato che si può agire “sospendendo alcune previsioni che rendono difficili le importazioni, ad esempio, per il mais dagli Usa che viene coltivato con tecniche Ogm vietate in Europa”;

        continuiamo ad assistere ad una retorica, anche a livello della classe politica locale dell’Emilia-Romagna, che indica gli OGM 2.0 come panacea per la crisi climatica e la sicurezza alimentare, dimenticando la realtà che vede, tra le centinaia di brevetti già registrati, solo sei applicazioni che tentano di ottenere piante resistenti alla siccità;

        si sta, di fatto, aggirando il divieto che vigerebbe in Italia di coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM) a fini commerciali, in quanto nell’ottobre del 2015 il Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e il Ministro della Salute, aveva notificato alla Commissione Europea le richieste di esclusione di tutto il territorio italiano dalla coltivazione di tutti gli OGM al momento autorizzati o in corso di autorizzazione a livello europeo, tuttavia ne sarebbe stata consentita la commercializzazione nel rispetto delle regole di etichettatura, infatti, è consentito dai due regolamenti della Comunità Europea relativi agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati e alla tracciabilità e etichettatura di organismi geneticamente modificati e alla tracciabilità di alimenti e mangimi ottenuti da organismi geneticamente modificati, così sono consentite le importazioni da Paesi terzi produttori (quali USA, Canada, Argentina, Brasile) di derrate di mais e soia, con OGM autorizzati nella UE, a fini di trasformazione industriale per l’alimentazione umana ed animale con la relativa etichetta obbligatoria in caso di presenza superiore allo 0,9%;

        il rischio collegato all’uso delle TEA-NGT esiste concretamente anche per le NBT, infatti, numerosi studi hanno evidenziato effetti non voluti di questa tecnologia NBT, che possono essere distinti in effetti “off-target”, cioè fuori bersaglio, in quanto avvengono in punti del genoma diversi da quello che si intende modificare, spesso anche distanti, infatti, il problema di queste mutazioni non volute è che potenzialmente possono portare alla produzione di tossine, anti-nutrienti e allergeni, ovvero composti nocivi alla salute e all’ambiente, oltre che effetti “on-target”, cioè sul bersaglio, non voluti, perché la tecnica produce a volte effetti imprevisti anche a livello della sequenza bersaglio su cui si interviene con l’editing, inoltre, si avrebbe la creazione di OGM in senso classico, ovvero di organismi transgenici, in seguito all’incorporazione, nel DNA dell’organismo editato, dell’intero vettore (o suoi frammenti) che ha trasportato le componenti dell’editing dentro le cellule e poiché tali vettori sono di origine batterica o virale, la loro integrazione nel DNA dell’organismo editato fa di esso un OGM secondo la definizione standard;

        ha fatto scalpore, tra i numerosi studi che hanno evidenziato effetti non voluti di questa tecnologia NBT, il caso dei vitelli nati senza corna, perché discendenti da un bovino modificato con l’editing genetico, che hanno però integrato nel loro DNA l’intero vettore usato nelle procedure di editing, vettore, questo, di origine batterica e contenente anche geni batterici per la resistenza agli antibiotici, quindi il suo inserimento nel DNA dei vitelli fa di questi animali degli organismi transgenici, ovvero degli OGM secondo la definizione standard, tanto che FDA (Food and Drug Administration) ha deciso che gli animali prodotti con l’editing devono essere regolamentati come farmaci e sottoposti a severi controlli;

        in un articolo pubblicato dalla rivista Nature (57, Banakar et al., 2019), si riportavano i risultati di un esperimento di editing di un gene del riso, applicando il sistema CRISPR-Cas9 con tre diverse metodiche e tutte e tre le metodiche comportavano la costruzione di numerosi, complicati vettori, a partire da plasmidi batterici, alcuni di questi vettori contengono geni batterici di resistenza ad antibiotici o a erbicidi, usati per la selezione delle cellule modificate, anche se la struttura portante è di origine batterica, ogni vettore è un mosaico di elementi genetici da diverse specie, non solo batteriche;

        gli autori, del sopra citato studio, hanno trovato nei siti bersaglio di Cas9 inserimenti inattesi di DNA dei vettori batterici e di DNA cromosomico del riso frammentato e riarrangiato e hanno più volte sottolineano l’insufficienza dei metodi di routine per identificare sull’intero genoma delle piante tutte le mutazioni non volute, compresi i frammenti di DNA estraneo, inoltre, essi enfatizzano il fatto che “la letteratura specializzata spesso non riporta la presenza di questi inserti non voluti, o non fornisce dati dettagliati”;

 

evidenziato che

 

        la Regione cura il coordinamento, la gestione e la verifica dell’attività di monitoraggio e sorveglianza dei pericoli microbiologici e chimici negli alimenti e, quindi, anche il controllo degli OGM e dei prodotti frutto delle nuove tecnologie di editing genetico quali TEA – NGT e NBT;

        per queste nuove tecnologie di editing genetico si rivede oggi lo stesso copione già visto e sfruttato in passato per gli OGM, infatti, la Commissione Europea sostiene che le piante prodotte con le nuove tecniche genomiche possano “contribuire a un sistema alimentare più sostenibile”, presumendo, per esempio, che le piante saranno geneticamente modificate per resistere alle malattie, il che consentirebbe agli agricoltori di ridurre l’uso di pesticidi chimici, ma la tecnologia di gene editing è già nelle mani di alcune multinazionali, come Bayer/Monsanto e Corteva e, alla fine del 2020, queste due società, da sole, avevano depositato circa 120 domande di brevetti internazionali per sementi prodotte con tecniche di editing genetico e poiché tutte le grandi multinazionali dell’agroindustria producono sia i semi che i pesticidi chimici, non si comprende il motivo per cui queste dovrebbero utilizzare le nuove tecnologie di editing genetico per ridurre la dipendenza degli agricoltori dalle sostanze chimiche, quanto piuttosto, replicare il modello già visto per gli OGM, con la stragrande maggioranza delle colture geneticamente modificate progettata per resistere all’irrorazione con erbicidi tossici, già venduti insieme a questi semi OGM.

 

Interpella la Giunta regionale per sapere:

 

        se non ritenga necessario agire in ogni opportuna sede affinché vengano fermati i danni provocati dalla coltivazione e dall’utilizzo nella filiera agroalimentare dei prodotti frutto delle nuove tecnologie di editing genetico TEA – NGT e NBT e tutelare invece salute umana, l’ambiente e l’agrobiodiversità.

 

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